Art. 5 
 
 
Periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali,
                              religiose 
 
  1. Ai periodici che esprimono  specifiche  appartenenze  politiche,
culturali  e  religiose,  esplicitamente  indicate   nelle   relative
pubblicazioni, ove non soddisfino i requisiti  indicati  all'articolo
1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012, e' riservata
una percentuale del 3 per cento di ciascuna delle due quote  indicate
all'articolo  6,  comma  1.  Nella  domanda  di  cui  all'articolo  3
l'editore chiede  di  essere  ammesso  a  concorrere  alla  quota  di
riserva, anche in via  subordinata,  rispetto  alla  concessione  del
contributo di cui all'articolo 6. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  ripartite  tra  gli  aventi
titolo in parti eguali. Il contributo assegnato al singolo  periodico
non puo' essere maggiore di quello spettante secondo i criteri di cui
alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 2 dell'articolo 6.  Le
somme eventualmente non attribuibili ai sensi del  presente  articolo
confluiscono nelle risorse da ripartire ai sensi dell'articolo 6. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per l'articolo 1-bis del  d.l.  n.  63  del  2012  si
          vedano le note alle premesse.