(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Il presente Accordo sostituisce  la  Convenzione  in  materia  di
rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica di San Marino  e  la
Repubblica italiana del 2 maggio 1991 e l'atto  aggiuntivo  corredato
da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994 che cesseranno  di
avere efficacia tra i due Paesi all'entrata in  vigore  del  presente
Accordo. 
    Il presente Accordo entrera' in vigore  alla  data  di  ricezione
dell'ultima delle due notifiche con le  quali  le  Parti  si  saranno
comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie
previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore: 
      del presente Accordo; 
      della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di
San Marino per evitare le doppie imposizioni in  materia  di  imposte
sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a  Roma  il  21
marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica  che  inserisce  in
tale Convenzione il nuovo articolo 26 formulato secondo il Modello di
Convenzione OCSE 2005. 
    Esso avra' durata illimitata,  ma  potra'  essere  denunciato  da
ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via  diplomatica  e  la
denuncia avra' effetto trascorsi sei  mesi  dalla  relativa  notifica
alla controparte. 
 
    Fatto a San  Marino,  il  26  novembre  2009  in  due  originali,
entrambi in lingua italiana. 
    

           Per il Governo                       Per il Governo
     Della Repubblica Italiana         Della Repubblica di San Marino

L'Ambasciatore d'Italia a San Marino       Il Segretario di Stato
              (Firma)                       per gli Affari Esteri
                                       della Repubblica di San Marino
                                                   (Firma)

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico