Art. 13 Modifiche al regime della compensazione delle spese 1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.