Art. 2 
 
                      Disposizioni applicative 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere  e
ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma  1,  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate
ai sensi della normativa  sul  diritto  d'autore  alla  data  del  29
ottobre 2014 e  successivamente.  Le  predette  disposizioni  non  si
applicano agli atti conclusi e ai  diritti  acquisiti  prima  del  29
ottobre 2014. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti alla legge n. 633 del 1941, si veda
          nelle note alle premesse.