(Lettere)
 
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE' DE LUXEMBOURG 
Ministere des Finances 
Le Ministre des Finances Lussemburgo, 21 giugno 2012 
 
 
  Eccellenza, 
 
 
  Ho l'onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica  la
Convenzione tra Lussemburgo e Italia  intesa  ad  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed  a
prevenire  la  frode  e  l'evasione  fiscale  (qui  di  seguito   "la
Convenzione") e di proporre per conto del Granducato  di  Lussemburgo
le seguenti intese: 
 
  1. Resta inteso che l'autorita' competente dello Stato destinatario
della  richiesta  provvede  a  fornire  su  richiesta  dell'autorita'
competente dello Stato richiedente le  informazioniper  le  finalita'
indicate all'Articolo 27. 
 
  2. Resta inteso che lo scambio di informazioni  su  richiesta  puo'
anche  includere  redditi,  o  elementi  di  reddito,  che  rientrano
nell'ambito  di  applicazione  delle  disposizioni  della   Direttiva
2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia  di  tassazione
dei redditi da risparmio. 
 
  3. L'autorita'  competente  dello  Stato  richiedente  fornisce  le
seguenti   informazioni   all'autorita'   competente   dello    Stato
destinatario della richiesta nel caso in cui produca una richiesta di
informazioni ai sensi della Convenzione  al  fine  di  dimostrare  la
presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta: 
  a)  le  informazioni  sufficienti  ad   identificare   la   persona
sottoposta a verifica o indagine (in genere, nome e,  se  conosciuti,
un indirizzo, un  numero  di  conto  o  analoghe  informazioni  utili
all'identificazione; 
  b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in  cui  se  ne
specifica la natura e la forma in cui lo Stato  richiedente  desidera
ricevere le informazioni dallo Stato destinatario della richiesta; 
  c) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni; 
 
 
                                                            ./.. 
 
 
Sua Eccellenza 
Prof. Vittorio Grilli 
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 
ROMA 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  d) i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste  siano
detenute dallo Stato destinatario della richiesta o siano in possesso
o sotto il controllo di una persona che rientra  nella  giurisdizione
dello Stato destinatario della richiesta; 
  e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone  ritenute  in
possesso delle informazioni richieste; 
  f) una dichiarazione secondo  la  quale  lo  Stato  richiedente  e'
ricorso a tutti  i  mezzi  disponibili  nel  proprio  territorio  per
ottenere le informazioni, tranne quando  tale  ricorso  avrebbe  dato
adito a difficolta' eccessive. 
  Qualora il Governo italiano accetti  tali  intese,  ho  l'onore  di
proporre che la presente  nota  e  la  nota  di  risposta  di  Vostra
Eccellenza  costituiscano  un  accordo  tra  i  nostri  Governi   che
diventera' parte integrante della Convenzione alla data  dell'entrata
in vigore del Protocollo. 
 
                                                          Luc Frieden 
                                                            (Firma) 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                                          Lussemburgo, 21 giugno 2012 
 
 
  Eccellenza, 
 
 
  ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza del
21 giugno 2012, del seguente tenore: 
  "Ho l'onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica la
Convenzione tra Lussemburgo e Italia  intesa  ad  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed  a
prevenire  la  frode  e  l'evasione  fiscale  (qui  di  seguito   "la
Convenzione") e di proporre per conto del Granducato  di  Lussemburgo
le seguenti intese: 
 
  1. Resta inteso che l'autorita' competente dello Stato destinatario
della  richiesta  provvede  a  fornire  su  richiesta  dell'autorita'
competente dello Stato richiedente le informazioni per  le  finalita'
indicate all'Articolo 27. 
 
  2. Resta inteso che lo scambio di informazioni  su  richiesta  puo'
anche  includere  redditi,  o  elementi  di  reddito,  che  rientrano
nell'ambito  di  applicazione  delle  disposizioni  della   Direttiva
2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia  di  tassazione
dei redditi da risparmio. 
 
  3. L'autorita'  competente  dello  Stato  richiedente  fornisce  le
seguenti   informazioni   all'autorita'   competente   dello    Stato
destinatario della richiesta nel caso in cui produca una richiesta di
informazioni ai sensi della Convenzione  al  fine  di  dimostrare  la
presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta: 
  a)  le  informazioni  sufficienti  ad   identificare   la   persona
sottoposta a verifica o indagine (in genere, nome e,  se  conosciuti,
un indirizzo, un  numero  di  conto  o  analoghe  informazioni  utili
all'identificazione; 
  b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in  cui  se  ne
specifica la natura e la forma in cui lo Stato  richiedente  desidera
ricevere le informazioni dallo Stato destinatario della richiesta; 
  c) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni; 
 
 
  ---------------------- 
  S.E. Luc Frieden 
  Ministro delle Finanze 
  LUSSEMBURGO 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  d) i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste  siano
detenute dallo Stato destinatario della richiesta o siano in possesso
o sotto il controllo di una persona che rientra  nella  giurisdizione
dello Stato destinatario della richiesta; 
  e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone  ritenute  in
possesso delle informazioni richieste; 
  f) una dichiarazione secondo  la  quale  lo  Stato  richiedente  e'
ricorso a tutti  i  mezzi  disponibili  nel  proprio  territorio  per
ottenere le informazioni, tranne quando  tale  ricorso  avrebbe  dato
adito a difficolta' eccessive. 
  Qualora il Governo italiano accetti  tali  intese,  ho  l'onore  di
proporre che la presente  Nota  e  la  Nota  di  risposta  di  Vostra
Eccellenza  costituiscano  un  accordo  tra  i  nostri  Governi   che
diventera' parte integrante della Convenzione alla data  dell'entrata
in vigore del Protocollo." 
  Ho, inoltre, l'onore di accettare le intese contenute nella Nota di
Vostra Eccellenza, per conto del Governo italiano. Pertanto, la  Nota
di Vostra Eccellenza e la presente Nota costituiranno un accordo  tra
i nostri Governi che diventera' parte  integrante  della  Convenzione
alla data dell'entrata in vigore del Protocollo. 
 
  Voglia  gradire,  Eccellenza,  i  sensi   della   mia   piu'   alta
considerazione. 
 
 
                                        Vittorio Grilli 
                          Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 
                                            (Firma) 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico