Art. 3 
 
 
 Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento 
 
  1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 28 del  regolamento
e' individuato nell'Autorita' e svolge le seguenti funzioni: 
    a)  vigilare  sulla  corretta  applicazione  del  regolamento  ed
effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di  cui  al
regolamento stesso, per quanto ivi previsto; 
    b)  istruire  e  valutare  i   reclami,   presentati   ai   sensi
dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo  comma,  del  regolamento,  ai
fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi  previsti  dal
regolamento, relativamente ai servizi regolari, di  cui  all'articolo
1, commi 3, 4, e 5, del presente decreto. 
    c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento  ed
irrogare le sanzioni previste dal presente decreto. 
  2.  L'Autorita'  e'  altresi'  responsabile  dell'applicazione  del
regolamento (CE) 2006/2004, relativamente alla  materia  disciplinata
dal regolamento. 
  3. Per lo svolgimento delle  funzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,
l'Autorita' puo' acquisire dai vettori, dagli enti di gestione  delle
stazioni o da qualsiasi altro  soggetto  interessato  informazioni  e
documentazione e puo'  effettuare  verifiche  e  ispezioni  presso  i
vettori e gli enti di gestione delle stazioni. 
  4. L'Autorita' riferisce al Parlamento in  ordine  all'applicazione
del regolamento e all'attivita' espletata  con  riferimento  all'anno
solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37,
comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni. Ogni volta  che  lo  ritenga  necessario,
l'Autorita' puo' avanzare al Parlamento  e  al  Governo  proposte  di
modifica del presente decreto,  anche  con  riferimento  alla  misura
delle sanzioni irrogate. 
  5. Ogni passeggero, dopo aver presentato  un  reclamo  al  vettore,
trascorsi novanta  giorni  dalla  presentazione  puo'  presentare  un
reclamo all'Autorita' per presunte infrazioni al  regolamento,  anche
avvalendosi di strumenti telematici  e  di  semplificazione,  secondo
modalita'  tecniche  stabilite  con  provvedimento   della   medesima
Autorita', adottato entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente  decreto.  L'Autorita'   istruisce   e   valuta,   a   norma
dell'articolo  4,  i  reclami  pervenuti  ai  fini  dell'accertamento
dell'infrazione. 
  6. Per i servizi  regolari  di  competenza  regionale  e  locale  i
reclami possono essere  inoltrati  anche  alle  competenti  strutture
regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni  elemento
utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorita' con
periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali  sulla
base delle indicazioni fornite dalle singole regioni. 
  7. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo  in  ordine
ai compiti ed alle funzioni dell'Autorita', le regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati,
indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza  a  persone
con disabilita' o a mobilita' ridotta,  ai  fini  della  designazione
prevista all'articolo 12 del regolamento cui provvede  il  Ministero.
Al fine di garantire la tutela uniforme dei diritti delle persone con
disabilita' e a mobilita' ridotta,  con  decreto  non  avente  natura
regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore  del  presente
decreto, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sono
individuati i criteri e le modalita' in base ai quali sono  designate
dette stazioni. 
  8.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  cui  ai  commi  1  e  2,
all'Autorita' sono assegnate ulteriori dieci unita' di personale,  da
reperire  nell'ambito   del   personale   dipendente   da   pubbliche
amministrazioni, con le modalita' previste dall'articolo 37, comma 6,
lettera  b-bis),  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni. Alla  copertura  del  relativo  onere  si
provvede nell'ambito delle  risorse,  gia'  previste  a  legislazione
vigente, di cui al medesimo articolo 37, comma  6,  lettera  b),  del
citato  decreto-legge  n.  201  del  2011  e  senza  incremento   del
contributo a carico dei gestori delle infrastrutture  e  dei  servizi
regolati. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per   il   riferimenti   normativi    alla    direttiva
          2006/2004/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              Per il riferimenti normativi  all'  articolo  37  della
          legge 6 dicembre 2011,  n.201,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il riferimenti normativi  alla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse.