(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
                Agevolazioni finanziarie e valutarie 
 
  1. Il Governo  italiano  agevola  l'Istituto  nelle  operazioni  di
cambio attinenti alle esigenze  delle  sue  funzioni  e  da'  il  suo
appoggio affinche' esso effettui le dette  operazioni  alle  migliori
condizioni. 
  2. L'Istituto e' autorizzato a  ricevere  sovvenzioni  dagli  Stati
membri nella moneta legale degli Stati stessi  ed  a  depositarle  ed
utilizzarle per il perseguimento dei propri fini  istituzionali,  sia
nel territorio dello Stato sovventore sia in quello di  altro  Stato,
senza obbligo di cessione o di denunzia della  relativa  valuta  alle
autorita' italiane.