Art. 15 
 
 
                 Assistenza in caso di cancellazione 
                       o ritardo alla partenza 
 
  1. Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera  le
tre ore, in caso di cancellazione o  ritardo  alla  partenza  da  una
stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di  assistenza
previsti  dall'articolo  21  del  regolamento,  e'  soggetto  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun
passeggero.