(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    La parte sammarinese  si  impegna  affinche'  siano  vigenti  nel
proprio ordinamento: 
      una normativa che imponga le regole stabilite  nel  Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1781/2006
riguardante   i   dati   informativi   relativi   all'ordinante   che
accompagnano i trasferimenti di fondi; 
      una   normativa,   in   linea   con   quanto   previsto   dalle
Raccomandazioni del GAFI e dal Regolamento del Parlamento  europeo  e
del Consiglio 26 ottobre 2005, n. 1889/2005,  relativa  ai  controlli
sui  movimenti  transfrontalieri  di   denaro   contante   e   valori
assimilati,  basata  su  un  sistema  di  dichiarazione  obbligatoria
scritta; 
      una normativa in linea  con  quanto  previsto  dalla  direttiva
2003/6/CE relativa agli abusi di mercato,  inclusi  gli  obblighi  di
notifica delle transazioni sospette; 
      i  principi  fondamentali,  le  disposizioni  e  gli   standard
individuati dalle istituzioni internazionali o  comunitarie  ai  fini
del contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.