(Accordo-art. 1)
ACCORDO TRA IL  GOVERNO  ITALIANO  E  L'ISTITUTO  INTERNAZIONALE  PER
L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO  PRIVATO  SUI  PRIVILEGI  E  LE  IMMUNITA'
                            DELL'ISTITUTO 
 
  Il Governo italiano e l'Istituto internazionale per  l'unificazione
del diritto privato (UNIDROIT); 
  Considerato che l'articolo 2 dello Statuto  organico  dell'Istituto
internazionale per l'unificazione del diritto privato  del  15  marzo
1940, con i successivi emendamenti, prevede  che  i  privilegi  e  le
immunita' dell'Istituto, e dei suoi agenti e  funzionari  trovino  la
loro  definizione  con  accordi   da   stipularsi   con   i   Governi
partecipanti; 
  Hanno convenuto che i privilegi e le immunita' di cui  al  suddetto
articolo 2 dello Statuto organico sopra richiamato debbano intendersi
definiti nel modo seguente: 
                             Articolo 1 
 
                                Sede 
 
  1. La Sede  dell'Istituto  internazionale  per  l'unificazione  del
diritto privato e' stabilita nel Palazzo Aldobrandini in Roma ad esso
assegnato. 
  2. Il Governo italiano non puo', senza il concorso dei Consiglio di
Direzione dell'istituto, destinare neppure parzialmente ad altro  uso
la sede anzidetta.