Art. 9 
 
 
Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
  iniziative   delle    organizzazioni    internazionali    per    il
  consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa  di  euro  618.044  per  interventi  volti  a
sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi  in  situazione  di
fragilita', di conflitto o post-conflitto. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, ad integrazione degli  stanziamenti  per  l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro  1.300.000  per
iniziative a sostegno dei processi di pace e di  rafforzamento  della
sicurezza in Africa sub-sahariana e in America centrale. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa  di  euro  1.250.000  per  la  partecipazione
finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite  e  della
NATO, nonche' per contributi allo UN Staff college di Torino. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre  2014,  la  spesa  di  euro  2.896.200  per  assicurare   la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE
e di altre organizzazioni internazionali, al  fondo  fiduciario  InCE
istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
nonche' allo European Institute of Peace. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa di euro 8.845.090 per interventi operativi di
emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e  degli
interessi italiani all'estero. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa di euro 6.000.000 per  il  finanziamento  del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli  affari
esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per  ragioni  di
sicurezza, in alloggi provvisori. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2014  e  fino  al  31
dicembre 2014, la spesa di euro 906.036 per l'invio in missione o  in
viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in
aree di crisi, per la partecipazione  del  medesimo  alle  operazioni
internazionali di gestione delle  crisi,  nonche'  per  le  spese  di
funzionamento e per il reclutamento di personale locale,  a  supporto
del personale del Ministero degli affari esteri inviato in  localita'
dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare.  L'ammontare
del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del
personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle  forme  e
nei modi previsti e atti a  garantire  la  trasparenza  nel  rispetto
della  vigente  legislazione  in  materia  di  protezione  dei   dati
personali. 
  8. E' autorizzata, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio  di
Sicurezza delle Nazioni Unite n.  2118  del  27  settembre  2013,  la
prosecuzione delle attivita' di cui  all'articolo  9,  comma  9,  del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. All'attuazione del  presente  comma
si  provvede  con  le  risorse  finanziarie,  umane   e   strumentali
disponibili a  legislazione  vigente,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 5, del presente decreto. 
  9. Al fine di assicurare la funzionalita'  del  Comitato  atlantico
italiano,   incluso   nella   tabella   degli   enti   a    carattere
internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre  1982,  n.  948,  e
successive modificazioni, e' assegnato  in  favore  dello  stesso  un
contributo straordinario di euro 50.000 per l'anno 2014.