Art. 3 Presentazione delle domande di contributo 1. Le domande per la corresponsione dei contributi per la stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1 sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dall'articolo 7. 2. Per i periodici pubblicati all'estero le domande sono presentate alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore e da questa trasmesse al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 maggio di ogni anno. Per i periodici editi in Italia la domanda e' presentata al suddetto Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 3. Le domande sono corredate da apposita certificazione rilasciata da primarie societa' di revisione operanti nel Paese di riferimento attestante la tiratura, il numero di uscite annue, la distribuzione e la vendita del periodico per area geografica, secondo quanto indicato dall'articolo 6, comma 2. Per i periodici editi in Italia la certificazione e' rilasciata dalle societa' iscritte nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In alternativa, l'editore puo' allegare alla domanda la documentazione dimostrativa della tiratura dichiarata, della distribuzione e delle copie vendute mediante presentazione delle copie autenticate delle fatture, munite di quietanza di pagamento, del fornitore del servizio o dei materiali. In tale ultimo caso, l'ammontare del contributo, determinato secondo i criteri indicati dall'articolo 6, e' diminuito della misura del 30 per cento ed i fondi resisi cosi' disponibili sono ripartiti proporzionalmente in favore delle imprese editrici che adottano la procedura di certificazione dei dati, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). 4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»: «Art. 2, comma 1- (Abilitazione all'esercizio della revisione legale). - 1. L'esercizio della revisione legale e' riservato ai soggetti iscritti nel Registro».