Articolo 4 Agevolazioni finanziarie e valutarie 1. Il Governo italiano agevola l'Istituto nelle operazioni di cambio attinenti alle esigenze delle sue funzioni e da' il suo appoggio affinche' esso effettui le dette operazioni alle migliori condizioni. 2. L'Istituto e' autorizzato a ricevere sovvenzioni dagli Stati membri nella moneta legale degli Stati stessi ed a depositarle ed utilizzarle per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia nel territorio dello Stato sovventore sia in quello di altro Stato, senza obbligo di cessione o di denunzia della relativa valuta alle autorita' italiane.