Art. 6 Riparto dei contributi tra gli aventi titolo 1. Nel rispetto del limite complessivo di spesa stabilito dall'articolo 1-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 63 del 2012, i contributi spettano: a) nella misura del 70 per cento delle risorse annualmente disponibili, ai periodici editi all'estero, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera a); b) nella misura del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, ai periodici editi in Italia, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera b). 2. Nell'ambito delle rispettive quote indicate al comma 1, lettere a) e b), i contributi sono cosi' ripartiti: a) 10 per cento in parti uguali tra tutti gli aventi titolo; b) 5 per cento in parti uguali fra gli aventi titolo che contribuiscono in modo significativo alla promozione del sistema Italia all'estero e presentino una consistenza informativa di particolare rilevanza; c) 20 per cento in ragione della diffusione presso le comunita' italiane all'estero e dell'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiana, quali desumibili dal numero di copie effettivamente distribuite nell'anno solare di riferimento; d) 30 per cento in proporzione al numero di copie di effettive uscite documentate nel corso dell'anno; e) 30 per cento in proporzione al numero di pagine pubblicate per ciascun numero, rapportate al formato tipo di cm 43'59, con esclusione dello spazio pubblicitario; f) 5 per cento in proporzione al numero di copie vendute anche in formato digitale a fronte di corrispettivi o abbonamenti rispettivamente documentati.
Note all'art. 6: - Per l'articolo 1-bis del d.l. n. 63 del 2012 si vedano le note alle premesse.