Art. 3. Le parti dichiarano inoltre di essere impegnate a: garantire le condizioni che rendano possibile alle competenti Autorita' di vigilanza italiane e sammarinesi di svolgere un'efficace vigilanza su base transfrontaliera al fine di tutelare la stabilita', l'integrita' e la trasparenza dei sistemi finanziari, cooperando tra loro anche mediante lo scambio di informazioni riservate e lo svolgimento di accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Le modalita' della collaborazione della vigilanza transfrontaliera sono definite congiuntamente dalle competenti Autorita' di vigilanza italiane e sammarinesi, anche mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione; assicurare, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonche' la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, dai soggetti obbligati alle controparti dell'altro Paese delle informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche in presenza di soggetti parti di un rapporto fiduciario; assicurare, per l'attuazione dei controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati tra il territorio italiano e quello sammarinese, la collaborazione tra le rispettive autorita' nazionali competenti, anche mediante la conclusione di accordi scritti, tra l'altro per facilitare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione; assicurare, in materia di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonche' la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all'identificazione dei beneficiari finali delle transazioni sui mercati finanziari, assicurando adeguata collaborazione tra la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino; assicurare la collaborazione tra l'Agenzia per l'Informazione Finanziaria (AIF) sammarinese e l'Unita' di Informazione Finanziaria (UIF) italiana, in particolare attraverso lo scambio di informazioni, nel rispetto degli standard comunitari ed internazionali, secondo i quali lo scambio di informazioni non puo' essere condizionato da attivita' di assistenza giudiziaria o da rogatorie internazionali. Le modalita' della collaborazione sono definite congiuntamente dalla AIF e la UIF, anche mediante accordi scritti di cooperazione; assicurare, nell'attivita' di prevenzione e repressione dei reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorita' competenti dei due Paesi (per la Repubblica di San Marino: la Gendarmeria ed il Nucleo Interforze costituito per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 17 in data 11 maggio 2009, per l'Italia: la Direzione Investigativa Antimafia, limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalita' organizzata di stampo mafioso, e la Guardia di Finanza) nelle attivita' investigative e di indagine, le cui modalita' sono definite congiuntamente tra le Autorita' competenti dei due Paesi, anche mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione. Nei casi di collaborazione previsti dal presente Accordo, le competenti Autorita' italiane e sammarinesi scambiano, su richiesta, informazioni sull'esistenza, la tipologia ed il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese, intestati ad un determinato individuo od ente, nel termine di dieci giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta. Le competenti Autorita' italiane garantiscono il rispetto di tale termine potendo anche avvalersi dell'anagrafe dei rapporti finanziari. Le competenti Autorita' sammarinesi garantiscono a loro volta il rispetto del termine anzidetto. Per fornire ulteriori elementi informativi o approfondimenti necessari, le Autorita' delle due Parti garantiscono il rispetto dei termini tra di loro concordati, anche mediante accordi scritti di cooperazione. Le misure che le Parti possono adottare per favorire l'integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l'adempimento di determinati obblighi si applicano a condizione che siano effettivamente attuate le forme di collaborazione previste dal presente Accordo. In caso di sospensione delle misure anzidette, le Parti faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un'effettiva collaborazione, anche mediante la Commissione di cui all'articolo seguente.