Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto
legislativo si provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.