(Accordo-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                     Settori della cooperazione 
 
  1. Le Parti collaborano, nel rispetto delle reciproche legislazioni
nazionali vigenti, al  fine  di  prevenire,  contrastare  e  condurre
indagini sul crimine, comprendendo,  ma  non  esclusivamente,  quanto
segue: 
    a) crimine organizzato transnazionale,  inclusi  la  criminalita'
informatica e il traffico illecito di beni culturali; 
    b) produzione  e  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti,
sostanze psicotrope e precursori utilizzati per la loro preparazione; 
    c) immigrazione irregolare e tratta di persone in  tutte  le  sue
forme, con particolare riferimento allo sfruttamento, anche sessuale,
di donne e minori; 
    d) frode o falsificazione o contraffazione di documenti; 
    e) traffico illecito  di  armi,  munizioni,  esplosivi,  sostanze
tossiche e radioattive; 
    f) riciclaggio, reati economici e finanziari. 
  2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e nel contrasto
al terrorismo in conformita' con la legislazione nazionale in  vigore
nei rispettivi Paesi e con gli obblighi internazionali,  comprese  le
pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio  di
Sicurezza delle Nazioni Unite. 
  3. Nel rispetto della normativa vigente in ciascuno dei due  Paesi,
le Parti si impegnano a fornire  assistenza  e  collaborazione  nelle
operazioni speciali delle  consegne  sorvegliate  e  delle  attivita'
sottocopertura.