Art. 5 Periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali, religiose 1. Ai periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni, ove non soddisfino i requisiti indicati all'articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012, e' riservata una percentuale del 3 per cento di ciascuna delle due quote indicate all'articolo 6, comma 1. Nella domanda di cui all'articolo 3 l'editore chiede di essere ammesso a concorrere alla quota di riserva, anche in via subordinata, rispetto alla concessione del contributo di cui all'articolo 6. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli aventi titolo in parti eguali. Il contributo assegnato al singolo periodico non puo' essere maggiore di quello spettante secondo i criteri di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 2 dell'articolo 6. Le somme eventualmente non attribuibili ai sensi del presente articolo confluiscono nelle risorse da ripartire ai sensi dell'articolo 6.
Note all'art. 5: - Per l'articolo 1-bis del d.l. n. 63 del 2012 si vedano le note alle premesse.