Art. 22 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e
20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014  e  a  euro  100.000,00  a
decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  2. Alle minori entrate derivanti dalle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con  le
maggiori entrate di cui all'articolo 19. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.