Art. 8 
 
I conflitti di interesse nei fondi pensione  privi  di  soggettivita'
                              giuridica 
 
  1. Gli amministratori delle societa' e degli enti  al  cui  interno
sono istituiti  fondi  pensione,  nell'adempiere  i  doveri  ad  essi
imposti dalla legge e dal regolamento, perseguono  l'interesse  degli
aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche. 
  2. Le societa' e  gli  enti  adottano,  nella  gestione  dei  fondi
pensione, ogni  misura  ragionevole  per  identificare  e  gestire  i
conflitti di interesse facenti capo alle predette societa'  ovvero  a
soggetti esterni incaricati di svolgere attivita' per conto di  esse,
con particolare riferimento a quelli  che  potrebbero  insorgere  tra
esse, o tra imprese appartenenti al loro gruppo, e il fondo  pensione
ovvero, nel caso di adesioni collettive a fondi pensione aperti,  con
i soggetti tenuti alla  contribuzione,  cosi'  da  evitare  che  tali
conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei
beneficiari. 
  3. Le societa' e gli  enti  formulano  per  iscritto,  applicano  e
mantengono  un'efficace  politica  di  gestione  dei   conflitti   di
interesse. Tale  politica  tiene  altresi'  conto  delle  circostanze
rilevanti connesse con  la  struttura  e  le  attivita'  di  soggetti
appartenenti al medesimo gruppo. 
  4. Le circostanze che generano o potrebbero generare  un  conflitto
di interesse, le procedure da seguire e le misure  da  adottare  sono
riportate in un apposito documento. Il documento  sulla  politica  di
gestione  dei  conflitti  di  interesse,  e  ogni  sua  modifica,  e'
trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione ed  alla
COVIP. 
  5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti,  nel  caso
concreto, a escludere che il  conflitto  di  interessi  possa  recare
pregiudizio agli  aderenti  o  ai  beneficiari  tale  circostanza  e'
adeguatamente valutata  al  fine  di  tutelare  gli  interessi  degli
aderenti e dei beneficiari e comunicata tempestivamente alla COVIP.