Articolo 2 Beni, locali ed archivi 1. I beni dell'Istituto direttamente destinati al perseguimento d d propri fini istituzionali, sono esenti da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi, salvo che si tratti di atti esecutivi relativi a rapporti sottoposti alla giurisdizione, italiana. 2. I locali e gli archivi dell'Istituto, ed in genere tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso. sono inviolabili.