(Protocollo-art. IV)
 
                              Art. IV. 
 
    1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica  in  conformita'
alle procedure applicabili in Lussemburgo  e  in  Italia.  Gli  Stati
contraenti si notificheranno per iscritto, per le  vie  diplomatiche,
il completamento delle rispettive procedure. 
    2.  Il  presente  Protocollo  entrera'  in   vigore   alla   data
dell'ultima  delle  notifiche  di  cui  al  paragrafo   1.   Le   sue
disposizioni avranno effetto per i periodi d'imposta che iniziano il,
o successivamente al, 1° gennaio dell'anno  solare  della  firma  del
Protocollo stesso. 
    In fede  di  che  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. 
    Fatto in duplice esemplare a Lussemburgo, il 21 giugno 2012 nelle
lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede. 
    

     Per il Governo                            Per il Governo
della Repubblica Italiana             del Granducato di Lussemburgo

    
              Parte di provvedimento in formato grafico