Art. 13 
 
 
              Direzione generale «Educazione e ricerca» 
 
  1. La Direzione generale Educazione e  ricerca  svolge  funzioni  e
compiti  relativi  al  coordinamento,  alla   elaborazione   e   alla
valutazione dei programmi di educazione,  formazione  e  ricerca  nei
campi di pertinenza del Ministero. 
  2. In particolare, il Direttore generale: 
    a) approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione  generale
Organizzazione, un piano delle attivita' formative, di ricerca  e  di
autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero; 
    b) autorizza e valuta, sentite  le  Direzioni  generali  centrali
competenti,  le  attivita'  formative  e  di  ricerca  svolte   dalle
strutture  centrali  e  periferiche  del  Ministero.  A   tal   fine,
predispone e aggiorna la struttura delle attivita'  di  formazione  e
ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne  rileva  il
fabbisogno finanziario e di  risorse;  ne  stabilisce  i  criteri  di
valutazione; 
    c) alloca risorse e stabilisce premialita', sentito il Segretario
generale e d'intesa con la Direzione  generale  Organizzazione  e  la
Direzione  generale  Bilancio,  in  relazione   alle   attivita'   di
educazione, formazione e di ricerca svolte dagli  uffici  centrali  e
periferici del Ministero; 
    d) promuove e organizza periodici  corsi  di  formazione  per  il
personale del Ministero; cura, d'intesa  con  le  direzioni  generali
competenti,  la  formazione  e  l'aggiornamento   professionale   del
personale del Ministero, e a tale  fine:  coordina  le  attivita'  di
formazione; definisce i piani di  formazione,  sulla  base  dei  dati
forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero  tramite
appositi prospetti informativi;  pianifica,  progetta  e  gestisce  i
corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi  formativi;
cura i rapporti  con  le  universita'  e  con  enti  e  organismi  di
formazione; gestisce la banca dati della formazione; 
    e) approva  e  valuta  gli  obiettivi  degli  stages  e  tirocini
promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli archivi di
Stato,  nonche'  da  tutti  gli  uffici  centrali  e  periferici  del
Ministero; promuove, monitora  e  valuta  i  programmi  formativi  di
tirocinio attivati tramite il «Fondo 1000 giovani per la cultura»  di
cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; 
    f) autorizza e valuta  iniziative  di  educazione,  formazione  e
ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti  privati  che
prevedano attivita' formative svolte presso o in  collaborazione  con
gli uffici centrali e periferici del Ministero; 
    g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e con il Consiglio Nazionale  delle  Ricerche  e  altri
enti di ricerca italiani o esteri alle attivita' di coordinamento dei
programmi universitari e di ricerca relativi ai  campi  di  attivita'
del Ministero; stipula accordi con le Regioni al fine  di  promuovere
percorsi formativi congiunti; 
    h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di  beni
e attivita' culturali e turismo, anche attraverso  la  collaborazione
con enti pubblici e privati, con istituzioni  di  ricerca  europee  e
internazionali; favorisce e  promuove  la  partecipazione,  anche  in
partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a  bandi  per
l'accesso a fondi europei e internazionali; 
    i) predispone ogni anno, d'intesa col  Consiglio  superiore  Beni
culturali e paesaggistici, un Piano  nazionale  per  l'Educazione  al
patrimonio  culturale  che  abbia  ad  oggetto  la   conoscenza   del
patrimonio stesso e della sua funzione civile; il  piano  e'  attuato
anche mediante apposite convenzioni con le Regioni, gli enti  locali,
le universita' ed enti senza scopo di lucro che operano  nei  settori
di competenza del Ministero; 
    l) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del
patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice; 
    m)   predispone   annualmente   un    rapporto    sull'attuazione
dell'articolo 9 della Costituzione; 
    n) cura il coordinamento del sistema dei  servizi  educativi,  di
comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi  degli  articoli
118 e 119 del Codice attraverso il Centro per  i  servizi  educativi,
anche in relazione al pubblico con disabilita'; 
    o) cura la promozione della conoscenza del patrimonio  culturale,
in  ambito  locale,  nazionale  ed  internazionale,  anche   mediante
apposite  campagne  integrate  di  informazione,  con  riferimento  a
realta' territoriali definite o a percorsi culturali determinati,  la
cui definizione ed i cui contenuti sono  elaborati  d'intesa  con  le
direzioni generali competenti e  gli  uffici  cui  sono  affidati  in
consegna i vari istituti  e  luoghi  della  cultura  coinvolti  nelle
iniziative promozionali. Le campagne informative  possono  riguardare
anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad  altri  soggetti,
pubblici o privati, previa intesa con gli interessati; 
    p) coordina, raccordandosi con  la  Direzione  generale  Archivi,
l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi
di Stato; 
    q) fornisce, per le materie  di  competenza,  il  supporto  e  la
consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero; 
    r) collabora con gli Istituti di cultura italiani  all'estero  al
fine di promuovere  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale  della
Nazione; 
    s) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti  dagli
articoli 29 e 182 del Codice per la professionalita' di restauratore,
nonche' degli elenchi di cui  all'articolo  9-bis  del  Codice;  cura
altresi' i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di
formazione dei restauratori; 
    t) cura, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia,  la
tenuta e  il  funzionamento  dell'elenco,  disciplinato  dal  decreto
ministeriale  20  marzo  2009,  degli  istituti  e  dei  dipartimenti
archeologici  universitari,  nonche'  dei  soggetti  in  possesso  di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di
ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; 
    u) redige  e  cura  l'aggiornamento  di  appositi  elenchi  degli
ispettori onorari; 
    v) coordina le attivita' di studio e  di  ricerca  attraverso  un
apposito ufficio studi. 
  3. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge le funzioni di
coordinamento e indirizzo  e,  d'intesa  con  la  Direzione  generale
Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto centrale per il catalogo  e  la
documentazione, sull'Istituto superiore per  la  conservazione  e  il
restauro, sull'Opificio delle pietre dure  e  sull'Istituto  centrale
per il restauro e la  conservazione  del  patrimonio  archivistico  e
librario. La Direzione generale assegna, altresi',  d'intesa  con  la
Direzione generale Organizzazione e la Direzione  generale  Bilancio,
le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti. 
  4. La Direzione generale Educazione e ricerca costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali  di  competenza
della stessa. 
  5. La Direzione generale Educazione e ricerca si articola in cinque
uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  compresi  l'Istituto
centrale per il catalogo e la  documentazione,  l'Istituto  superiore
per la conservazione e il restauro, l'Opificio delle  pietre  dure  e
l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio
archivistico e librario, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.