(parte 2)
  28) all'art. 183: 
    a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «indicata  la  ragione»  sono
inserite le seguenti: «e la relativa scadenza»; 
    b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «oneri  accessori»
sono aggiunte le seguenti: «nei casi in cui  non  si  sia  provveduto
all'impegno nell'esercizio in cui il contratto  di  finanziamento  e'
stato perfezionato»; 
    c) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
      «c) per contratti di somministrazione  riguardanti  prestazioni
continuative,  nei  casi  in  cui  l'importo  dell'obbligazione   sia
definita contrattualmente.  Se  l'importo  dell'obbligazione  non  e'
predefinito  nel  contratto,  con  l'approvazione  del  bilancio   si
provvede alla prenotazione  della  spesa,  per  un  importo  pari  al
consumo  dell'ultimo  esercizio  per  il  quale   l'informazione   e'
disponibile.»; 
    d) il terzo periodo del comma 3 e' sostituito dai  seguenti:  «Le
spese di investimento per lavori pubblici  prenotate  negli  esercizi
successivi, la cui gara e' stata formalmente indetta, concorrono alla
determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di
amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva  della  gara
entro  l'anno  successivo  le  economie  di   bilancio   confluiscono
nell'avanzo di  amministrazione  vincolato  per  la  riprogrammazione
dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale  e'  ridotto  di
pari importo.»; 
    e) i commi 5, 6, 7 e 8, sono sostituiti dai seguenti: 
      «5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente  perfezionate,
devono   essere   registrate   nelle   scritture   contabili   quando
l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione all'esercizio in  cui
l'obbligazione viene a scadenza, secondo le  modalita'  previste  dal
principio   applicato   della   contabilita'   finanziaria   di   cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.
Non possono essere riferite ad un determinato  esercizio  finanziario
le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio
finanziario  la  relativa  obbligazione  giuridica.  Le  spese   sono
registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. 
      6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei  rispettivi
stanziamenti  di  competenza  del   bilancio   di   previsione,   con
imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  obbligazioni  passive  sono
esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad
impegni di spesa corrente: 
        a) sugli esercizi successivi a quello in corso,  a  meno  che
non siano connesse a contratti  o  convenzioni  pluriennali  o  siano
necessarie per garantire la continuita' dei servizi connessi  con  le
funzioni  fondamentali,  fatta  salva  la   costante   verifica   del
mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento  agli
esercizi successivi al primo; 
        b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno  delle
spese derivanti  da  contratti  di  somministrazione,  di  locazione,
relative a prestazioni periodiche o continuative di  servizi  di  cui
all'art. 1677 del codice civile, delle  spese  correnti  correlate  a
finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento  dei  prestiti,
inclusa la quota capitale. 
  Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti  le  partite  di
giro e i rimborsi  delle  anticipazioni  di  tesoreria  sono  assunte
esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione. 
  7. I provvedimenti dei  responsabili  dei  servizi  che  comportano
impegni  di  spesa  sono  trasmessi  al  responsabile  del   servizio
finanziario  e  sono  esecutivi  con  l'apposizione  del   visto   di
regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria. 
  8. Al fine di evitare ritardi nei  pagamenti  e  la  formazione  di
debiti  pregressi,   il   responsabile   della   spesa   che   adotta
provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti  pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le  regole
del patto  di  stabilita'  interno;  la  violazione  dell'obbligo  di
accertamento  di  cui  al  presente  comma  comporta  responsabilita'
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni  sopravvenute,  non  consenta  di  far   fronte   all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche
di tipo contabile, amministrativo  o  contrattuale,  per  evitare  la
formazione di debiti pregressi.»; 
    f) al primo periodo del comma 9, dopo le parole:  «assumono  atti
di impegno» sono inserite le seguenti:  «nel  rispetto  dei  principi
contabili generali  e  del  principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive  modificazioni.»  e  le  parole:
«all'art. 151, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e
8.»; 
    g) dopo il comma 9 e' inserito il  seguente:  «9-bis.Gli  impegni
sono registrati  distinguendo  le  spese  ricorrenti  da  quelle  non
ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui
agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.» 
  29) all'art. 185: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti  nei  limiti  dei
rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i  pagamenti  riguardanti  il
rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto  terzi
e le partite di giro.»; 
    b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
      «c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di
bilancio cui e' riferita  la  spesa  e  la  relativa  disponibilita',
distintamente per residui o competenza e cassa;»; 
    c) alla lettera d) del comma 2, dopo la parola:  «codifica»  sono
aggiunte le seguenti: «di bilancio»; 
    d) alla lettera e) del comma 2, le  parole:  «,  ove  richiesto,»
sono soppresse; 
    e) alla lettera i) della comma  2,dopo  le  parole:  «vincoli  di
destinazione» sono aggiunte  le  seguenti:  «stabiliti  per  legge  o
relativi a trasferimenti o ai prestiti;»; 
    f) dopo la lettera i) del comma 2 sono inserite le seguenti: 
      «i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art.  14  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196; 
      i-ter) i  codici  della  transazione  elementare  di  cui  agli
articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
      i-quater)  l'identificazione  delle  spese  non   soggette   al
controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma  5,  in  caso  di
esercizio provvisorio.»; 
    g) al comma 3, dopo le parole: «della liquidazione» sono inserite
le seguenti: «e al rispetto dell'autorizzazione di cassa,»; 
    h) al secondo periodo del comma 4,  le  parole:  «Entro  quindici
giorni e comunque entro il termine del mese in corso» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro trenta giorni» e  dopo  le  parole:  «ai  fini
della regolarizzazione» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  imputandolo
contabilmente all'esercizio in cui  il  tesoriere  ha  effettuato  il
pagamento, anche se la relativa comunicazione e'  pervenuta  all'ente
nell'esercizio successivo.»; 
    i) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. I codici di cui al comma  2,  lettera  i-bis),  possono
essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.»; 
  30) all'art. 186: 
    a) dopo il primo periodo del comma 1  e'  aggiunto  il  seguente:
«Tale  risultato  non  comprende  le  risorse  accertate  che   hanno
finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi  successivi,
rappresentate dal fondo pluriennale vincolato  determinato  in  spesa
del conto del bilancio.»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In  occasione
dell'approvazione del bilancio di previsione e' determinato l'importo
del risultato di amministrazione presunto  dell'esercizio  precedente
cui il bilancio si riferisce.»; 
  31) all'art. 187: 
    a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Composizione  del
risultato di amministrazione»; 
    b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Il  risultato  di  amministrazione  e'  distinto  in  fondi
liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli  investimenti  e  fondi
accantonati. I fondi  destinati  agli  investimenti  sono  costituiti
dalle entrate in c/capitale senza vincoli di  specifica  destinazione
non spese, e sono utilizzabili con  provvedimento  di  variazione  di
bilancio   solo   a   seguito   dell'approvazione   del   rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per
le entrate in conto capitale che hanno dato luogo  ad  accantonamento
al fondo crediti di dubbia  e  difficile  esazione  e'  sospeso,  per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva  riscossione  delle
stesse. I trasferimenti in  conto  capitale  non  sono  destinati  al
finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati  dal
debito e dalle entrate in conto capitale destinate  al  finanziamento
degli investimenti. 
  I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti  per  passivita'
potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilita'. Nel caso in cui
il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere  le
quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in  disavanzo  di
amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta  a  se  stante
nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo  le  modalita'
previste dall'art. 188. 
  2. La quota libera dell'avanzo  di  amministrazione  dell'esercizio
precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai  sensi
del comma 1, puo' essere utilizzato con provvedimento  di  variazione
di bilancio, per le  finalita'  di  seguito  indicate  in  ordine  di
priorita': 
    a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
    b) per  i  provvedimenti  necessari  per  la  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non  possa  provvedersi
con mezzi ordinari; 
    c) per il finanziamento di spese di investimento; 
    d) per il finanziamento delle  spese  correnti  a  carattere  non
permanente; 
    e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 
  Resta  salva  la  facolta'  di  impiegare  l'eventuale  quota   del
risultato   di    amministrazione    "svincolata",    in    occasione
dell'approvazione del rendiconto,  sulla  base  della  determinazione
dell'ammontare   definitivo   della   quota    del    risultato    di
amministrazione  accantonata  per  il   fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita', per finanziare lo  stanziamento  riguardante  il  fondo
crediti  di  dubbia   esigibilita'   nel   bilancio   di   previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
  3.  Le  quote  del  risultato  presunto  derivanti   dall'esercizio
precedente,  costituite  da  accantonamenti  risultanti   dall'ultimo
consuntivo approvato o derivanti da fondi  vincolati  possono  essere
utilizzate   per   le   finalita'   cui    sono    destinate    prima
dell'approvazione del  conto  consuntivo  dell'esercizio  precedente,
attraverso l'iscrizione di tali risorse,  come  posta  a  se'  stante
dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di  previsione  o  con
provvedimento di  variazione  al  bilancio.  L'utilizzo  della  quota
vincolata  o  accantonata  del  risultato   di   amministrazione   e'
consentito, sulla base di una  relazione  documentata  del  dirigente
competente, anche in caso di  esercizio  provvisorio,  esclusivamente
per garantire la prosecuzione  o  l'avvio  di  attivita'  soggette  a
termini o scadenza, la cui mancata  attuazione  determinerebbe  danno
per l'ente, secondo le modalita' individuate al comma 3-quinquies.»; 
  c) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
    «3-ter.  Costituiscono   quota   vincolata   del   risultato   di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie  di
bilancio: 
      a) nei casi in cui la legge o i principi contabili  generali  e
applicati  individuano   un   vincolo   di   specifica   destinazione
dell'entrata alla spesa; 
      b)  derivanti  da  mutui  e  finanziamenti  contratti  per   il
finanziamento di investimenti determinati; 
      c) derivanti da trasferimenti erogati a  favore  dell'ente  per
una specifica destinazione determinata; 
      d) derivanti da entrate  accertate  straordinarie,  non  aventi
natura ricorrente, cui l'amministrazione  ha  formalmente  attribuito
una specifica destinazione. E' possibile  attribuire  un  vincolo  di
destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura  ricorrente
solo se  l'ente  non  ha  rinviato  la  copertura  del  disavanzo  di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto  nel  corso
dell'esercizio alla copertura di tutti  gli  eventuali  debiti  fuori
bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. 
  L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione  per  le
entrate vincolate che hanno dato luogo  ad  accantonamento  al  fondo
crediti di dubbia e difficile  esazione  e'  sospeso,  per  l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. 
  3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate  del
risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro  il
31 gennaio la Giunta verifica l'importo  delle  quote  vincolate  del
risultato di amministrazione presunto sulla base di un  preconsuntivo
relativo  alle  entrate   e   alle   spese   vincolate   ed   approva
l'aggiornamento  dell'allegato  al  bilancio  di  previsione  di  cui
all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota  vincolata  del
risultato  di  amministrazione   presunto   e'   inferiore   rispetto
all'importo applicato al  bilancio  di  previsione,  l'ente  provvede
immediatamente alle necessarie variazioni di  bilancio  che  adeguano
l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. 
  3-quinquies.   Le   variazioni   di   bilancio   che,   in   attesa
dell'approvazione  del  consuntivo,  applicano  al   bilancio   quote
vincolate  o  accantonate  del  risultato  di  amministrazione,  sono
effettuate solo dopo  l'approvazione  del  prospetto  aggiornato  del
risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al
comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di
economie   di   spesa   derivanti   da   stanziamenti   di   bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono
essere  disposte  dai  dirigenti  se  previsto  dal  regolamento   di
contabilita' o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In
caso di esercizio provvisorio  tali  variazioni  sono  di  competenza
della Giunta. 
  3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante  dall'esercizio
precedente  costituite  dagli  accantonamenti  effettuati  nel  corso
dell'esercizio   precedente   possono   essere    utilizzate    prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per
le finalita' cui sono destinate, con provvedimento di  variazione  al
bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater  e  l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma  3,
lettera a), del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e
successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte  le
entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle  entrate
e alle spese vincolate.»; 
  32) all'art. 188: 
    a) al comma 1, dopo la parola:  «e'»  e'  inserita  la  seguente:
«immediatamente» e le parole: «al bilancio di previsione nei  modi  e
nei  termini  di  cui  all'art.  193,  in  aggiunta  alle  quote   di
ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di
amministrazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «applicato
all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla  delibera  di
approvazione del rendiconto.»; 
    b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: 
      «La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al
bilancio in corso di gestione e' equiparata a tutti gli effetti  alla
mancata approvazione del rendiconto  di  gestione.  Il  disavanzo  di
amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi successivi
considerati nel bilancio di previsione, in ogni  caso  non  oltre  la
durata  della  consiliatura,  contestualmente  all'adozione  di   una
delibera consiliare  avente  ad  oggetto  il  piano  di  rientro  dal
disavanzo nel quale siano individuati  i  provvedimenti  necessari  a
ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere
del collegio  dei  revisori.  Ai  fini  del  rientro  possono  essere
utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad  eccezione  di
quelle provenienti  dall'assunzione  di  prestiti  e  di  quelle  con
specifico vincolo di destinazione, nonche' i  proventi  derivanti  da
alienazione di beni patrimoniali disponibili e da  altre  entrate  in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del
rientro, in deroga all'art. 1, comma 169,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, contestualmente, l'ente puo' modificare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione,
contiene l'analisi delle cause che hanno  determinato  il  disavanzo,
l'individuazione  di  misure  strutturali  dirette  ad  evitare  ogni
ulteriore  potenziale  disavanzo,  ed  e'  allegata  al  bilancio  di
previsione e  al  rendiconto,  costituendone  parte  integrante.  Con
periodicita' almeno semestrale il sindaco o il  presidente  trasmette
al Consiglio una relazione riguardante lo  stato  di  attuazione  del
piano  di  rientro,  con  il  parere  del  collegio   dei   revisori.
L'eventuale ulteriore  disavanzo  formatosi  nel  corso  del  periodo
considerato nel piano di rientro deve essere  coperto  non  oltre  la
scadenza del piano di rientro in corso.»; 
    c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  L'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   presunto
accertato ai sensi  dell'art.  186,  comma  1-bis,  e'  applicato  al
bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalita'
previste al comma 1. A seguito  dell'approvazione  del  rendiconto  e
dell'accertamento   dell'importo   definitivo   del   disavanzo    di
amministrazione    dell'esercizio     precedente,     si     provvede
all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma. 
      1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di
amministrazione  presunto  nell'ambito   delle   attivita'   previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio
provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187,  comma  3,
si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di  previsione.
Nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  la  gestione  prosegue
secondo le modalita' previste dall'art. 163, comma 3. 
      1-quater.  Agli  enti  locali   che   presentino,   nell'ultimo
rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero  debiti
fuori bilancio, ancorche' da riconoscere, nelle more della variazione
di  bilancio  che  dispone  la  copertura   del   disavanzo   e   del
riconoscimento e finanziamento del debito fuori  bilancio,  e'  fatto
divieto  di  assumere  impegni  e  pagare  spese  per   servizi   non
espressamente previsti per  legge.  Sono  fatte  salve  le  spese  da
sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi.»; 
  33) all'art. 189: 
    a) al comma 2  le  parole:  «nonche'  le  somme  derivanti  dalla
stipulazione di contratti di apertura  di  credito»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «esigibile  nell'esercizio,  secondo   i   principi
applicati della contabilita' finanziaria di cui all'allegato  n.  4/2
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive
modificazioni.»; 
    b) al comma 3 le parole: «costituiscono residui attivi  le  somme
derivanti  da  mutui  per  i  quali  e'  intervenuta  la  concessione
definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli  Istituti
di previdenza ovvero  la  stipulazione  del  contratto  per  i  mutui
concessi  da  altri  Istituti  di  credito.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e  prestiti
a  titolo  di  finanziamento  e  non   ancora   prelevate   dall'ente
costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata  come
prelievi da depositi  bancari,  nell'ambito  del  titolo  Entrate  da
riduzione di  attivita'  finanziarie,  tipologia  Altre  entrate  per
riduzione di attivita' finanziarie.»; 
    c) al comma 4  la  parola:  «accertamenti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «entrate»; 
  34) all'art. 191: 
    a) al comma 1 le parole: «intervento o capitolo» sono  sostituite
dalla seguente: «programma». Il secondo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: 
      «Nel caso di spese riguardanti trasferimenti  e  contributi  ad
altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti
e prestazioni professionali,  il  responsabile  del  procedimento  di
spesa comunica al destinatario le informazioni relative  all'impegno.
La comunicazione dell'avvenuto impegno  e  della  relativa  copertura
finanziaria, riguardanti  le  somministrazioni,  le  forniture  e  le
prestazioni    professionali,    e'    effettuata     contestualmente
all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la  successiva
fattura  deve  essere  completata  con  gli  estremi  della  suddetta
comunicazione.»; 
    b) al  comma  2  le  parole:  «all'intervento  o  capitolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla missione e al  programma»,  dopo  le
parole: «di bilancio» sono  inserite  le  seguenti:  «e  al  relativo
capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Il regolamento  di  contabilita'  dell'ente  disciplina  le
modalita' attraverso le quali le  fatture  o  i  documenti  contabili
equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni,  lo  stato  di
avanzamento di  lavori,  la  prestazione  di  servizi  nei  confronti
dell'ente  sono  protocollate  ed,  entro  10  giorni,  annotate  nel
registro  delle  fatture  ricevutesecondo   le   modalita'   previste
dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  Per  il
protocollo di  tali  documenti  e'  istituito  un  registro  uniconel
rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, ed e' esclusa la possibilita' di ricorrere  a  protocolli  di
settore o di reparto. 
  35) all'art. 193: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «dal presente  testo  unico»  sono
aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento  agli  equilibri
di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.»; 
    b) al comma 2, le parole: «30 settembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio», le  parole:  «ad  effettuare  la  ricognizione
sullo stato di  attuazione  dei  programmi.  In  tale  sede  l'organo
consiliare da'», sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  dare»,  e  le
parole: «, adotta contestualmente i provvedimenti  necessari  per  il
ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194,  per  il  ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato e, qualora  i  dati  della  gestione  finanziaria  facciano
prevedere  un  disavanzo,  di  amministrazione  o  di  gestione,  per
squilibrio della gestione di competenza  ovvero  della  gestione  dei
residui, adotta le misure necessarie  a  ripristinare  il  pareggio.»
sono sostituite dalle seguenti: «ad adottare, contestualmente: 
      a) le misure necessarie a ripristinare il  pareggio  qualora  i
dati della gestione finanziaria facciano prevedere un  disavanzo,  di
gestione o di  amministrazione,  per  squilibrio  della  gestione  di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
      b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui
all'art. 194; 
      c) le iniziative necessarie ad adeguare  il  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di  amministrazione  in
caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.Ai fini del comma 2,
fermo restando quanto  stabilito  dall'art.  194,  comma  2,  possono
essere utilizzate per l'anno in corso  e  per  i  due  successivi  le
possibili economie di spesa e  tutte  le  entrate,  ad  eccezione  di
quelle provenienti  dall'assunzione  di  prestiti  e  di  quelle  con
specifico vincolo di destinazione, nonche' i  proventi  derivanti  da
alienazione di beni patrimoniali disponibili e da  altre  entrate  in
c/capitale con riferimento a squilibri di  parte  capitale.  Ove  non
possa provvedersi  con  le  modalita'  sopra  indicate  e'  possibile
impiegare la quota libera del risultato di  amministrazione.  Per  il
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1,  comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare  le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro
la data di cui al comma 2.»; 
  36) all'art. 195 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Utilizzo di  entrate
vincolate»: 
    b)  al  comma  1,  le  parole:  «di  entrate   aventi   specifica
destinazione»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «delle   entrate
vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)».  Dopo  il  primo
periodo, e' aggiunto il seguente:  «I  movimenti  di  utilizzo  e  di
reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180,  comma  3,  sono
oggetto di registrazione contabile secondo le modalita' indicate  nel
principio applicato della contabilita' finanziaria.»; 
    c) al comma 2, le parole: «somme a specifica  destinazione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «entrate  vincolate»,  le  parole:  «dal
tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'ente  con  l'emissione   di
appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile»; 
    d) al comma 3, le parole: «somme a specifica  destinazione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «entrate  vincolate».  Dopo  il  secondo
periodo del comma 3 e' aggiunto il seguente: « La ricostituzione  dei
vincoli e' perfezionata con l'emissione  di  appositi  ordinativi  di
incasso e pagamento di regolazione contabile.»; 
    e) al comma 4, le parole: «somme a specifica  destinazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate»; 
  37) la lettera a) del comma 2 dell'art.  197  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;»; 
  38) all'art. 199: 
    a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 199, le parole:  «avanzi
di» sono sostituite dalle seguenti: «avanzo di parte  corrente  del»,
la parola : «costituiti» e' sostituita dalla seguente: «costituito»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed  f)
sono  destinate  esclusivamente  al   finanziamento   di   spese   di
investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.»; 
  39) all'art. 200: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Gli investimenti»: 
    b) al comma 1, le parole: «pluriennale  originario  eventualmente
modificato dall'organo consiliare,» sono sostituite  dalle  seguenti:
«di previsione»; 
    c) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «1-bis. La copertura finanziaria delle  spese  di  investimento
imputate agli esercizi successivi e' costituita: 
        a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso  di
gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato  accantonato  per
gli esercizi successivi; 
        b) da risorse accertate esigibili negli esercizi  successivi,
la cui esigibilita' e' nella piena discrezionalita'  dell'ente  o  di
altra pubblica amministrazione; 
        c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione  nel  primo
esercizio considerato nel bilancio di  previsione,  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di  amministrazione  puo'
confluire  nel  fondo  pluriennale  vincolato  accantonato  per   gli
esercizi successivi. 
  1-ter. Per l'attivita' di  investimento  che  comporta  impegni  di
spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, deve essere
dato specificamente  atto,  al  momento  dell'attivazione  del  primo
impegno,  di  aver   predisposto   la   copertura   finanziaria   per
l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento,  anche  se
la forma di copertura e' stata gia' indicata nell'elenco annuale  del
piano  delle  opere  pubbliche  di  cui  all'art.  128  del   decreto
legislativo n. 163 del 2006.»; 
  40) all'art. 201: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «sono autorizzate»  sono  inserite
le seguenti: «, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla
possibilita' di indebitamento,»; 
    b) al comma 2, le parole: «al miliardo di lire»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a cinquecentomila euro»; 
  41) all'art. 203: 
    a)  alla  lettera  b)  del  comma  1,  la  parola:  «annuale»  e'
sostituita dalle seguenti: «di previsione»  le  parole:  «incluse  le
relative previsioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «iscritti  i
relativi stanziamenti»; 
    b) al comma 2, la parola: «annuale» e' sostituita dalla seguente:
«di previsione» e le parole: «modifica il bilancio pluriennale  e  la
relazione  previsionale  e  programmatica»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «adegua  il  documento  unico  di  programmazione   e   di
conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi»; 
  42) all'art. 204: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «Per  le  comunita'  montane  si  fa
riferimento ai primi due titoli delle entrate.» sono soppresse; 
    b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i  seguenti  periodi:  «Il
rispetto del limite e'  verificato  facendo  riferimento  anche  agli
interessi  riguardanti   i   finanziamenti   contratti   e   imputati
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al  limite  di
indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato
l'intero importo del debito garantito.»; 
    c) al comma 2, le parole: «dall'Istituto nazionale di  previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica» sono soppresse.  Alla
lettera  f),  le   parole:   «Ministro   del   tesoro,   bilancio   e
programmazione  economica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dal
Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    d) il secondo periodo del comma 3 e' soppresso; 
  43) all'art. 205-bis: 
    a)  alla  lettera  a)  del  comma  3,  le  parole:  «L'erogazione
dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione
dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo  di  tre  anni,
ferma restando la possibilita'  per  l'ente  locale  di  disciplinare
contrattualmente le condizioni economiche di  un  eventuale  utilizzo
parziale.» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  Il  contratto  di  cui  al  comma  3  puo'   prevedere
l'erogazione dei singoli tiraggi  sulla  base  di  scritture  private
ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di
tempo    contrattualmente    predeterminati,    la    formalizzazione
dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico.»; 
  44) all'art. 206: 
    a) al comma 1, la parola: «annuale» e' sostituita dalle seguenti:
«di previsione»; 
    b) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso; 
  45) all'art. 207: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «dalle comunita'  montane  di  cui
fanno  parte»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «che   possono   essere
destinatari di contributi agli  investimenti  finanziati  da  debito,
come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24
dicembre 2003, n. 350.»; 
    b) al comma 3, dopo le parole: «anche a  favore  di  terzi»  sono
inserite le seguenti: «, che possono essere destinatari di contributi
agli investimenti finanziati da debito, come  definiti  dall'art.  3,
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «4-bis. Con il regolamento di contabilita' l'ente puo' limitare
la possibilita' di rilasciare fideiussioni.»; 
  46) alla lettera b) del comma 1 all'art. 208, le  parole:  «lire  1
miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro»; 
  47) all'art. 209, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi  di
cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I  prelievi  di  tali  risorse
sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art.  185,
comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo  di  risorse  vincolate
secondo le modalita' e nel rispetto  dei  limiti  previsti  dall'art.
195.»; 
  48) dopo il comma 1 dell'art. 215 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il tesoriere non  gestisce  i  codici  della  transazione
elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, inseriti  nei  campi  liberi  dell'ordinativo  a
disposizione dell'ente.»; 
  49) all'art. 216: 
    a) al comma 1 le parole: «solo  se  i  mandati  risultano  emessi
entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o  dei
capitoli per i servizi per conto  di  terzi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto
competenza non possono essere pagati per un  importo  superiore  alla
differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva
quota  riguardante  il  fondo  pluriennale  vincolato.».  Al  secondo
periodo, dopo le parole: «debitamente esecutive»  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti: «riguardanti l'esercizio in corso di gestione.  Il
tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione
e registra solo le  delibere  di  variazione  del  fondo  pluriennale
vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.»; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «se  privo  della  codifica»  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «,compresa la codifica SIOPE  di  cui
all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Il  tesoriere  non
gestisce i codici della transazione elementare di cui  agli  articoli
da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  inseriti
nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I mandati in  conto
residui  non  possono  essere  pagati  per   un   importo   superiore
all'ammontare  dei  residui  risultanti  in  bilancio   per   ciascun
programma.»; 
  50) all'art. 222 le parole: «per i comuni, le province,  le  citta'
metropolitane e le unioni di comuni» e «e per le comunita' montane ai
primi due titoli» sono soppresse; 
  51) all'art. 224, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il regolamento  di  contabilita'  dell'ente  disciplina  le
modalita' di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.»; 
  52) alla lettera c) del comma 1  dell'art.  225,  dopo  la  parola:
«conservazione» sono inserite le seguenti: «per almeno cinque anni» e
la parola: «periodiche» e' soppressa; 
  53) all'art. 226: 
    a) al comma 2, le parole: «su modello approvato  col  regolamento
di cui all'art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «su  modello  di
cui all'allegato n. 17 al decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.
118»; 
    b) alla lettera a) del comma 2 la parola: «risorsa» e' sostituita
dalla seguente: «tipologia», la parola:  «intervento»  e'  sostituita
dalla seguente: «programma», le parole: «nonche' per ogni capitolo di
entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi» sono soppresse; 
    c) alla lettera c) del comma 2, la  parola:  «meccanografici»  e'
sostituita dalla seguente: «informatici»; 
  54) all'art. 227: 
    a) al comma 1, dopo la  parola:  «rendiconto»  sono  inserite  le
seguenti: «della gestione», le parole: «ed il conto  del  patrimonio»
sono sostituite dalle seguenti: «e lo stato patrimoniale»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il rendiconto della gestione  e'  deliberato  entro  il  30
aprile   dell'anno   successivo   dall'organo   consiliare,    tenuto
motivatamente conto della  relazione  dell'organo  di  revisione.  La
proposta  e'  messa  a  disposizione   dei   componenti   dell'organo
consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in  cui  viene
esaminato il rendiconto entro  un  termine,  non  inferiore  a  venti
giorni, stabilito dal regolamento di contabilita'.»; 
    c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
      «2-ter.  Contestualmente  al  rendiconto,  l'ente  approva   il
rendiconto consolidato, comprensivo  dei  risultati  degli  eventuali
organismi strumentali secondo le  modalita'  previste  dall'art.  11,
commi 8 e 9, del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e
successive modificazioni.»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.    Nelle    more    dell'adozione    della     contabilita'
economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti che si avvalgono della  facolta',  prevista  dall'art.
232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il
bilancio consolidato.»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Al rendiconto della  gestione  sono  allegati  i  documenti
previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: 
        a) l'elenco degli indirizzi  internet  di  pubblicazione  del
rendiconto della gestione,  del  bilancio  consolidato  deliberati  e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui  si  riferisce
il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei  bilanci  consolidati
delle unioni di comuni di cui il  comune  fa  parte  e  dei  soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  relativi   al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si  riferisce.
Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto  della  gestione
qualora non  integralmente  pubblicati  nei  siti  internet  indicati
nell'elenco; 
        b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione  di
deficitarieta' strutturale; 
        c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.»; 
    f) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata  ai
bilanci, e' pubblicata la versione  integrale  del  rendiconto  della
gestione,   comprensivo   anche   della   gestione    in    capitoli,
dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione  in
capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi  i
documenti. 
  6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti
contabili sono quelli  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati  con
le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
  6-quater.  Contestualmente  all'approvazione  del  rendiconto,   la
giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni  di  cassa  e
quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del
rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in
caso di disavanzo di amministrazione.»; 
  55) all'art. 228 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «autorizzatoria contenuta nel  bilancio
annuale rispetto alle previsioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«rispetto  alle  autorizzazioni   contenute   nel   primo   esercizio
considerato nel bilancio di previsione»; 
    b) al comma 2, le parole: «risorsa  dell'»sono  sostituite  dalle
seguenti:  «tipologia  di»  e  le  parole:  «intervento  della»  sono
sostituite dalle seguenti: «programma di» e le parole:  «nonche'  per
ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,» sono soppresse; 
    c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «di quella ancora
da pagare» sono aggiunte le seguenti:  «e  di  quella  impegnata  con
imputazione  agli  esercizi  successivi   rappresentata   dal   fondo
pluriennale vincolato»; 
    d) al comma 3, dopo  le  parole:  «in  parte  dei  residui»  sono
aggiunte le seguenti: «e  della  corretta  imputazione  in  bilancio,
secondo le  modalita'  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»; 
    e) al comma 4, le parole: «contabile di  gestione  e  con  quello
contabile di  amministrazione,  in  termini  di  avanzo,  pareggio  o
disavanzo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  gestione   di
competenza  e  della  gestione  di   cassa   e   del   risultato   di
amministrazione alla fine dell'esercizio»; 
    f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Al rendiconto sono allegati la  tabella  dei  parametri  di
riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale ed il  piano
degli  indicatori  e  dei  risultati  di  bilancio.  La  tabella  dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale
e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresi'
allegati al certificato del rendiconto.»; 
    g) al comma 7, la parola: «sui»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«riguardante», le parole: «gestionali dei servizi degli  enti  locali
indicati» sono sostituite dalla seguente: «contenuti»  e  le  parole:
«nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» sono sostituite
dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero dell'interno.»; 
    h) al comma 8, le parole: «e le tabelle di  cui  al  comma  5sono
approvati con il regolamento di cui  all'art.  160»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «sono  predisposti  secondo  lo   schema   di   cui
all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
successive modificazioni.»; 
  56) all'art. 229: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Il  conto  economico  evidenzia  i  componenti  positivi  e
negativi  della  gestione  di  competenza  economica   dell'esercizio
considerato, rilevati dalla contabilita' economico-patrimoniale  ,nel
rispetto del principio  contabile  generale  n.  17  e  dei  principi
applicati   della   contabilita'   economico-patrimoniale   di    cui
all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, e successive modificazioni,  e  rileva  il  risultato  economico
dell'esercizio. 
  2.  Il  conto  economico  e'  redatto  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
successive modificazioni.»; 
    b) i commi 3,4, 5, 6,7, 9 e 10 sono abrogati; 
  57) all'art. 230: 
    a)  alla  rubrica,  le  parole:  «conto  del   patrimonio»   sono
sostituite dalle seguenti: «Lo stato patrimoniale»: 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Lo  stato  patrimoniale  rappresenta  i  risultati   della
gestione patrimoniale e la  consistenza  del  patrimonio  al  termine
dell'esercizio ed e' predisposto nel rispetto del principio contabile
generale  n.  17  e  dei  principi   applicati   della   contabilita'
economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,»; 
    c) al comma 2, le  parole:  «,  suscettibili  di  valutazione  ed
attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato
finale  differenziale  e'  determinata  la  consistenza  netta  della
dotazione patrimoniale» sono soppresse.  Dopo  il  primo  periodo  e'
aggiunto il seguente: 
      «Attraverso la rappresentazione  contabile  del  patrimonio  e'
determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.»; 
    d) al comma  3,  le  parole:  «nel  conto  del  patrimonio»  sono
sostituite dalle seguenti: «nello stato patrimoniale»; 
    e) al comma 4, le parole: «come  segue:»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, secondo le modalita' previste  dal  principio  applicato
della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato n.  4/3
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive
modificazioni.» e le lettere a), b), c), d), e), f), g)  ed  h)  sono
soppresse; 
    f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5.  Lo  stato   patrimoniale   comprende   anche   i   crediti
inesigibili, stralciati dal conto del bilancio,  sino  al  compimento
dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione e' allegato
l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei  residui
attivi.»; 
    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere  la  compilazione
di   conti   patrimoniali   di   inizio   e   fine   mandato    degli
amministratori.»; 
    h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9. Lo stato patrimoniale e' redatto secondo lo schema  di  cui
all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  e
successive modificazioni e integrazioni.»; 
  f) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis.  Nell'apposita  sezione  dedicata  ai  bilanci  del  sito
internet  degli  enti  locali  e'  pubblicato  il  rendiconto   della
gestione, il  conto  del  bilancio  articolato  per  capitoli,  e  il
rendiconto semplificato per il  cittadino  di  cui  all'art.  11  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni
e integrazioni.»; 
  58) l'art. 231 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 231. (La relazione sulla gestione). - 1. La  relazione  sulla
gestione e'  un  documento  illustrativo  della  gestione  dell'ente,
nonche'  dei  fatti  di  rilievo  verificatisi   dopo   la   chiusura
dell'esercizio, contiene ogni eventuale  informazione  utile  ad  una
migliore comprensione dei dati contabili, ed e'  predisposto  secondo
le modalita' previste dall'art. 11, comma 6, del decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; 
  59) l'art. 232 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 232. (Contabilita' economico-patrimoniale). - Gli enti locali
garantiscono la rilevazione dei fatti  gestionali  sotto  il  profilo
economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile  generale
n. 17 della competenza  economica  e  dei  principi  applicati  della
contabilita' economico-patrimoniale di cui agli allegati n.  1  e  n.
4/3del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive
modificazioni. 
  2. Gli enti locali  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti
possono  non  tenere  la  contabilita'  economico-patrimoniale   fino
all'esercizio 2017.»; 
  60) dopo l'art. 233 e' inserito il seguente: 
  «Art.  233-bis.  (Il  bilancio  consolidato).  -  1.  Il   bilancio
consolidato di gruppo e' predisposto secondo  le  modalita'  previste
dal  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive
modificazioni. 
  2. Il bilancio consolidato e' redatto secondo  lo  schema  previsto
dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e
successive modificazioni. 
  3. Gli enti locali  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti
possono non predisporre il bilancio  consolidato  fino  all'esercizio
2017.»; 
  61) all'art. 239: 
    a) al comma 1, lettera b), numero 2),dopole parole:«variazioni di
bilancio» sono aggiunte le seguenti: «escluse quelle attribuite  alla
competenza  della  giunta,  del  responsabile   finanziario   e   dei
dirigenti, a meno  che  il  parere  dei  revisori  sia  espressamente
previsto dalle norme o dai  principi  contabili,  fermo  restando  la
necessita' dell'organo di revisione di verificare, in sede  di  esame
del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione,
l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle  variazioni  di
bilancio  approvate  nel  corso   dell'esercizio,   comprese   quelle
approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.»; 
    b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: «di deliberazione
consiliare» sono inserite le seguenti: «di approvazione». Al  secondo
periodo, dopo le parole: «La relazione» sono  inserite  le  seguenti:
«dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto  consolidato  di
cui all'art. 11, commi 8 e 9, e»; 
    c) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
      «d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di
approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo
schema  di  bilancio  consolidato,  entro  il  termine  previsto  dal
regolamento di contabilita' e comunque non  inferiore  a  20  giorni,
decorrente  dalla  trasmissione  della  stessa   proposta   approvata
dall'organo esecutivo;»; 
  62) al comma 4 dell'art. 246, le parole: «bilancio  preventivo  per
l'esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio  di
previsione per il triennio successivo»; 
  63) al primo periodo del comma 1 dell'art.  250,  dopo  le  parole:
«nell'ultimo bilancio approvato»  sono  inserite  le  seguenti:  «con
riferimento all'esercizio in corso,»; 
  64) al primo periodo del comma 5 dell'art. 268-bis, le parole: «nei
bilanci annuale e pluriennale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «in
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.». 
  Art. 75. (Adeguamento della definizione  di  indebitamento).  -  1.
Nella legge 24 dicembre 2003, n.  350,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 17 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
      «17.  Per  gli  enti  di  cui  al   comma   16,   costituiscono
indebitamento,  agli  effetti  dell'art.  119,  sesto  comma,   della
Costituzione,  l'assunzione  di  mutui,   l'emissione   di   prestiti
obbligazionari, le cartolarizzazioni  relative  a  flussi  futuri  di
entrata, a crediti e  a  attivita'  finanziarie  e  non  finanziarie,
l'eventuale somma incassata  al  momento  del  perfezionamento  delle
operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront),  le  operazioni  di
leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo  debito
garantito dall'ente  a  seguito  della  definitiva  escussione  della
garanzia.  Inoltre,  costituisce  indebitamento  il  residuo   debito
garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualita'
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei  confronti  del
debitore originario. 
  Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano  garanzie  solo  a
favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli
investimenti finanziati da debito e per  le  finalita'  definite  dal
comma 18.Non costituiscono indebitamento,  agli  effetti  del  citato
art. 119, le operazioni che non  comportano  risorse  aggiuntive,  ma
consentono di superare,  entro  il  limite  massimo  stabilito  dalla
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e  di
effettuare spese per le quali e' gia' prevista  idonea  copertura  di
bilancio.»; 
    b) al comma 18 dell'art. 3, le parole: « Trasferimenti  in  conto
capitale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Contributi   agli
investimenti e  i  trasferimenti  in  conto  capitale  a  seguito  di
escussione delle garanzie». 
  Art. 76. (Adeguamento delle disposizioni in materia di  trasparenza
dei bilanci). - 1. Gli enti soggetti al titolo I del presente decreto
pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata  ai
bilanci,  tutti  i  documenti  contabili  previsti   dai   rispettivi
ordinamenti. 
  2. Dal 1° gennaio  2015  agli  enti  di  cui  al  comma  1  non  si
applicano: 
    a) l'art. 6 della legge n.  25  febbraio  1987,  n.  67,  recante
rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante  disciplina  delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria; 
    b) il decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1989,
n. 90, recante approvazione dei modelli degli  estratti  di  bilancio
che gli enti pubblici devono  compilare  e  pubblicare  sui  giornali
quotidiani e periodici, ai  sensi  dell'art.  6  della  legge  n.  25
febbraio 1987, n. 67. 
  Art. 77. (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal 1° gennaio  2015  sono
abrogati: 
    a) l'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281; 
    b) la legge  6  dicembre  1973,  n.  853,  concernente  autonomia
contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto
ordinario; 
    c) il decreto legislativo  28  marzo  2000,  n.  76,  concernente
principi fondamenti e norme di coordinamento in materia di bilancio e
di contabilita' delle regioni in attuazione  dell'art.  1,  comma  4,
della legge 25 giugno 1999, n. 208; 
    d) il decreto legislativo 12  aprile  2006  n.  170,  concernente
ricognizione dei principi fondamentali in materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5 giugno  2003,
n. 131; 
    e) il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
fatta   salva   l'applicazione   ai   fini   della    rendicontazione
dell'esercizio 2014; 
    f) il comma 17 dell'art. 6 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
fatta salva l'applicazione all'esercizio 2014; 
    g) l'art. 4, comma  3,  della  legge  14  gennaio  2013,  n.  10,
concernente norme per lo sviluppodegli spazi verdi urbani; 
    h) al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.
194: 
      1) le lettere da a) a v) del comma 1 dell'art. 1; 
      2) i commi 2, 3 e 5 dell'art. 1; 
      3) gli articoli 2, 3 e 4. 
  Titolo V - Disposizioni finali e transitorie 
  Art. 78. (Sperimentazione). - 1. Al fine di verificare  l'effettiva
rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto
alle esigenze conoscitive della finanza pubblica  e  per  individuare
eventuali criticita' del sistema e le conseguenti modifiche intese  a
realizzare una piu' efficace disciplina della  materia,  a  decorrere
dal 2012 e' avviata una sperimentazione, della durata di tre esercizi
finanziari, riguardante l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
titolo I, con  particolare  riguardo  all'adozione  del  bilancio  di
previsione finanziario annuale di competenza  e  di  cassa,  e  della
classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 33. 
  2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro
delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti  con  le
regioni  e  per  la  coesione  territoriale  e  il  Ministro  per  la
semplificazione normativa, d'intesa con la  Conferenza  unificata  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definiti le modalita' della  sperimentazione,  i  principi  contabili
applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di  articolazione  del
piano dei conti integrato comune e del piano dei conti  integrato  di
ciascun comparto di cui all'art. 4,  la  codifica  della  transazione
elementare di cui all'art. 6, gli schemi  di  bilancio  di  cui  agli
articoli  11  e  12,  i  criteri  di  individuazione  dei   Programmi
sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la
costruzione di  un  sistema  di  indicatori  di  risultato  semplici,
misurabili e riferiti ai programmi del bilancio  e  le  modalita'  di
attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'
art. 17 e  le  eventuali  ulteriori  modifiche  e  integrazioni  alle
disposizioni concernenti il sistema contabile  delle  amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di  cui
al primo  periodo  prevede  la  sperimentazione  della  tenuta  della
contabilita'  finanziaria  sulla  base  di  una  configurazione   del
principio  della  competenza  finanziaria   secondo   la   quale   le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che  danno
luogo a entrate e spese per l'ente  di  riferimento  sono  registrate
nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio  nel  quale
esse vengono a scadenza, ferma restando, nel  caso  di  attivita'  di
investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza  in
piu' esercizi finanziari, la necessita' di predisporre, sin dal primo
anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della  complessiva
spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione,  il  bilancio
di previsione annuale e il bilancio di previsione  pluriennale  hanno
carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni  di  spesa,
fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di  terzi
e per i rimborsi delle anticipazioni  di  cassa.  Per  i  comuni  con
popolazione inferiore a 5000  abitanti  possono  essere  sperimentati
sistemi di contabilita' e schemi di bilancio semplificati. La  tenuta
della   contabilita'   delle    amministrazioni    coinvolte    nella
sperimentazione e' disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo I
e al decreto di cui  al  presente  comma,  nonche'  dalle  discipline
contabili vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, in quanto con esse  compatibili.  Per  le  regioni,  in  via
sperimentale, puo' essere verificata la possibilita'  di  individuare
appositi programmi anche di carattere strumentale in  relazione  alle
specifiche competenze ad esse attribuiti e nel rispetto dei  principi
di omogeneita' di classificazione delle  spese  di  cui  all'art.  12
della presente legge. Al termine del primo esercizio  finanziario  in
cui ha avuto luogo la sperimentazione e,  successivamente,  ogni  sei
mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere
una  relazione  sui  relativi  risultati.  Nella  relazione  relativa
all'ultimo semestre della sperimentazione, il  Governo  fornisce  una
valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai
fini dell'attuazione del comma 4. 
  3. Lo schema del decreto di  cui  al  comma  2  e'  trasmesso  alle
Camere,  ai  fini  dell'acquisizione  del  parere  della  Commissione
parlamentare  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale  e   delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili  di  carattere
finanziario, da esprimere entro  trenta  giorni  dalla  trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 
  4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata ai sensi dell' art. 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono individuate  le  amministrazioni  coinvolte  nella
sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione
geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non
interessate  dalla  sperimentazione  continua  ad  applicarsi,   sino
all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma  5,  la
vigente disciplina contabile. 
  5. In considerazione  degli  esiti  della  sperimentazione,  con  i
decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge 5  maggio
2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio  della
competenza finanziaria di cui  al  punto  16  dell'allegato  n.  1  e
possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono
definiti i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello
minimo di articolazione del piano dei conti integrato  comune  e  del
piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art.  4,  la
codifica della transazione elementare di cui all'art. 6,  gli  schemi
di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione
dei Programmi sottostanti  le  missioni,  le  metodologie  comuni  ai
diversi enti per la  costruzione  di  un  sistema  di  indicatori  di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del  bilancio,
le modalita' di  attuazione  della  classificazione  per  missioni  e
programmi di cui all' art. 17, nonche'  della  definizione  di  spese
rimodulabili e non rimodulabili di cui all'art. 16. 
  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al
comma 2, individua un sistema premiante, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che
partecipano alla sperimentazione. 
  Art. 79. (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale  e
le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. La decorrenza e le
modalita' di applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti
degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e  province
autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti,  con
le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
  Art. 80. (Disposizioni finali  ed  entrata  in  vigore).  -  1.  Le
disposizioni del Titolo  I,  III,  IV  e  V  si  applicano,  ove  non
diversamente   previsto   nel   presente   decreto,    a    decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione  dei  bilanci
relativi all'esercizio 2015  e  successivi,  e  le  disposizioni  del
Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a  quello  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo II del  presente
decreto, restano confermate le disposizioni di  cui  all'art.  5  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni. 
  3. All'attuazione del  presente  decreto  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  4. Ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, contenuti in decreti, disposizioni di legge e
atti  aventi  forza  di  legge  vigenti,  deve  intendersi  riferito,
rispettivamente, agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto. ».