(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
                Privilegi ed immunita' dei funzionari 
 
  1.  I  funzionari  dell'Istituto  godono   nel   territorio   della
Repubblica italiana dei seguenti privilegi ed immunita': 
  a) immunita' dalla giurisdizione per gli atti compiuti  nella  loro
qualifica ufficiale e nei limiti delle  loro  funzioni,  compresi  le
parole e gli scritti; 
  b) esenzione - per i  funzionari  che  non  siano  di  nazionalita'
italiana e non abbiano la loro residenza abituale in Italia  da  data
anteriore a quella della fondazione dell'Istituto - da  ogni  imposta
diretta erariale o di  enti  locali  sugli  stipendi,  emolumenti  ed
indennita'  che  siano  loro  versati  a  titolo   di   remunerazione
dall'Istituto; 
  c)  diritto,  per  i  funzionari  che  non  siano  di  nazionalita'
italiana, di importare in franchigia dai diritti doganali  ed  esenti
da ogni altra restrizione, il mobilio e gli effetti personali purche'
l'importazione avvenga entro un anno dalla data della loro immissione
in funzione all'Istituto, e di esportare detti oggetti alle  medesime
condizioni al momento della loro partenza definitiva. 
  2.  Le  categorie  dei  funzionari  dell'Istituto  ai  quali   sono
applicati i privilegi e le immunita' previste. dal presente  articolo
saranno determinate dal Presidente dell'Istituto,  d'accordo  con  il
Ministero degli Affari Esteri. 
  3. I privilegi e  le  immunita'  di  cui  sopra  sono  concessi  ai
funzionari  nel  solo  interesse  dell'Istituto  e  non  a  beneficio
personale dei medesimi. 
  L'Istituto avra' quindi il diritto ed il dovere di rinunciare  alle
immunita' nei confronti di qualsiasi funzionario nei casi in  cui,  a
suo giudizio, detta immunita' ostacoli il  corso  della  giustizia  e
possa  essere  rimossa  senza  arrecar  pregiudizio  agli   interessi
dell'Istituto.