Art. 6 
 
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni
consensuali di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti
civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni
                    di separazione o di divorzio. 
 
  1. La convenzione di negoziazione assistita  da  un  avvocato  puo'
essere conclusa tra coniugi al  fine  di  raggiungere  una  soluzione
consensuale di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti
civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui
all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),  della  legge  10
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica  delle
condizioni di separazione o di divorzio. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 
  3. L'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono,
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale,
di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di
divorzio. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il
termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del  Comune
in cui il matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata
dallo  stesso,  dell'accordo  munito  delle  certificazioni  di   cui
all'articolo 5. 
  4. All'avvocato che viola l'obbligo di  cui  al  comma  3,  secondo
periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
5.000 ad euro 50.000. Alla  irrogazione  della  sanzione  di  cui  al
periodo che precede e' competente il  Comune  in  cui  devono  essere
eseguite le annotazioni previste dall'articolo  69  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra
coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento  del
matrimonio;»; 
    b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra
coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di
separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.»; 
    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e'  aggiunta  la
seguente  lettera:«  d-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra
coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di
separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».