Art. 20 
 
Monitoraggio delle procedure esecutive individuali  e  concorsuali  e
deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalita' telematiche. 
 
  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «9-ter. Unitamente  all'istanza  di  cui  all'articolo  119,  primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore  deposita
un rapporto riepilogativo finale  redatto  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio  decreto.
Conclusa l'esecuzione del  concordato  preventivo  con  cessione  dei
beni, si procede a  norma  del  periodo  precedente,  sostituendo  il
liquidatore al curatore. 
  9-quater. Il commissario giudiziale della procedura  di  concordato
preventivo di cui all'articolo 186-bis del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267  ogni  sei  mesi  successivi  alla  presentazione  della
relazione di cui all'articolo 172, primo comma,  del  predetto  regio
decreto redige un  rapporto  riepilogativo  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 33, quinto comma,  dello  stesso  regio  decreto  e  lo
trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma,  del
predetto regio  decreto.  Conclusa  l'esecuzione  del  concordato  si
applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore. 
  9-quinquies. Entro dieci giorni dall'approvazione del  progetto  di
distribuzione,  il  professionista  delegato  a  norma  dell'articolo
591-bis  del  codice  di  procedura  civile  deposita   un   rapporto
riepilogativo finale delle attivita' svolte. 
  9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti  per
le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale  previsto
per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con
modalita'   telematiche   nel   rispetto   della   normativa    anche
regolamentare concernente la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la
ricezione  dei  documenti   informatici,   nonche'   delle   apposite
specifiche  tecniche  del  responsabile  per  i  sistemi  informativi
automatizzati del Ministero della giustizia.  I  relativi  dati  sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero  della  giustizia,  anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.». 
  2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 40, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni  sei  mesi  una
relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento
della gestione  in  conformita'  a  modelli  standard  stabiliti  con
decreto,  avente  natura  non  regolamentare,  del  Ministero   dello
sviluppo economico. La relazione di  cui  al  periodo  precedente  e'
trasmessa al predetto Ministero con modalita' telematiche.». 
    b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: 
    «Il bilancio finale della procedura e  il  conto  della  gestione
sono redatti in conformita' a modelli standard stabiliti con decreto,
avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo  che
precede, al quale sono sottoposti con modalita' telematiche.». 
  3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e  finali
di cui agli articoli 40 e 75, comma  1,  del  decreto  legislativo  8
luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero
dello sviluppo  economico,  nell'ambito  di  rilevazioni  statistiche
nazionali. 
  4. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero
competente provvede con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  5. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure  concorsuali  ed  ai  procedimenti  di  esecuzione  forzata
pendenti, a decorrere  dal  novantesimo  giorno  dalla  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente  le  specifiche
tecniche di cui all'articolo  16-bis,  comma  9-sexies  del  D.L.  n.
179/2012. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano,  anche  alle
procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere  dal
novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dei
decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.