Art. IV. 1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica in conformita' alle procedure applicabili in Lussemburgo e in Italia. Gli Stati contraenti si notificheranno per iscritto, per le vie diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data dell'ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1. Le sue disposizioni avranno effetto per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare della firma del Protocollo stesso. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto in duplice esemplare a Lussemburgo, il 21 giugno 2012 nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana del Granducato di Lussemburgo Parte di provvedimento in formato grafico