(Protocollo-art. I)
                                                             Allegato 
 
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA ITALIA E
LUSSEMBURGO 
 
Intesa ad evitare le doppie imposizioni in  materia  di  imposte  sul
  reddito e sul patrimonio ed  a  prevenire  la  frode  e  l'evasione
  fiscale 
  Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo  del  Granducato
di  Lussemburgo,  desiderosi  di  concludere  un  Protocollo  recante
modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare
le doppie imposizioni  in  materia  di  imposte  sul  reddito  e  sul
patrimonio  ed  a  prevenire  la  frode  e  l'evasione   fiscale,   e
Protocollo, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981  (qui  di  seguito
«la Convenzione»), 
hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. I. 
 
  Il paragrafo 3) (a) e (b) dell'articolo 2 e' soppresso e sostituito
dal seguente: 
    «a) per quanto concerne l'Italia: 
    1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    2) l'imposta sul reddito delle societa'; 
    3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
ancorche' riscosse mediante  ritenuta  alla  fonte  (qui  di  seguito
indicate quali "imposta italiana"), 
    b) per quanto concerne il Lussemburgo: 
    1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    2) l'imposta sul reddito delle societa'; 
    3) l'imposta sul patrimonio; 
    4) l'imposta commerciale comunale; 
ancorche' riscosse mediante  ritenuta  alla  fonte  (qui  di  seguito
indicate quali "imposta lussemburghese").».