Art. 3 Segretario generale 1. Il Segretario generale, sulla base degli indirizzi del Ministro: a) assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, anche mediante la convocazione della conferenza dei Direttori generali; b) coordina le attivita' ministeriali su questioni di carattere generale e di particolare rilevanza specificatamente demandate dal Ministro; c) provvede alla risoluzione di conflitti di competenza fra le Direzioni generali; d) predispone l'attivita' istruttoria per la partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); e) coordina l'attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione dell'amministrazione; f) assicura l'organizzazione del sistema informativo unificato del Ministero; g) provvede agli adempimenti in materia di anti corruzione; h) cura i procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, incluso l'aggiornamento periodico dell'elenco; i) predispone, per quanto di competenza del Ministero, i rendiconti delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalita' di protezione dell'ambiente, riguardanti attivita' di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse del patrimonio naturale, anche ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; j) cura la raccolta e la elaborazione, in raccordo con l'ISTAT, di dati statistici, anche avvalendosi dell'ISPRA, nonche' l'attivita' istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente; coordina la predisposizione delle altre relazioni di legge al Parlamento sulla base dell'istruttoria dei centri di responsabilita' amministrativa del Ministero competenti per materia; k) coadiuva il Ministro nella redazione delle direttive generali all'ISPRA per il perseguimento dei compiti istituzionali, nonche', con la collaborazione della Direzione per gli Affari Generali e del Personale, nell'esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del controllo analogo sulle attivita' della SOGESID; l) a supporto del Ministro, si occupa dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, dell'elaborazione di linee guida per la raccolta e fornitura al pubblico dei dati anche per il tramite dell'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150; m) cura l'attivita' inerente al cerimoniale ed alle onorificenze; n) cura l'attivita' istruttoria per il Piano della performance e la relazione sulla performance; o) istituisce e coordina gruppi di lavoro temporanei per la trattazione di questioni ed il perseguimento di particolari obiettivi individuati dal Ministro, che necessitano del concorso di personale di piu' Direzioni.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 8 luglio 1986, n. 349: «Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.». - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 6, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: «6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalita' di protezione dell'ambiente, riguardanti attivita' di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalita' di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti commutali in materia.». - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136: «Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il pubblico). - 1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati. 2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri: a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. 3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.».