Art. 4 Requisiti e criteri per l'attribuzione dei contributi 1. Sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi dell'articolo 3, comma 4, la Commissione di cui all'articolo 2 accerta il possesso dei seguenti requisiti: a) per i periodici editi all'estero: la regolare pubblicazione da almeno tre anni, con periodicita' almeno trimestrale nell'anno solare di riferimento; la trattazione, con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana, di argomenti di interesse della comunita' italiana all'estero nel rispetto dei contenuti specificati all'articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012; b) per i periodici editi in Italia: la pubblicazione con periodicita' almeno trimestrale nell'anno solare di riferimento; la regolare iscrizione delle imprese editrici al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) da almeno tre anni; la diffusione prevalentemente all'estero, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line; la trattazione di argomenti di interesse della comunita' italiana all'estero, nel rispetto dei contenuti specificati all'articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012. 2. Il contributo per ciascun periodico non puo' superare il limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo annuale di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 63 del 2012. 3. Il contributo puo' essere richiesto fino ad un massimo di due periodici.
Note all'art. 4: - Per l'articolo 1-bis del d.l. n. 63 del 2012 si vedano le note alle premesse.