Art. 3 
 
 
              Presentazione delle domande di contributo 
 
  1. Le domande per la corresponsione dei contributi  per  la  stampa
italiana all'estero di cui all'articolo 1 sono presentate, a pena  di
decadenza, entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento dei contributi, fatto salvo quanto previsto  in  sede  di
prima applicazione dall'articolo 7. 
  2. Per i periodici pubblicati all'estero le domande sono presentate
alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente
competente per il luogo della sede legale dell'editore  e  da  questa
trasmesse al  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro  il  30  maggio  di  ogni
anno. Per i periodici editi in Italia la  domanda  e'  presentata  al
suddetto Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 
  3. Le domande sono corredate da apposita certificazione  rilasciata
da primarie societa' di revisione operanti nel Paese  di  riferimento
attestante la tiratura, il numero di uscite annue, la distribuzione e
la vendita del periodico per area geografica, secondo quanto indicato
dall'articolo 6,  comma  2.  Per  i  periodici  editi  in  Italia  la
certificazione e' rilasciata dalle societa' iscritte nel Registro dei
revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e finanze
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. In alternativa, l'editore puo' allegare alla domanda  la
documentazione  dimostrativa   della   tiratura   dichiarata,   della
distribuzione e delle  copie  vendute  mediante  presentazione  delle
copie autenticate delle fatture, munite di  quietanza  di  pagamento,
del fornitore del servizio o dei  materiali.  In  tale  ultimo  caso,
l'ammontare del contributo, determinato secondo  i  criteri  indicati
dall'articolo 6, e' diminuito della misura del  30  per  cento  ed  i
fondi resisi cosi' disponibili sono  ripartiti  proporzionalmente  in
favore  delle  imprese  editrici  che  adottano   la   procedura   di
certificazione  dei  dati,  nell'ambito  delle   categorie   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). 
  4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri cura  l'istruttoria  per  l'ammissione  al
contributo con il supporto della Direzione Generale per gli  italiani
all'estero e le  politiche  migratorie  del  Ministero  degli  affari
esteri. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2,  comma  1  del
          decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39   recante:
          «Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga la direttiva 84/253/CEE»: 
              «Art. 2, comma  1-  (Abilitazione  all'esercizio  della
          revisione legale). - 1. L'esercizio della revisione  legale
          e' riservato ai soggetti iscritti nel Registro».