Art. 5. Il presente Accordo sostituisce la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana del 2 maggio 1991 e l'atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994 che cesseranno di avere efficacia tra i due Paesi all'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore: del presente Accordo; della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica che inserisce in tale Convenzione il nuovo articolo 26 formulato secondo il Modello di Convenzione OCSE 2005. Esso avra' durata illimitata, ma potra' essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avra' effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte. Fatto a San Marino, il 26 novembre 2009 in due originali, entrambi in lingua italiana. Per il Governo Per il Governo Della Repubblica Italiana Della Repubblica di San Marino L'Ambasciatore d'Italia a San Marino Il Segretario di Stato (Firma) per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico