Allegato PROTOCOLLO AGGIUNTIVO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA ITALIA E LUSSEMBURGO Intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Granducato di Lussemburgo, desiderosi di concludere un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, e Protocollo, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (qui di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I. Il paragrafo 3) (a) e (b) dell'articolo 2 e' soppresso e sostituito dal seguente: «a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle societa'; 3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"), b) per quanto concerne il Lussemburgo: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle societa'; 3) l'imposta sul patrimonio; 4) l'imposta commerciale comunale; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta lussemburghese").».