Art. 2. La parte sammarinese si impegna affinche' siano vigenti nel proprio ordinamento: una normativa che imponga le regole stabilite nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi; una normativa, in linea con quanto previsto dalle Raccomandazioni del GAFI e dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, n. 1889/2005, relativa ai controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, basata su un sistema di dichiarazione obbligatoria scritta; una normativa in linea con quanto previsto dalla direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette; i principi fondamentali, le disposizioni e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali o comunitarie ai fini del contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.