Art. 6 
 
 
            Riparto dei contributi tra gli aventi titolo 
 
  1.  Nel  rispetto  del  limite  complessivo  di   spesa   stabilito
dall'articolo 1-bis, comma 1, del  citato  decreto-legge  n.  63  del
2012, i contributi spettano: 
  a)  nella  misura  del  70  per  cento  delle  risorse  annualmente
disponibili, ai periodici editi all'estero, in possesso dei requisiti
indicati all'articolo 4, comma 1, lettera a); 
    b) nella misura  del  30  per  cento  delle  risorse  annualmente
disponibili, ai periodici editi in Italia, in possesso dei  requisiti
indicati all'articolo 4, comma 1, lettera b). 
  2. Nell'ambito delle rispettive quote indicate al comma 1,  lettere
a) e b), i contributi sono cosi' ripartiti: 
  a) 10 per cento in parti uguali tra tutti gli aventi titolo; 
  b)  5  per  cento  in  parti  uguali  fra  gli  aventi  titolo  che
contribuiscono in modo  significativo  alla  promozione  del  sistema
Italia  all'estero  e  presentino  una  consistenza  informativa   di
particolare rilevanza; 
  c) 20 per cento in ragione della  diffusione  presso  le  comunita'
italiane all'estero e dell'apporto alla  diffusione  della  lingua  e
della  cultura  italiana,  quali  desumibili  dal  numero  di   copie
effettivamente distribuite nell'anno solare di riferimento; 
  d) 30 per cento in proporzione al  numero  di  copie  di  effettive
uscite documentate nel corso dell'anno; 
  e) 30 per cento in proporzione al numero di pagine  pubblicate  per
ciascun  numero,  rapportate  al  formato  tipo  di  cm  43'59,   con
esclusione dello spazio pubblicitario; 
    f) 5 per cento in proporzione al numero di copie vendute anche in
formato  digitale   a   fronte   di   corrispettivi   o   abbonamenti
rispettivamente documentati. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per l'articolo 1-bis del  d.l.  n.  63  del  2012  si
          vedano le note alle premesse.