Art. 2 
 
 
                             Commissione 
 
  1.  La  Commissione  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  4,   del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, avente il compito di accertare la
sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per  la  stampa
italiana all'estero  nonche'  di  predisporre  i  relativi  piani  di
ripartizione, opera  presso  il  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. La Commissione e'  istituita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente regolamento ed e' cosi' composta: 
  a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal  Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  con  delega  per
l'informazione e l'editoria, che la presiede; 
  b)  quattro   rappresentanti   designati   dal   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
  c) quattro rappresentanti designati dalla  Direzione  Generale  per
gli italiani all'estero del Ministero per gli affari esteri; 
  d) due rappresentanti designati dalla  Federazione  Unitaria  della
Stampa Italiana all'Estero (FUSIE); 
  e) due rappresentanti delle associazioni nazionali dell'emigrazione
designati dalla Consulta Nazionale dell'Emigrazione; 
  f)   due   rappresentanti   designati   dalla    commissione    per
l'informazione e comunicazione del Consiglio Generale degli  Italiani
all'Estero (CGIE); 
    g) due rappresentanti designati dalla Federazione Nazionale della
Stampa Italiana. 
  3. I componenti della Commissione restano  in  carica  tre  anni  e
possono essere confermati una sola volta. 
  4. I servizi  di  segreteria  a  supporto  della  Commissione  sono
assicurati dal Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o  maggiori  oneri
per le spese di funzionamento. 
  5. Ai componenti della Commissione  non  spetta  alcun  compenso  o
rimborso spese comunque denominato. 
  6. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la  presenza  della
meta' dei suoi componenti, di cui almeno quattro rappresentanti delle
amministrazioni  interessate.  Dal  quorum  per  la  validita'  delle
riunioni  e'  escluso  il  Presidente.  La  Commissione  delibera   a
maggioranza dei presenti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'articolo 1-bis del  d.l.  n.  63  del  2012  si
          vedano le note alle premesse.