(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  1°
                         agosto 2014, n. 109 
 
    All'articolo 2: 
    al comma 1, le parole: «euro 185.082.639» sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 183.635.692»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Concluse le missioni in corso di cui ai commi 1,  2  e  3
del presente articolo alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre
2014, la partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni militari in
Afghanistan sara' valutata dal Governo italiano in  presenza  di  una
eventuale formale richiesta del Governo afgano e di concerto  con  le
organizzazioni internazionali coinvolte; di  essa  deve  essere  data
preventiva comunicazione alle Camere,  che  adottano  le  conseguenti
deliberazioni». 
    All'articolo 3: 
    al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Concluse
le missioni in corso alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre
2014, la partecipazione dell'Italia alle  predette  operazioni  sara'
valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei  due  fucilieri
di marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India»; 
    dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis. Perdurando la  situazione  di  instabilita'  politica  in
Libia, il Governo riferisce alle  Camere  sull'eventuale  sospensione
totale o parziale delle missioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 
    7-ter. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro
150.000  per  la  partecipazione  di  personale  militare  al  Gruppo
militare  di  osservatori  internazionali  della   cessazione   delle
ostilita'  militari  nella  Repubblica  del   Mozambico,   denominato
EMOCHM». 
    All'articolo 4: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il Ministro della  difesa  e  il  Ministro  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,   nell'ambito   delle
comunicazioni  al  Parlamento  previste  dall'articolo   10-bis   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   215,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  13,  informano  le
Commissioni parlamentari  competenti  in  ordine  alle  modalita'  di
impiego dei finanziamenti di cui al comma 1  del  presente  articolo,
con dettagli di spesa, suddivisi per ciascuna attivita'  e  per  area
geografica»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. E'  autorizzata,  per  l'anno  2014,  la  spesa  di  euro
1.965.886 per il trasporto  degli  aiuti  umanitari  a  favore  della
popolazione civile irachena effettuato nel mese  di  agosto,  nonche'
per  il  trasporto  del  materiale  di  armamento  ceduto,  a  titolo
gratuito, alla Repubblica dell'Iraq». 
    All'articolo 5: 
    al comma 3: 
    alla lettera a), dopo le  parole:  «a  Tampa»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' nella Repubblica dell'Iraq e negli Emirati Arabi
Uniti per le attivita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis,»; 
    alla lettera d), dopo le parole: «nonche' al personale impiegato»
sono inserite  le  seguenti:  «nel  Gruppo  militare  di  osservatori
internazionali EMOCHM,»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Ogniqualvolta si impieghino nel  contesto  internazionale
forze di polizia ad ordinamento militare,  il  Governo  e'  tenuto  a
specificare, nella relazione quadrimestrale  e  comunque  al  momento
dell'autorizzazione o della  proroga  della  missione  stessa,  se  i
militari in oggetto rientrano  sotto  il  comando  della  Gendarmeria
europea (Eurogendfor). 
    5-ter. I cittadini afgani che hanno  effettuato  prestazioni  con
carattere di continuita' a favore del contingente  militare  italiano
nell'ambito della missione ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e nei
cui confronti sussistono  fondati  motivi  di  ritenere  che  qualora
permangano in Afghanistan siano esposti al  rischio  di  danni  gravi
alla persona, a domanda, possono  essere  trasferiti  nel  territorio
nazionale, insieme con il coniuge e i figli nonche' i  parenti  entro
il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale
di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le  modalita'
di attestazione della situazione di rischio per tutti gli interessati
e di  verifica  delle  condizioni  per  l'accesso  degli  stessi  nel
territorio nazionale  nonche'  le  procedure  di  trasferimento  sono
definite d'intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e  dell'interno  con  carattere  di
speditezza. Il periodo massimo di permanenza all'interno del  Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e'  di  trentasei
mesi, con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente  prorogabile,
soltanto in  presenza  di  circostanze  straordinarie  e  debitamente
motivate, per due periodi successivi, ciascuno della  durata  di  sei
mesi. 
    5-quater. Agli oneri derivanti  dal  comma  5-ter,  pari  a  euro
789.921 per l'anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno degli anni dal
2015 al 2017 e a euro 3.949.604 per l'anno 2018, si provvede,  quanto
all'anno 2014, a valere sul Fondo di cui all'articolo  1-septies  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  e,  quanto  agli
anni dal 2015 al 2018,  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota
parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, che, affluiti  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, restano acquisiti all'Erario». 
    All'articolo 8, comma 1: 
    al primo periodo, dopo la parola: «Afghanistan,» sono inserite le
seguenti: «Ciad, Giordania,», dopo la parola: «Iraq,» e' inserita  la
seguente: «Libano,», dopo le parole: «Repubblica centrafricana,» sono
inserite le seguenti: «Repubblica democratica del Congo,» e  dopo  la
parola: «Yemen» e' inserita la seguente: «, Palestina»; 
    al secondo periodo, dopo le parole:  «sono  promossi  interventi»
sono inserite le seguenti: «, previsti dal Piano  d'azione  nazionale
"Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto  dal  Comitato
interministeriale per i diritti umani, operante presso  il  Ministero
degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  nonche'  per  lo  sviluppo
delle capacita' locali di autogoverno e  la  tutela  della  sicurezza
alimentare e del diritto alla salute»; 
    al terzo periodo,  dopo  le  parole:  «tra  gli  obiettivi»  sono
inserite le seguenti: «la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di
guerra e» e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e  degli
anziani, nonche' progetti di  carattere  sanitario,  con  particolare
riguardo a interventi sanitari per  il  contrasto  dell'epidemia  del
virus Ebola nei Paesi da  esso  colpiti  secondo  quanto  certificato
dall'Organizzazione mondiale della sanita'»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il  Ministro  degli
affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  provvede  alla
pubblicazione telematica, nel sito  internet  istituzionale  dedicato
alla  cooperazione  italiana  allo   sviluppo,   delle   informazioni
specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di  cui  al
presente comma e i risultati ottenuti». 
    All'articolo 9: 
    al comma 2, le parole:  «in  America  centrale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in America Latina»; 
    al comma 6, le parole: «euro  6.000.000»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 5.400.000»; 
    ai commi 6 e 7,  le  parole:  «Ministero  degli  affari  esteri»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  «Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 600.000
per la prima fase della realizzazione, da parte del  Ministero  della
difesa, d'intesa  con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  della   nuova   sede   dell'Ambasciata
d'Italia  a  Mogadiscio.  Si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009,
n. 108, e successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2  e  3,
lettera d), 6, comma 1,  e  7,  comma  1,  del  presente  decreto.  I
manufatti realizzati a seguito  degli  interventi  di  cui  al  primo
periodo sono assunti in carico dal Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale». 
    All'articolo 10, comma 3, lettera b), capoverso 2-bis, la parola:
«cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta». 
    All'articolo 11: 
    al comma 1: 
    all'alinea, le parole: «euro 452.731.694» sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 453.400.633»; 
    alla lettera c), le parole: «euro 13.510.615», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.179.554»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. La legge 11 febbraio 1958, n. 340, e' abrogata».