Art. 2 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche   competenti   provvedono   agli
adempimenti previsti dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 205, per  la  copertura  degli  oneri
inerenti ai controlli di cui al comma 9 dell'articolo 296 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 16 luglio 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Galletti,  Ministro  dell'ambiente  e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Guidi,   Ministro   dello    sviluppo
                                economico 
 
                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e
                                dei trasporti 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Mogherini,  Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Lanzetta,  Ministro  per  gli  affari
                                regionali e le autonomie 
 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  9
          novembre  2007,  n.   205   (Attuazione   della   direttiva
          2005/33/CE  che  modifica  la   direttiva   1999/32/CE   in
          relazione al tenore  di  zolfo  dei  combustibili  per  uso
          marittimo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  novembre
          2007, n. 261, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 3. Disposizioni finali. 
              1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per  la
          finanza pubblica. 
              2. Alle istruttorie previste all'articolo 293, comma 3,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  introdotto
          dal comma 3 dell'articolo 1, e all'articolo 295, commi  14,
          15,  16,  19  e  20,  del  medesimo  decreto   legislativo,
          introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, nonche' alla tenuta
          del registro  previsto  all'articolo  295,  comma  12,  del
          medesimo decreto introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, ed
          alla redazione del rapporto di cui all'articolo 298,  comma
          3,  del   medesimo   decreto   introdotto   dal   comma   6
          dell'articolo  1,  le   competenti   autorita'   provvedono
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              3. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  2,  gli
          oneri inerenti alle prestazioni e ai controlli  di  cui  al
          comma 9, dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, come introdotto dal comma 5 dell'articolo  1,
          effettuati   da   uffici   pubblici   in   relazione   alle
          disposizioni introdotte dal  presente  decreto,  inclusi  i
          costi di eliminazione dei campioni risultati non  conformi,
          sono  posti  a  carico  dei  soggetti  interessati  secondo
          tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo  del
          servizio, da determinare con apposito decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei
          trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto.". 
              Per il testo dell'articolo 296 del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 1.