(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
  Il presente Accordo entrera' in vigore quindici giorni dopo che  il
Governo  italiano  avra'  notificato  all'Istituto  che  sono   stati
effettuati gli  adempimenti  previsti  a  tal  fine  dall'ordinamento
italiano. 
  FATTO a Roma il 20 luglio 1967, in duplice esemplare. 
 
    

Per il Governo Italiano            Per L'Istituto Internazionale per
                                  l'Unificazione del Diritto Privato
       FANFANI                                Ernesto EULA