Art. 4 
 
 
        Requisiti e criteri per l'attribuzione dei contributi 
 
  1.  Sulla  base  dell'istruttoria  svolta  dal   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria ai sensi dell'articolo  3,  comma  4,  la
Commissione di cui all'articolo 2 accerta il  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
  a) per i periodici editi all'estero: la regolare  pubblicazione  da
almeno tre anni, con periodicita' almeno trimestrale nell'anno solare
di riferimento; la trattazione, con testi scritti almeno  per  il  50
per cento  in  lingua  italiana,  di  argomenti  di  interesse  della
comunita' italiana all'estero nel rispetto dei contenuti  specificati
all'articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012; 
  b)  per  i  periodici  editi  in  Italia:  la   pubblicazione   con
periodicita' almeno trimestrale nell'anno solare di  riferimento;  la
regolare  iscrizione  delle  imprese  editrici  al   Registro   degli
Operatori della Comunicazione (ROC) da almeno tre anni; la diffusione
prevalentemente  all'estero,  anche  tramite  abbonamenti  a   titolo
oneroso per le pubblicazioni on line; la trattazione di argomenti  di
interesse della  comunita'  italiana  all'estero,  nel  rispetto  dei
contenuti  specificati  all'articolo  1-bis,  comma  2,  del   citato
decreto-legge n. 63 del 2012. 
  2. Il contributo per ciascun periodico non puo' superare il  limite
massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo annuale di cui
al comma 1 dell'articolo 1-bis del citato  decreto-legge  n.  63  del
2012. 
  3. Il contributo puo' essere richiesto fino ad un  massimo  di  due
periodici. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'articolo 1-bis del  d.l.  n.  63  del  2012  si
          vedano le note alle premesse.