Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, per la copertura degli oneri inerenti ai controlli di cui al comma 9 dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 luglio 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Lorenzin, Ministro della salute Guidi, Ministro dello sviluppo economico Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Mogherini, Ministro degli affari esteri Orlando, Ministro della giustizia Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205 (Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O., cosi' recita: "Art. 3. Disposizioni finali. 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica. 2. Alle istruttorie previste all'articolo 293, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1, e all'articolo 295, commi 14, 15, 16, 19 e 20, del medesimo decreto legislativo, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, nonche' alla tenuta del registro previsto all'articolo 295, comma 12, del medesimo decreto introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, ed alla redazione del rapporto di cui all'articolo 298, comma 3, del medesimo decreto introdotto dal comma 6 dell'articolo 1, le competenti autorita' provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri inerenti alle prestazioni e ai controlli di cui al comma 9, dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 5 dell'articolo 1, effettuati da uffici pubblici in relazione alle disposizioni introdotte dal presente decreto, inclusi i costi di eliminazione dei campioni risultati non conformi, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio, da determinare con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.". Per il testo dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 1.