LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE' DE LUXEMBOURG Ministere des Finances Le Ministre des Finances Lussemburgo, 21 giugno 2012 Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica la Convenzione tra Lussemburgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale (qui di seguito "la Convenzione") e di proporre per conto del Granducato di Lussemburgo le seguenti intese: 1. Resta inteso che l'autorita' competente dello Stato destinatario della richiesta provvede a fornire su richiesta dell'autorita' competente dello Stato richiedente le informazioniper le finalita' indicate all'Articolo 27. 2. Resta inteso che lo scambio di informazioni su richiesta puo' anche includere redditi, o elementi di reddito, che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio. 3. L'autorita' competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorita' competente dello Stato destinatario della richiesta nel caso in cui produca una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta: a) le informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in genere, nome e, se conosciuti, un indirizzo, un numero di conto o analoghe informazioni utili all'identificazione; b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato destinatario della richiesta; c) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni; ./.. Sua Eccellenza Prof. Vittorio Grilli Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze ROMA Parte di provvedimento in formato grafico d) i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dallo Stato destinatario della richiesta o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato destinatario della richiesta; e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste; f) una dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente e' ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne quando tale ricorso avrebbe dato adito a difficolta' eccessive. Qualora il Governo italiano accetti tali intese, ho l'onore di proporre che la presente nota e la nota di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri Governi che diventera' parte integrante della Convenzione alla data dell'entrata in vigore del Protocollo. Luc Frieden (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico Lussemburgo, 21 giugno 2012 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza del 21 giugno 2012, del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica la Convenzione tra Lussemburgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale (qui di seguito "la Convenzione") e di proporre per conto del Granducato di Lussemburgo le seguenti intese: 1. Resta inteso che l'autorita' competente dello Stato destinatario della richiesta provvede a fornire su richiesta dell'autorita' competente dello Stato richiedente le informazioni per le finalita' indicate all'Articolo 27. 2. Resta inteso che lo scambio di informazioni su richiesta puo' anche includere redditi, o elementi di reddito, che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio. 3. L'autorita' competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorita' competente dello Stato destinatario della richiesta nel caso in cui produca una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta: a) le informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in genere, nome e, se conosciuti, un indirizzo, un numero di conto o analoghe informazioni utili all'identificazione; b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato destinatario della richiesta; c) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni; ---------------------- S.E. Luc Frieden Ministro delle Finanze LUSSEMBURGO Parte di provvedimento in formato grafico d) i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dallo Stato destinatario della richiesta o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato destinatario della richiesta; e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste; f) una dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente e' ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne quando tale ricorso avrebbe dato adito a difficolta' eccessive. Qualora il Governo italiano accetti tali intese, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la Nota di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri Governi che diventera' parte integrante della Convenzione alla data dell'entrata in vigore del Protocollo." Ho, inoltre, l'onore di accettare le intese contenute nella Nota di Vostra Eccellenza, per conto del Governo italiano. Pertanto, la Nota di Vostra Eccellenza e la presente Nota costituiranno un accordo tra i nostri Governi che diventera' parte integrante della Convenzione alla data dell'entrata in vigore del Protocollo. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Vittorio Grilli Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico