Art. 14 
 
 
Servizi  energetici  ed  altre  misure  per  promuovere  l'efficienza
                             energetica 
 
  1. I contratti di prestazione energetica stipulati  dalla  pubblica
amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all'allegato  8
al presente decreto. 
  2. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 2 del decreto  legislativo
30 maggio 2008, n 115, dopo la lettera a) e'  aggiunta  la  seguente:
«aa)  per  la  prima  stipula  contrattuale,  la  riduzione   stimata
dell'indice di energia primaria per la climatizzazione  invernale  di
almeno il 5 per cento rispetto  al  corrispondente  indice  riportato
sull'attestato di prestazione energetica, nei tempi concordati tra le
parti e, comunque, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale;». 
  3. Le Regioni e le Province Autonome forniscono assistenza  tecnica
alle  pubbliche  amministrazioni  nella  stesura  dei  contratti   di
rendimento energetico e rendono disponibili al pubblico  informazioni
sulle migliori  pratiche  disponibili  nell'attuazione  dei  suddetti
contratti anche con il supporto di ENEA. 
  4. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, in collaborazione con le Regioni,  integra  il
contratto-tipo  per  il  miglioramento  del   rendimento   energetico
dell'edificio  di  cui  all'articolo  4-ter,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive  modificazioni,  con
gli elementi minimi di cui all'allegato 8. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, il Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti  e  con  il
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per
semplificare  ed   armonizzare   le   procedure   autorizzative   per
l'installazione in ambito residenziale  e  terziario  di  impianti  o
dispositivi  tecnologici  per  l'efficienza  energetica  e   per   lo
sfruttamento delle  fonti  rinnovabili  nonche'  per  armonizzare  le
regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici,
i requisiti dei certificatori e il  sistema  dei  controlli  e  delle
sanzioni. Tali  linee  guida  sono  finalizzate,  in  particolare,  a
favorire: 
    a) la gestione delle procedure autorizzative  attraverso  portali
on-line accessibili da cittadini ed  imprese  e  contenenti  altresi'
informazioni su vincoli emergenti  dalla  pianificazione  urbanistica
territoriale; 
    b) uniformita' e  snellimento  della  documentazione  a  supporto
delle richieste autorizzative; 
    c) applicazione di costi amministrativi o d'istruttoria  massimi,
tali da non scoraggiare l'installazione di tecnologie efficienti. 
  6. Nel caso di edifici di  nuova  costruzione,  con  una  riduzione
minima  del  20  per  cento  dell'indice  di  prestazione  energetica
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, certificata  con  le  modalita'  di  cui  al  medesimo
decreto  legislativo,  lo  spessore  delle  murature  esterne,  delle
tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi  e  di  chiusura
superiori ed inferiori,  eccedente  ai  30  centimetri,  fino  ad  un
massimo di  ulteriori  30  centimetri  per  tutte  le  strutture  che
racchiudono il  volume  riscaldato,  e  fino  ad  un  massimo  di  15
centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei
computi per  la  determinazione  dei  volumi,  delle  altezze,  delle
superfici e nei rapporti di  copertura.  Nel  rispetto  dei  predetti
limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle  pertinenti  procedure
di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto  previsto
dalle  normative  nazionali,  regionali  o  dai  regolamenti  edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici,  alle  distanze
minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di  protezione
del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli
edifici. Le deroghe vanno  esercitate  nel  rispetto  delle  distanze
minime riportate nel codice civile. 
  7. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti che comportino maggiori spessori delle murature  esterne  e
degli elementi  di  chiusura  superiori  ed  inferiori  necessari  ad
ottenere una  riduzione  minima  del  10  per  cento  dei  limiti  di
trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e successive modificazioni, certificata con le modalita'  di  cui  al
medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle
pertinenti procedure di rilascio  dei  titoli  abitativi  di  cui  al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o  dai
regolamenti edilizi comunali, in  merito  alle  distanze  minime  tra
edifici, alle distanze  minime  dai  confini  di  proprieta'  e  alle
distanze minime di  protezione  del  nastro  stradale,  nella  misura
massima di 25  centimetri  per  il  maggiore  spessore  delle  pareti
verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici,  nella
misura massima di  30  centimetri,  per  il  maggior  spessore  degli
elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella  misura
massima  da  entrambi  gli  edifici  confinanti.  Le  deroghe   vanno
esercitate nel rispetto delle distanze minime  riportate  nel  codice
civile. 
  8. Al comma 9-bis, dell'articolo  5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive  modificazioni,
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
    «d)  si  procede  alle  ristrutturazioni  di   impianti   termici
individuali gia' esistenti, siti in stabili  plurifamiliari,  qualora
nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne  fumarie
o sistemi di evacuazione dei prodotti della  combustione  con  sbocco
sopra  il  tetto  dell'edificio,  funzionali  e  idonei  o   comunque
adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; 
    e) vengono installati uno  o  piu'  generatori  ibridi  compatti,
composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da  una  pompa
di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.» 
  9. II comma 9-ter, dell'articolo  5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive  modificazioni,
e' sostituito da seguente: 
    «9-ter. Per accedere alle deroghe previste  al  comma  9-bis,  e'
obbligatorio: 
      i. nei casi di cui alla lettera a),  installare  generatori  di
calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello
previsto all'articolo  4,  comma  6,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; 
      ii. nei casi di cui alle  lettere  b),  c),  e  d),  installare
generatori di calore a gas  a  condensazione  i  cui  prodotti  della
combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto  non
superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti; 
      iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori  di
calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano
emissioni medie ponderate di ossidi  di  azoto  non  superiori  a  70
mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto  vigenti,  e  pompe  di
calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo
4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica,
del 2 aprile 2009, n. 59; 
      iv. in tutti i casi, posizionare  i  terminali  di  scarico  in
conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche
e integrazioni.». 
  10. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1  e  all'articolo
6, comma 12 del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  192  sono
adottati entro 120  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  favorendo  l'applicazione  omogenea  su  tutto  il
territorio nazionale di regole  semplici  per  la  valutazione  della
prestazione energetica e l'attestazione della prestazione  energetica
degli edifici. 
  11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni,  non
inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui  periodo  di  riconoscimento  dei
certificati bianchi termini entro il 2014,  e'  prorogata  la  durata
degli incentivi per i soli anni 2015 e 2016,  a  fronte  di  progetti
definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in
maniera stringente le reali peculiarita' dei  progetti  e  purche'  i
progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di  energia
in misura  complessivamente  equivalente  alla  soglia  minima  annua
indicata, siano concretamente avviati entro il  31  dicembre  2015  e
rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti
in impianti energeticamente efficienti installati nel  medesimo  sito
industriale; efficientamento energetico di  impianti  collegati  alla
medesima filiera produttiva, anche in  siti  diversi,  avviati  nella
medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152; salvaguardia dell'occupazione. 
  12. E' fatto divieto ai distributori di  energia,  ai  gestori  dei
sistemi di distribuzione e alle societa' di  vendita  di  energia  al
dettaglio, di tenere comportamenti volti ad  ostacolare  lo  sviluppo
del mercato dei servizi energetici e ad impedire la  richiesta  e  la
prestazione di servizi energetici o  altre  misure  di  miglioramento
dell'efficienza energetica, compresa la preclusione  dell'accesso  al
mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante. 
 
          Note all'art. 14: 
              Il testo dell'art.  4,  comma  1  dell'allegato  2  del
          citato decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  cosi'
          recita: 
              "Art.  4.  (Requisiti  e  prestazioni   del   contratto
          servizio energia) 
              1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio
          energia, un contratto  deve  fare  esplicito  e  vincolante
          riferimento al presente atto e prevedere: 
                a) la presenza  di  un  attestato  di  certificazione
          energetica dell'edificio di  cui  all'art.  6  del  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   e   successive
          modificazioni.   Qualora   si   tratti   di   un   edificio
          residenziale o composto da una  pluralita'  di  utenze,  la
          certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole
          unita' abitative o utenze. In  assenza  delle  linee  guida
          nazionali per la  certificazione  energetica,  il  relativo
          attestato e' sostituito a tutti gli effetti  dall'attestato
          di qualificazione energetica,  conformemente  all'art.  11,
          comma 1-bis, del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.
          192,  e  successive  modificazioni  che   dovra'   comunque
          comprendere: 
              1) determinazione dei fabbisogni  di  energia  primaria
          per la climatizzazione invernale  e/o  estiva  e/o  per  la
          produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio,  nonche'
          per  eventuali  altri  servizi  forniti   nell'ambito   del
          contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m2  anno
          o kWh/m3 anno, conformemente alla vigente normativa  locale
          e,  per  quanto  da  questa  non   previsto,   al   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successivi  decreti
          attuativi; 
              2) espressa indicazione degli interventi da  effettuare
          per ridurre i consumi, migliorare  la  qualita'  energetica
          dell'immobile e degli impianti o per introdurre l'uso delle
          fonti rinnovabili di  energia,  valutati  singolarmente  in
          termini  di  costi  e  di  benefici  connessi,  anche   con
          riferimento ai possibili passaggi di  classe  dell'edificio
          nel sistema di certificazione energetica vigente. 
              Per i contratti su utenze che non rientrano  nel  campo
          di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
          192,  dovra'  comunque   essere   prodotta   una   diagnosi
          energetica avente le caratteristiche di cui ai numeri 1)  e
          2). 
              La certificazione  energetica  deve  essere  effettuata
          prima dell'avvio del contratto di  servizio  energia  fermo
          restando la necessita' di una  valutazione  preliminare  al
          momento dell'offerta e la possibilita',  nell'ambito  della
          vigenza contrattuale, di concordare  ulteriori  momenti  di
          verifica; 
                b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri
          oggettivi,   indipendenti   dal   consumo    corrente    di
          combustibile e di energia elettrica degli impianti  gestiti
          dal Fornitore del contratto servizio  energia,  da  versare
          tramite un canone periodico comprendente la fornitura degli
          ulteriori beni e servizi necessari a fornire le prestazioni
          di cui al presente allegato; 
                c)  fatto  salvo  quanto  stabilito  dal  punto   b),
          l'acquisto,  la  trasformazione  e  l'uso  da   parte   del
          Fornitore del contratto servizio energia dei combustibili o
          delle forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso
          di  impianti  allacciati  a  reti   di   teleriscaldamento,
          necessari ad  alimentare  il  processo  di  produzione  del
          fluido  termovettore  e  quindi  l'erogazione  dell'energia
          termica all'edificio; 
              d) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che
          quantifichino ciascuno dei servizi erogati,  da  utilizzare
          come riferimenti in fase di analisi consuntiva; 
              e) la determinazione dei gradi giorno  effettivi  della
          localita',  come  riferimento  per   destagionalizzare   il
          consumo annuo di energia termica a  dimostrare  l'effettivo
          miglioramento dell'efficienza energetica; 
              f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali
          termiche, o  la  sola  misurazione  nel  caso  di  impianti
          individuali,    dell'energia    termica    complessivamente
          utilizzata da ciascuna delle utenze servite  dall'impianto,
          con idonei apparati conformi alla normativa vigente; 
              g) l'indicazione dei seguenti elementi: 
              1) la quantita' complessiva totale di  energia  termica
          erogabile nel corso dell'esercizio termico; 
              2) la quantita'  di  cui  al  numero  «1)»  distinta  e
          suddivisa per ciascuno dei servizi erogati; 
              3) la correlazione fra la quantita' di energia  termica
          erogata per ciascuno dei servizi e la  specifica  grandezza
          di riferimento di cui alle lettere d) ed e); 
                h)  la  rendicontazione  periodica   da   parte   del
          fornitore  del  contratto  servizio  energia   dell'energia
          termica complessivamente utilizzata  dalle  utenze  servite
          dall'impianto;  tale  rendicontazione  deve  avvenire   con
          criteri e periodicita' convenuti  con  il  committente,  ma
          almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli; 
                i)  la  preventiva  indicazione  che   gli   impianti
          interessati al servizio sono in regola con la  legislazione
          vigente o  in  alternativa  l'indicazione  degli  eventuali
          interventi obbligatori ed indifferibili da  effettuare  per
          la messa a  norma  degli  stessi  impianti,  con  citazione
          esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi
          e dei tempi necessari alla realizzazione  delle  opere,  ed
          indicazione di quale parte dovra' farsi carico degli  oneri
          conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti; 
                l) la successiva esecuzione da  parte  del  Fornitore
          del contratto servizio energia delle prestazioni necessarie
          ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti,
          nel rispetto delle norme vigenti in materia; 
                m) la durata contrattuale, al termine della quale gli
          impianti, eventualmente modificati nel corso del periodo di
          validita'   del   contratto,   saranno   riconsegnati    al
          committente in regola con la normativa vigente ed in  stato
          di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso; 
                n) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti
          i  beni  ed  i  materiali  eventualmente   installati   per
          migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli
          impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione
          e trasmissione dati funzionali alle attivita' del fornitore
          del contratto servizio energia,  saranno  e  resteranno  di
          proprieta' del committente; 
              o) l'assunzione da parte del  Fornitore  del  contratto
          servizio energia della mansione di terzo  responsabile,  ai
          sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
          della   Repubblica   26   agosto   1993,   n.   412,   come
          successivamente modificato; 
              p) l'indicazione da parte del committente,  qualora  si
          tratti di un ente pubblico, di un  tecnico  di  controparte
          incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la  corretta
          esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se  il
          committente e' un ente obbligato alla  nomina  del  tecnico
          responsabile  per  la  conservazione  e   l'uso   razionale
          dell'energia, di cui all'art.  19  della  legge  9  gennaio
          1991, n. 10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico
          di controparte; 
              q)  la  responsabilita'  del  Fornitore  del  contratto
          servizio   energia   nel   mantenere   la   precisione    e
          l'affidabilita'  di  tutte  le  apparecchiature  di  misura
          eventualmente installate; 
              r) l'annotazione puntuale sul libretto di  centrale,  o
          di  impianto,  degli  interventi  effettuati  sull'impianto
          termico e della quantita' di energia fornita annualmente; 
              s) la consegna, anche per altri  interventi  effettuati
          sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata
          documentazione tecnica ed amministrativa.". 
              Per il testo dell'art. 4-ter del decreto legislativo 19
          agosto 2005, n. 192 si veda nelle note dell'art. 5. 
              Il  titolo  II  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20  ottobre
          2001, n. 245, S.O., e' cosi' rubricato: 
 
                                  "Titolo II 
 
 
                             Titoli abilitativi". 
 
              Il testo dell'art. 5 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412  (Regolamento  recante
          norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio  e
          la manutenzione degli impianti  termici  degli  edifici  ai
          fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
          dell'art. 4, comma 4, della L.  9  gennaio  1991,  n.  10),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n.
          242, S.O., come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 5. Requisiti  e  dimensionamento  degli  impianti
          termici. 
              1. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5.  Negli  impianti  termici  ad  acqua  calda  per  la
          climatizzazione invernale con potenza nominale superiore  a
          350 kW, la potenza deve  essere  ripartita  almeno  su  due
          generatori di calore. Alla ripartizione  di  cui  sopra  e'
          ammessa deroga nel caso di sostituzione  di  generatore  di
          calore gia' esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti
          di natura tecnica o economica quali ad esempio la  limitata
          disponibilita' di spazio nella centrale termica. 
              6.  Negli  impianti  termici  di  nuova  installazione,
          nonche'  in  quelli  sottoposti  a   ristrutturazione,   la
          produzione centralizzata  dell'energia  termica  necessaria
          alla  climatizzazione  invernale  degli  ambienti  ed  alla
          produzione di acqua calda per usi igienici e  sanitari  per
          una  pluralita'  di  utenze,  deve  essere  effettuata  con
          generatori  di  calore  separati,  fatte  salve   eventuali
          situazioni per le quali si possa dimostrare che  l'adozione
          di un unico generatore di  calore  non  determini  maggiori
          consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica
          o   economica.   Gli   elementi    tecnico-economici    che
          giustificano  la  scelta  di  un  unico  generatore   vanno
          riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28  della
          legge 9 gennaio 1991, n.  10.  L'applicazione  della  norma
          tecnica  UNI  8065,  relativa  ai  sistemi  di  trattamento
          dell'acqua, e' prescritta, nei limiti e con  le  specifiche
          indicate nella norma stessa, per gli  impianti  termici  di
          nuova installazione con  potenza  complessiva  superiore  o
          uguale a 350 kW. 
              7. Negli impianti termici di nuova installazione  e  in
          quelli  sottoposti  a  ristrutturazione,  i  generatori  di
          calore destinati alla  produzione  centralizzata  di  acqua
          calda per usi igienici e sanitari  per  una  pluralita'  di
          utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo
          le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di  un  sistema
          di  accumulo  dell'acqua  calda  di   capacita'   adeguata,
          coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le
          indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima  colonna
          dell'allegato B e devono essere progettati  e  condotti  in
          modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel  punto  di
          immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 °C,
          +5 °C di tolleranza. 
              8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
          ristrutturazione  degli  impianti  termici  nonche'   nella
          sostituzione  di  generatori  di  calore   destinati   alla
          produzione di energia per la  climatizzazione  invernale  o
          per la produzione di acqua  calda  sanitaria,  per  ciascun
          generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto
          di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra
          la cassa dei fumi del generatore stesso ed il  camino  allo
          scopo  di  consentire  l'inserzione   di   sonde   per   la
          determinazione  del  rendimento  di  combustione  e   della
          composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto  delle
          vigenti disposizioni. 
              9. Gli impianti termici installati  successivamente  al
          31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi  camini,
          canne fumarie o sistemi di evacuazione dei  prodotti  della
          combustione, con sbocco sopra il tetto  dell'edificio  alla
          quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 
              9-bis. E' possibile derogare  a  quanto  stabilito  dal
          comma 9 nei casi in cui: 
              a)   si   procede,    anche    nell'ambito    di    una
          riqualificazione  energetica  dell'impianto  termico,  alla
          sostituzione  di  generatori  di  calore  individuali   che
          risultano installati in data antecedente a quella di cui al
          comma 9,  con  scarico  a  parete  o  in  canna  collettiva
          ramificata; 
              b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta
          incompatibile con norme di  tutela  degli  edifici  oggetto
          dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale  o
          comunale; 
              c) il progettista attesta e  assevera  l'impossibilita'
          tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 
              d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici
          individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
          qualora nella versione  iniziale  non  dispongano  gia'  di
          camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti
          della combustione con sbocco sopra il tetto  dell'edificio,
          funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione
          di apparecchi a condensazione; 
              e) vengono installati  uno  o  piu'  generatori  ibridi
          compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione  a
          gas e  da  una  pompa  di  calore  e  dotati  di  specifica
          certificazione di prodotto. 
              9-ter. Per accedere  alle  deroghe  previste  al  comma
          9-bis, e' obbligatorio: 
              i.  nei  casi  di  cui  alla  lettera  a),   installare
          generatori  di  calore  a  gas  a  camera  stagna  il   cui
          rendimento sia superiore  a  quello  previsto  all'art.  4,
          comma 6, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; 
              ii. nei casi di  cui  alle  lettere  b),  c),  e  d)  ,
          installare generatori di calore a gas a condensazione i cui
          prodotti  della   combustione   abbiano   emissioni   medie
          ponderate di ossidi di azoto non  superiori  a  70  mg/kWh,
          misurate secondo le norme di prodotto vigenti; 
              iii. nel  caso  di  cui  alla  lettera  e),  installare
          generatori di calore a gas a condensazione i  cui  prodotti
          della combustione  abbiano  emissioni  medie  ponderate  di
          ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo
          le norme di prodotto vigenti, e  pompe  di  calore  il  cui
          rendimento sia superiore  a  quello  previsto  all'art.  4,
          comma 6, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; 
              iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico
          in  conformita'  alla  vigente  norma  tecnica  UNI7129   e
          successive modifiche e integrazioni. 
              9-quater. I comuni adeguano i propri  regolamenti  alle
          disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter. 
              10. In  tutti  i  casi  di  nuova  installazione  o  di
          ristrutturazione  dell'impianto  termico,  che   comportino
          l'installazione di generatori  di  calore  individuali  che
          rientrano  nel  campo  di  applicazione   della   direttiva
          90/396/CEE del 29 giugno 1990, e' prescritto  l'impiego  di
          generatori  muniti  di  marcatura  CE.  In  ogni   caso   i
          generatori di calore di tipo  B1  (secondo  classificazione
          della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di
          locali abitati  devono  essere  muniti  all'origine  di  un
          dispositivo di sicurezza dello scarico dei  prodotti  della
          combustione, secondo quanto indicato  nella  norma  tecnica
          UNI-CIG EN 297 del 1996. 
              11. Negli impianti termici  di  nuova  installazione  e
          nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici,  la
          rete di distribuzione deve essere  progettata  in  modo  da
          assicurare un valore del  rendimento  medio  stagionale  di
          distribuzione compatibile con le  disposizioni  di  cui  al
          comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In
          ogni caso, come prescrizione minimale, tutte  le  tubazioni
          di distribuzione del calore, comprese  quelle  montanti  in
          traccia o situate nelle intercapedini delle  tamponature  a
          cassetta,  anche  quando  queste   ultime   siano   isolate
          termicamente,  devono  essere  installate   e   coibentate,
          secondo le modalita' riportate nell'allegato B al  presente
          decreto. La messa in opera della coibentazione deve  essere
          effettuata in  modo  da  garantire  il  mantenimento  delle
          caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti
          e di quelli da costruzione, tenendo  conto  in  particolare
          della permeabilita' al vapore dello strato isolante,  delle
          condizioni    termoigrometriche    dell'ambiente,     della
          temperatura del  fluido  termovettore.  Tubazioni  portanti
          fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni
          di mandata e ritorno dell'impianto termico,  devono  essere
          coibentate separatamente. 
              12. Negli impianti termici di nuova installazione e  in
          quelli  sottoposti  a   ristrutturazione,   qualora   siano
          circoscrivibili zone  di  edificio  a  diverso  fattore  di
          occupazione (ad esempio  singoli  appartamenti  ed  uffici,
          zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), e'
          prescritto che l'impianto termico  per  la  climatizzazione
          invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a  zone
          che consenta la parzializzazione di  detta  climatizzazione
          in relazione alle condizioni di occupazione dei locali. 
              13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei
          casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per
          il rinnovo dell'aria nei locali siano  adottati  sistemi  a
          ventilazione   meccanica   controllata,    e'    prescritta
          l'adozione di apparecchiature per il  recupero  del  calore
          disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta  la  portata
          totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
          funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori
          ai valori limite riportati  nell'allegato  C  del  presente
          decreto. 
              14. L'installazione nonche' la  ristrutturazione  degli
          impianti termici deve essere effettuata da un  soggetto  in
          possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5
          marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni  contenute
          nella relazione tecnica di cui all'art. 28  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10. 
              15. Per gli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
          uso pubblico  e'  fatto  obbligo,  ai  sensi  del  comma  7
          dell'art.  26  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  di
          soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso  a
          fonti  rinnovabili  di  energia  o  assimilate   ai   sensi
          dell'art.  1  comma  3  della  legge   10   stessa,   salvo
          impedimenti di natura  tecnica  od  economica.  Per  quanto
          riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in
          caso di nuova  installazione  o  di  ristrutturazione.  Gli
          eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono
          essere evidenziati nel progetto e nella  relazione  tecnica
          di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa  relativi
          all'impianto termico, riportando le specifiche  valutazioni
          che hanno determinato la  non  applicabilita'  del  ricorso
          alle fonti rinnovabili o assimilate. 
              16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza
          economica, per gli impianti di  produzione  di  energia  di
          nuova  installazione  o  da  ristrutturare,  che  determina
          l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di  energia  o
          assimilate e' determinato dal recupero entro un periodo  di
          otto anni degli extracosti dell'impianto  che  utilizza  le
          fonti rinnovabili o  assimilate  rispetto  ad  un  impianto
          convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno
          semplice, e' determinato dalle minori spese per  l'acquisto
          del combustibile, o di altri vettori  energetici,  valutate
          ai costi  di  fornitura  all'atto  della  compilazione  del
          progetto, e  dagli  eventuali  introiti  determinati  dalla
          vendita  della  sovrapproduzione  di  energia  elettrica  o
          termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice e' elevato da
          otto a dieci anni per edifici siti nei  centri  urbani  dei
          comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine
          di  tener  conto  della  maggior  importanza   dell'impatto
          ambientale. 
              17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga
          utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per
          la produzione di acqua calda per usi  igienici  e  sanitari
          anche  per  altri  usi,  compreso  l'utilizzo  di   energia
          meccanica e l'utilizzo o la  vendita  a  terzi  di  energia
          elettrica,   le   valutazioni   comparative   tecniche   ed
          economiche di  cui  ai  commi  15  e  16  vanno  effettuate
          globalmente tenendo conto anche  dei  suddetti  utilizzi  e
          vendite. 
              18. L'allegato D al presente decreto  individua  alcune
          tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o
          assimilate elettivamente  indicate  per  la  produzione  di
          energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione  di
          dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere
          specificatamente  valutata  in  sede  di  progetto   e   di
          relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9  gennaio
          1991,  n.  10  senza  che  tale  adempimento   esoneri   il
          progettista dal valutare  la  possibilita'  al  ricorso  ad
          altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
          o assimilate, da lui ritenute valide.". 
              Il  testo  dell'art.  4,  comma  6  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  2   aprile   2009,   n.   59
          (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a)
          e b), del decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,
          concernente  attuazione  della  direttiva  2002/91/CE   sul
          rendimento  energetico  in  edilizia),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  del  10  giugno  2009,  n.  132,  cosi'
          recita: 
              "Art.  4.   (Criteri   generali   e   requisiti   delle
          prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti) 
              (Omissis). 
              6. Per  tutte  le  categorie  di  edifici,  cosi'  come
          classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore,
          prevista all'art. 3, comma 2, lettera c),  numero  3),  del
          decreto  legislativo,  si  intendono  rispettate  tutte  le
          disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia,
          incluse quelle di cui al comma  5,  qualora  coesistano  le
          seguenti condizioni: 
              a) i nuovi generatori di calore a  combustione  abbiano
          rendimento termico utile, in corrispondenza  di  un  carico
          pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale,
          maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula
          90 + 2 log Pn, dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della
          potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.  Per
          valori di Pn maggiori  di  400  kW  si  applica  il  limite
          massimo corrispondente a 400 kW; 
              b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas  abbiano
          un rendimento utile in condizioni  nominali, η u,  riferito
          all'energia primaria, maggiore o uguale  al  valore  limite
          calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il
          logaritmo in base  10  della  potenza  utile  nominale  del
          generatore,  espressa  in  kW;   la   verifica   e'   fatta
          utilizzando  come  fattore  di  conversione   tra   energia
          elettrica ed energia primaria il valore di riferimento  per
          la  conversione  tra  kWh  elettrici  e  MJ  definito   con
          provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas, al  fine  di  tener  conto  dell'efficienza  media  di
          produzione del  parco  termoelettrico,  e  suoi  successivi
          aggiornamenti; 
              c)  siano  presenti,  salvo  che  ne   sia   dimostrata
          inequivocabilmente la non  fattibilita'  tecnica  nel  caso
          specifico,  almeno  una  centralina   di   termoregolazione
          programmabile per ogni generatore di calore  e  dispositivi
          modulanti per la regolazione automatica  della  temperatura
          ambiente nei singoli locali o nelle singole zone  che,  per
          le loro  caratteristiche  di  uso  ed  esposizione  possano
          godere, a differenza degli altri  ambienti  riscaldati,  di
          apporti  di  calore  solari  o  comunque  gratuiti.   Detta
          centralina di termoregolazione si differenzia in  relazione
          alla tipologia impiantistica  e  deve  possedere  almeno  i
          requisiti  gia'  previsti  all'art.  7,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  nei
          casi di nuova installazione o ristrutturazione di  impianti
          termici. In ogni caso detta centralina deve: 
              1)  essere  pilotata  da  sonde  di  rilevamento  della
          temperatura  interna,  supportate  eventualmente   da   una
          analoga  centralina  per  la   temperatura   esterna,   con
          programmatore che consenta la regolazione della temperatura
          ambiente su due livelli di temperatura nell'arco  delle  24
          ore, nel caso di impianti termici centralizzati; 
                  2) consentire la programmazione  e  la  regolazione
          della temperatura ambiente su due  livelli  di  temperatura
          nell'arco delle 24 ore, nel caso di  impianti  termici  per
          singole unita' immobiliari; 
                d)  nel  caso  di  installazioni  di  generatori  con
          potenza  nominale  del   focolare   maggiore   del   valore
          preesistente, l'aumento di  potenza  sia  motivato  con  la
          verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento; 
                e) nel caso di installazione di generatori di  calore
          a servizio di piu' unita' immobiliari,  sia  verificata  la
          corretta equilibratura del  sistema  di  distribuzione,  al
          fine  di  consentire  contemporaneamente,  in  ogni  unita'
          immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei
          limiti massimi di temperatura interna; eventuali  squilibri
          devono essere corretti in occasione della sostituzione  del
          generatore,  eventualmente  installando   un   sistema   di
          contabilizzazione del calore che permetta  la  ripartizione
          dei consumi per singola unita' immobiliare; 
                f) nel caso di sostituzione dei generatori di  calore
          di potenza nominale del focolare inferiore  a  35  kW,  con
          altri della  stessa  potenza,  e'  rimessa  alle  autorita'
          locali  competenti   ogni   valutazione   sull'obbligo   di
          presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25  e
          se la medesima puo' essere omessa a fronte dell'obbligo  di
          presentazione della dichiarazione di conformita'  ai  sensi
          della  legge  5   marzo   1990,   n.   46,   e   successive
          modificazioni.". 
              Il testo degli articoli 4, comma  1,  e  6  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, cosi' recita: 
              "Art.  4.  (Adozione  di  criteri  generali,   di   una
          metodologia  di  calcolo  e  requisiti  della   prestazione
          energetica) 
              1. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e,  per  i  profili   di
          competenza, con il Ministro della salute e con il  Ministro
          della  difesa,  acquisita  l'intesa   con   la   Conferenza
          unificata, sono definiti: 
                a) le modalita' di applicazione della metodologia  di
          calcolo delle prestazioni energetiche  e  l'utilizzo  delle
          fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai  paragrafi
          1 e  2  dell'allegato  I  della  direttiva  2010/31/UE  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  maggio  2010,
          sulla prestazione energetica nell'edilizia,  tenendo  conto
          dei seguenti criteri generali: 
              1)  la  prestazione   energetica   degli   edifici   e'
          determinata in conformita' alla  normativa  tecnica  UNI  e
          CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a  supporto
          della direttiva  2010/31/UE,  su  specifico  mandato  della
          Commissione europea; 
              2) il fabbisogno energetico annuale globale si  calcola
          per  singolo  servizio  energetico,  espresso  in   energia
          primaria, su base  mensile.  Con  le  stesse  modalita'  si
          determina l'energia rinnovabile  prodotta  all'interno  del
          confine del sistema; 
              3) si opera la compensazione mensile tra  i  fabbisogni
          energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
          confine del  sistema,  per  vettore  energetico  e  fino  a
          copertura  totale  del  corrispondente  vettore  energetico
          consumato; 
              4) ai fini della compensazione di cui al numero  3,  e'
          consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti
          rinnovabili  all'interno  del  confine   del   sistema   ed
          esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
          al presente comma; 
                b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,
          aggiornati ogni cinque  anni,  in  materia  di  prestazioni
          energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano  essi
          di   nuova   costruzione,   oggetto   di   ristrutturazioni
          importanti o di riqualificazioni  energetiche,  sulla  base
          dell'applicazione  della  metodologia  comparativa  di  cui
          all'art. 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo  i  seguenti
          criteri generali: 
              1)  i  requisiti  minimi  rispettano   le   valutazioni
          tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
          costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 
              2) in caso di nuova costruzione e  di  ristrutturazione
          importante, i requisiti  sono  determinati  con  l'utilizzo
          dell'«edificio di riferimento», in funzione della tipologia
          edilizia e delle fasce climatiche; 
              3) per le verifiche necessarie a garantire il  rispetto
          della qualita' energetica  prescritta,  sono  previsti  dei
          parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di
          prestazione  termica  e  di   trasmittanze,   e   parametri
          complessivi, in termini di indici di prestazione energetica
          globale, espressi sia in energia  primaria  totale  che  in
          energia primaria non rinnovabile."; 
              "Art. 6. (Attestato di prestazione energetica, rilascio
          e affissione) 
              (Omissis). 
              12. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti
          e per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
          d'intesa con la  Conferenza  unificata,  sentito  il  CNCU,
          avvalendosi delle metodologie di  calcolo  definite  con  i
          decreti di cui all'art. 4, e' predisposto l'adeguamento del
          decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  26  giugno
          2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  158  del  10
          luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: 
              a)   la   previsione   di   metodologie   di    calcolo
          semplificate,  da  rendere  disponibili  per  gli   edifici
          caratterizzati  da   ridotte   dimensioni   e   prestazioni
          energetiche di modesta qualita', finalizzate  a  ridurre  i
          costi a carico dei cittadini; 
              b)  la  definizione  di  un  attestato  di  prestazione
          energetica   che   comprende   tutti   i   dati    relativi
          all'efficienza energetica dell'edificio che  consentano  ai
          cittadini di valutare e confrontare  edifici  diversi.  Tra
          tali dati sono obbligatori: 
              1) la prestazione energetica globale dell'edificio  sia
          in termini  di  energia  primaria  totale  che  di  energia
          primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 
              2) la classe energetica determinata attraverso l'indice
          di prestazione energetica globale  dell'edificio,  espresso
          in energia primaria non rinnovabile; 
              3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere  i
          consumi   energetici   per   il    riscaldamento    e    il
          raffrescamento,  attraverso  gli  indici   di   prestazione
          termica utile per la climatizzazione  invernale  ed  estiva
          dell'edificio; 
              4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
          efficienza energetica vigenti a norma di legge; 
              5) le emissioni di anidride carbonica; 
              6) l'energia esportata; 
              7)   le   raccomandazioni    per    il    miglioramento
          dell'efficienza energetica dell'edificio  con  le  proposte
          degli  interventi  piu'  significativi  ed   economicamente
          convenienti,  separando  la  previsione  di  interventi  di
          ristrutturazione importanti da quelli  di  riqualificazione
          energetica; 
              8) le informazioni  correlate  al  miglioramento  della
          prestazione  energetica,  quali  diagnosi  e  incentivi  di
          carattere finanziario; 
              c) la definizione di uno schema di annuncio di  vendita
          o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che
          renda uniformi le informazioni  sulla  qualita'  energetica
          degli edifici fornite ai cittadini; 
              d) la definizione di un sistema informativo comune  per
          tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per
          le  regioni  e  le  province  autonome,  che  comprenda  la
          gestione di un catasto degli edifici,  degli  attestati  di
          prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici". 
              Il testo dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152  (Norme  in  materia  ambientale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n.
          96, cosi' recita: 
              "Art. 252. (Siti di interesse nazionale) 
              1.  I  siti  di  interesse  nazionale,  ai  fini  della
          bonifica,   sono   individuabili    in    relazione    alle
          caratteristiche del sito, alle  quantita'  e  pericolosita'
          degli  inquinanti   presenti,   al   rilievo   dell'impatto
          sull'ambiente circostante in termini di  rischio  sanitario
          ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i  beni  culturali
          ed ambientali. 
              2. All'individuazione dei siti di  interesse  nazionale
          si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con  le  regioni
          interessate,  secondo  i  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree  e
          territori, compresi i corpi idrici, di  particolare  pregio
          ambientale; 
              b)  la  bonifica  deve  riguardare  aree  e   territori
          tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
          n. 42; 
              c) il rischio sanitario ed ambientale  che  deriva  dal
          rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
          deve risultare particolarmente  elevato  in  ragione  della
          densita'  della  popolazione  o  dell'estensione  dell'area
          interessata; 
              d) l'impatto socio economico causato  dall'inquinamento
          dell'area deve essere rilevante; 
              e) la contaminazione deve costituire un rischio  per  i
          beni  di  interesse  storico  e  culturale   di   rilevanza
          nazionale; 
              f) gli interventi da  attuare  devono  riguardare  siti
          compresi nel territorio di piu' regioni; 
              f-bis)  l'insistenza,  attualmente  o  in  passato,  di
          attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
          acciaierie. 
              2-bis. Sono in ogni  caso  individuati  quali  siti  di
          interesse  nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  i   siti
          interessati  da  attivita'  produttive  ed  estrattive   di
          amianto. 
              3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i
          comuni, le province, le regioni e gli  altri  enti  locali,
          assicurando la partecipazione dei responsabili nonche'  dei
          proprietari  delle  aree  da  bonificare,  se  diversi  dai
          soggetti responsabili. 
              4. La procedura di bonifica di  cui  all'art.  242  dei
          siti di interesse nazionale e' attribuita  alla  competenza
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, sentito il Ministero delle attivita'  produttive.
          Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare puo' avvalersi anche dell'Istituto  superiore  per
          la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  delle
          Agenzie regionali per  la  protezione  dell'ambiente  delle
          regioni interessate e dell'Istituto  superiore  di  sanita'
          nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare adotta procedure semplificate  per  le  operazioni  di
          bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. 
              5. Nel caso in cui il responsabile non provveda  o  non
          sia individuabile oppure non provveda il  proprietario  del
          sito  contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,   gli
          interventi sono predisposti dal Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   avvalendosi
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore  di  sanita'  e
          dell'E.N.E.A.  nonche'  di   altri   soggetti   qualificati
          pubblici o privati. 
              6.  L'autorizzazione  del  progetto  e   dei   relativi
          interventi   sostituisce   a   tutti   gli    effetti    le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione vigente, ivi  compresi,  tra  l'altro,  quelli
          relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti
          e  delle  attrezzature  necessarie  alla  loro  attuazione.
          L'autorizzazione    costituisce,     altresi',     variante
          urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita',
          urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
              7. Se il progetto prevede  la  realizzazione  di  opere
          sottoposte  a   procedura   di   valutazione   di   impatto
          ambientale,  l'approvazione  del   progetto   di   bonifica
          comprende anche tale valutazione. 
              8. In attesa del perfezionamento del  provvedimento  di
          autorizzazione  di  cui  ai  commi  precedenti,  completata
          l'istruttoria tecnica, il Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare puo'  autorizzare  in  via
          provvisoria, su richiesta dell'interessato,  ove  ricorrano
          motivi  d'urgenza  e  fatta  salva   l'acquisizione   della
          pronuncia   positiva   del   giudizio   di   compatibilita'
          ambientale,  ove  prevista,  l'avvio  dei  lavori  per   la
          realizzazione dei relativi interventi di bonifica,  secondo
          il   progetto   valutato   positivamente,   con   eventuali
          prescrizioni, dalla conferenza  di  servizi  convocata  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli  effetti  di
          cui all'art. 242, comma 7. 
              9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai  sensi
          della normativa vigente l'area interessata  dalla  bonifica
          della  ex  discarica  delle   Strillaie   (Grosseto).   Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  si  provvedera'  alla
          perimetrazione della predetta area".