Art. 13 Direzione generale «Educazione e ricerca» 1. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero. 2. In particolare, il Direttore generale: a) approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale Organizzazione, un piano delle attivita' formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero; b) autorizza e valuta, sentite le Direzioni generali centrali competenti, le attivita' formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attivita' di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione; c) alloca risorse e stabilisce premialita', sentito il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attivita' di educazione, formazione e di ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero; d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attivita' di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le universita' e con enti e organismi di formazione; gestisce la banca dati della formazione; e) approva e valuta gli obiettivi degli stages e tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli archivi di Stato, nonche' da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero; promuove, monitora e valuta i programmi formativi di tirocinio attivati tramite il «Fondo 1000 giovani per la cultura» di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attivita' formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero; g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di ricerca italiani o esteri alle attivita' di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attivita' del Ministero; stipula accordi con le Regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti; h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attivita' culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali; i) predispone ogni anno, d'intesa col Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio stesso e della sua funzione civile; il piano e' attuato anche mediante apposite convenzioni con le Regioni, gli enti locali, le universita' ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero; l) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice; m) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione; n) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilita'; o) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realta' territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati; p) coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato; q) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero; r) collabora con gli Istituti di cultura italiani all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione; s) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la professionalita' di restauratore, nonche' degli elenchi di cui all'articolo 9-bis del Codice; cura altresi' i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori; t) cura, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; u) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari; v) coordina le attivita' di studio e di ricerca attraverso un apposito ufficio studi. 3. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge le funzioni di coordinamento e indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, sull'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, sull'Opificio delle pietre dure e sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti. 4. La Direzione generale Educazione e ricerca costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 5. La Direzione generale Educazione e ricerca si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.