(Accordo-art. 1)
 
                             ACCORDO TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
 
                                  E 
 
 
                        IL CONGRESSO DI STATO 
                   DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 
 
                SULLA COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE 
                 E LA REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA' 
 
Preambolo 
  Il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato  della
Repubblica di San Marino (di seguito denominate le «Parti»); 
  Considerata la necessita' di sviluppare la cooperazione nel settore
della  lotta  alla  criminalita'   organizzata   transnazionale,   al
riciclaggio,  al  traffico   illecito   di   stupefacenti,   sostanze
psicotrope e precursori chimici, nonche' al traffico di migranti e ad
altre forme di criminalita'; 
  Consapevoli che la criminalita' ha effetti negativi per entrambe le
Parti, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche'
il benessere, la vita e la salute dei propri cittadini; 
  Riconoscendo l'importanza  della  cooperazione  transfrontaliera  e
dell'esigenza  di  integrare  il  momento  investigativo   e   quello
preventivo per lo sviluppo  di  efficaci  azioni  di  contrasto  alle
fenomenologie  delittuose,  che  incidono  sulla   percezione   della
sicurezza della cittadinanza; 
  Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale  delle
Nazioni  Unite  del  14  dicembre  1990  in  tema   di   cooperazione
internazionale nel settore della lotta contro il crimine organizzato,
nonche' le  Convenzioni  contro  il  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti  e  psicotrope  adottate   dalle   Nazioni   Unite,   la
Convenzione  contro  la  criminalita'  organizzata  transnazionale  -
firmata il 12  dicembre  2000  dalla  Repubblica  italiana  e  il  14
dicembre  2000  dalla  Repubblica  di  San  Marino  -  e  i  relativi
Protocolli  aggiuntivi,  nonche'  le   pertinenti   Risoluzioni   del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il
terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite; 
  Tenendo conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato  tra
i due Paesi firmata a Roma il 31 marzo 1939; 
  Valutando l'adesione  allo  Statuto  dell'O.I.P.C.  Interpol  della
Repubblica italiana, avvenuta nel giugno 1947, e della Repubblica  di
San Marino, avvenuta il 20 settembre 2006; 
  Nel rispetto del principio di sovranita' e uguaglianza degli  Stati
e desiderosi di consolidare  ulteriormente  i  rapporti  di  amicizia
esistenti tra i due Paesi; 
  Considerando  gli  obblighi  internazionali   e   la   legislazione
nazionale di entrambi i Paesi; 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                       Obbligo di cooperazione 
 
    1. Le  Parti,  in  conformita'  con  le  rispettive  legislazioni
nazionali e i trattati internazionali, collaborano nella  prevenzione
e nel contrasto dei reati di cui all'art. 2 del presente Accordo. 
    2.  Il  presente  Accordo  non  avra'  effetto  sulle   procedure
internazionali di assistenza giudiziaria ed estradizione.