Art. 6 Direzione generale per la protezione della natura e del mare 1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) aree protette terrestri, montane e marine; b) Rete Natura 2000; c) coordinamento delle attivita' inerenti alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette; d) linee fondamentali dell'assetto del territorio, d'intesa con la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque; e) biodiversita' terrestre, montana e marina, anche per quanto concerne la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversita'; f) pianificazione paesaggistica; g) siti naturalistici Unesco; h) fornisce elementi cognitivi alla Direzione per le valutazioni ambientali in materia di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM e all'immissione sul mercato di OGM, con particolare riferimento agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita'; i) salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, nonche' al commercio internazionale delle specie animali e vegetali (CITES); j) coordinamento delle attivita' di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino; k) definizione degli obiettivi qualitativi delle acque costiere e marine ed individuazione delle misure volte alla riduzione dell'inquinamento, al risanamento ed alla eliminazione delle sostanze pericolose; relativamente alle acque costiere, in collaborazione con la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento; l) gestione integrata della fascia costiera marina ed attuazione della Strategia marina; m) sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino; n) inquinamento marino prodotto dalle attivita' economico-marittime e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi; scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma, nonche' movimentazione dei fondali marini derivante dall'attivita' di posa in mare di cavi e condotte, con esclusione delle opere sottoposte a VIA statale; o) attivita' in materia di mare e biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini; p) supporto del Comitato di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, nell'attuazione dei propri compiti.
Note all'art. 6: - La legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27.