Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 69-quater,  comma  4,  della
legge 22 aprile 1941, n. 633,  inserito  dal  presente  decreto,  per
l'implementazione di una banca  dati,  dall'attuazione  del  presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza   pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti  dall'attuazione  del  presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. 
  2. All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo  69-quater,
comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633,  inserito  dal  presente
decreto, nel limite massimo di 150.000,00 euro per  l'anno  2014,  si
provvede, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di  cui  all'
articolo  5  della  legge  16   aprile   1987,   n.   183,   mediante
corrispondente versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
successiva riassegnazione, con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 novembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Franceschini, Ministro dei beni  e  delle
                            attivita' culturali e del turismo 
 
                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri     e      della      cooperazione
                            internazionale 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.   183   (Coordinamento   delle   politiche   riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari), pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n.
          109, S.O. cosi' recita: 
              "Art.  5.  Fondo  di  rotazione.  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi  dell'articolo
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
                a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
                c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                d) le somme annualmente determinate con la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".