Articolo 6 Privilegi ed immunita' dei rappresentanti dei Governi e agenti 1. I rappresentanti dei Governi partecipanti, i rappresentanti di Istituti o Organizzazioni internazionali che prendono parte alle riunioni convocate dall'Istituto e gli agenti dell'Istituto stesso, godono dei seguenti privilegi e immunita': a) immunita' dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio della loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti; b) esenzione per essi e per i congiunti dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle altre formalita' prescritte per gli stranieri; c) facilitazioni, per quanto concerne le restrizioni monetarie e di cambio ed i loro bagagli personali, pari a quelle accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione temporanea ufficiale. 2. Ai fini del presente articolo sono considerati agenti: il Presidente dell'Istituto, il Segretario Generale, i membri del Consiglio di Direzione o i loro delegati, i membri del Tribunale amministrativo nonche' i delegati permanenti dell'Istituto presso le altre Organizzazioni internazionali. I nomi degli agenti verranno segnalati dal Presidente dell'Istituto al Ministero degli Affari Esteri.