(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    Le parti dichiarano inoltre di essere impegnate a: 
      garantire le condizioni che rendano possibile  alle  competenti
Autorita' di vigilanza italiane e sammarinesi di svolgere un'efficace
vigilanza su base transfrontaliera al fine di tutelare la stabilita',
l'integrita' e la trasparenza dei sistemi finanziari, cooperando  tra
loro anche  mediante  lo  scambio  di  informazioni  riservate  e  lo
svolgimento  di  accertamenti  ispettivi  congiunti  o  diretti.   Le
modalita' della collaborazione della vigilanza transfrontaliera  sono
definite  congiuntamente  dalle  competenti  Autorita'  di  vigilanza
italiane e sammarinesi, anche  mediante  la  conclusione  di  accordi
scritti di cooperazione; 
      assicurare,  in  materia  di  prevenzione   e   contrasto   del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la piena applicazione
degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione
dei  dati  e  di  segnalazione  di  operazioni  sospette  nonche'  la
trasmissione, anche in  deroga  al  segreto  bancario,  dai  soggetti
obbligati  alle  controparti  dell'altro  Paese  delle   informazioni
necessarie per l'adempimento degli obblighi in materia  di  contrasto
al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche  in  presenza
di soggetti parti di un rapporto fiduciario; 
      assicurare,  per  l'attuazione  dei  controlli  sui   movimenti
transfrontalieri di  denaro  contante  e  valori  assimilati  tra  il
territorio italiano e quello sammarinese, la  collaborazione  tra  le
rispettive  autorita'  nazionali  competenti,   anche   mediante   la
conclusione  di  accordi  scritti,   tra   l'altro   per   facilitare
l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione; 
      assicurare, in materia di prevenzione e contrasto  degli  abusi
di mercato la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica,
di registrazione e  conservazione  dei  dati  e  di  segnalazione  di
operazioni sospette nonche'  la  trasmissione,  anche  in  deroga  al
segreto bancario, delle informazioni  necessarie  all'identificazione
dei beneficiari finali  delle  transazioni  sui  mercati  finanziari,
assicurando adeguata collaborazione tra la Commissione Nazionale  per
le Societa' e la Borsa (CONSOB) e la Banca Centrale della  Repubblica
di San Marino; 
      assicurare la collaborazione tra l'Agenzia  per  l'Informazione
Finanziaria (AIF) sammarinese e l'Unita' di Informazione  Finanziaria
(UIF) italiana, in particolare attraverso lo scambio di informazioni,
nel rispetto degli standard comunitari ed internazionali,  secondo  i
quali lo scambio di informazioni  non  puo'  essere  condizionato  da
attivita' di assistenza giudiziaria o da rogatorie internazionali. Le
modalita' della collaborazione sono definite congiuntamente dalla AIF
e la UIF, anche mediante accordi scritti di cooperazione; 
      assicurare, nell'attivita' di  prevenzione  e  repressione  dei
reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorita' competenti
dei due Paesi (per la Repubblica di San Marino: la Gendarmeria ed  il
Nucleo Interforze costituito per il contrasto  al  riciclaggio  e  al
finanziamento al terrorismo di cui alla  delibera  del  Congresso  di
Stato n. 17 in data  11  maggio  2009,  per  l'Italia:  la  Direzione
Investigativa Antimafia, limitatamente alle sue competenze in materia
di contrasto alla criminalita' organizzata di stampo  mafioso,  e  la
Guardia di Finanza) nelle attivita' investigative e di  indagine,  le
cui  modalita'  sono  definite  congiuntamente   tra   le   Autorita'
competenti dei due Paesi, anche mediante la  conclusione  di  accordi
scritti di cooperazione. 
    Nei casi di collaborazione  previsti  dal  presente  Accordo,  le
competenti Autorita' italiane e sammarinesi scambiano, su  richiesta,
informazioni sull'esistenza, la tipologia ed il  numero  di  rapporti
giuridici finanziari presso intermediari operanti in  ciascun  Paese,
intestati ad un determinato individuo od ente, nel termine  di  dieci
giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta. 
    Le competenti Autorita' italiane garantiscono il rispetto di tale
termine  potendo   anche   avvalersi   dell'anagrafe   dei   rapporti
finanziari. 
    Le competenti Autorita' sammarinesi garantiscono a loro volta  il
rispetto del termine anzidetto. 
    Per fornire  ulteriori  elementi  informativi  o  approfondimenti
necessari, le Autorita' delle due Parti garantiscono il rispetto  dei
termini tra di loro concordati, anche  mediante  accordi  scritti  di
cooperazione. 
    Le  misure  che  le   Parti   possono   adottare   per   favorire
l'integrazione tra i rispettivi  sistemi  finanziari  e  semplificare
l'adempimento di determinati obblighi si applicano a  condizione  che
siano effettivamente attuate le forme di collaborazione previste  dal
presente Accordo. In caso di sospensione delle misure  anzidette,  le
Parti faranno del loro meglio  per  regolare  in  via  di  amichevole
composizione il  ripristino  di  un'effettiva  collaborazione,  anche
mediante la Commissione di cui all'articolo seguente.