Art. 13 
 
 
         Modifiche al regime della compensazione delle spese 
 
  1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma
e' sostituito dal seguente: 
  «Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso  di  novita'  della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice  puo'
compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.». 
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno  successivo  all'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.