Art. 26 Norme transitorie, finali ed abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n. 140; b) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2010, n. 119; c) il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 245; d) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2010, n. 105; e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 dicembre 2010, n. 229. 2. All'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), la Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque si coordina con la struttura di cui all'articolo 10, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Capo di Gabinetto, ripartisce il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione. 5. Entro lo stesso termine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' rideterminare l'indennita' accessoria di diretta collaborazione e dei consiglieri giuridici ed economici, utilizzando all'uopo le risorse disponibili a legislazione vigente. 6. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del vice Ministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento. 7. I contratti di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza. 8. Con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre 2014, in applicazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, gli stanziamenti degli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernenti le spese per l'indennita' di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento. 9. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 26: - Il citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, 140, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2010, n. 119, e' riportato nelle note alle premesse. - Il citato decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 245, e' riportato nelle note alle premesse. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2010, n. 105, reca «Costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione, a norma degli articoli 14 e 30, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150». - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 dicembre 2010, n. 229 reca «modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2010, n. 105. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101: «8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 . Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo art. 19 determini come risultato un numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita' superiore.». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: «11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del citato decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66: «6. Nelle more di un'organica revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'anno 2014, con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri concernenti le spese per l'indennita' di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della riduzione del 10 per cento prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.». - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, supplemento ordinario: «2. In considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennita' corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.».