(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
   Privilegi ed immunita' dei rappresentanti dei Governi e agenti 
 
  1. I rappresentanti dei Governi partecipanti, i  rappresentanti  di
Istituti o Organizzazioni  internazionali  che  prendono  parte  alle
riunioni convocate dall'Istituto e gli agenti  dell'Istituto  stesso,
godono dei seguenti privilegi e immunita': 
  a) immunita'  dalla  giurisdizione  per  tutti  gli  atti  da  essi
compiuti nell'esercizio della loro qualifica ufficiale,  comprese  le
parole e gli scritti; 
  b) esenzione per essi e per i congiunti  dalle  misure  restrittive
relative all'immigrazione e dalle altre formalita' prescritte per gli
stranieri; 
  c) facilitazioni, per quanto concerne le restrizioni monetarie e di
cambio ed i loro  bagagli  personali,  pari  a  quelle  accordate  ai
rappresentanti di Governi esteri in missione temporanea ufficiale. 
  2. Ai fini  del  presente  articolo  sono  considerati  agenti:  il
Presidente  dell'Istituto,  il  Segretario  Generale,  i  membri  del
Consiglio di Direzione o i loro  delegati,  i  membri  del  Tribunale
amministrativo nonche' i delegati permanenti dell'Istituto presso  le
altre Organizzazioni internazionali. 
  I nomi degli agenti verranno segnalati dal Presidente dell'Istituto
al Ministero degli Affari Esteri.