(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
                       Beni, locali ed archivi 
 
  1. I beni dell'Istituto direttamente destinati al perseguimento d d
propri   fini   istituzionali,   sono   esenti    da    requisizioni,
espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi, salvo che si  tratti  di
atti esecutivi relativi a  rapporti  sottoposti  alla  giurisdizione,
italiana. 
  2. I locali e gli archivi  dell'Istituto,  ed  in  genere  tutti  i
documenti che gli appartengono o  che  sono  in  suo  possesso.  sono
inviolabili.