Art. 16 Funzioni e compiti 1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e all'Autorita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo quanto previsto dal citato decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'Autorita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 2. L'Organismo, sulla base di appositi modelli forniti dall'Autorita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Autorita'. 3. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' riportato nelle note all'art. 14. - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: «Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance 1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'art. 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance. 4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.». - Il Titolo III del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca «MERITO E PREMI». - Si riporta il testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: «Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance). - 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance. 2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta: a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo; b) dalla Commissione di cui all'art. 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo; c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto. 3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'art. 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: a) le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le responsabilita' del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformita' alle disposizioni del presente decreto; b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance; c) le modalita' di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; d) le modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.». - Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' riportato nelle note all'art. 14.