Art. 14 
 
 
                  Direzione generale «Archeologia» 
 
  1. La Direzione generale Archeologia svolge le funzioni e i compiti
relativi alla tutela di aree e beni di interesse archeologico,  anche
subacquei. Con riferimento all'attivita' di tutela  esercitata  dalle
Soprintendenze Archeologia, la Direzione generale esercita  i  poteri
di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso  di
necessita' ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e
sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale. 
  2. In particolare, il Direttore generale: 
    a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali  di  intervento  proposti  dai  titolari  degli
uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla  base
dei  dati  del  monitoraggio  dei  flussi  finanziari  forniti  dalla
Direzione  generale  Organizzazione  e   dalla   Direzione   generale
Bilancio; 
    b) concorda con la Direzione generale Belle arti e  paesaggio  le
determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto
ambientale che riguardano interventi in aree o su beni  di  interesse
archeologico; 
    c) e' sentito dagli istituti e  musei  di  cui  all'articolo  30,
comma 3, ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni di interesse
archeologico per mostre od esposizioni  sul  territorio  nazionale  o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel
rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), e
delle linee guida di cui al medesimo articolo 20,  comma  2,  lettera
u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; 
    d) puo' proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare,  ai
sensi  dell'articolo  48,  comma  6,   del   Codice,   ed   ai   fini
dell'applicazione  delle  agevolazioni  fiscali  ivi   previste,   il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od  esposizioni
di beni di interesse  archeologico  e  di  ogni  altra  iniziativa  a
carattere  culturale  che  abbia  ad  oggetto   beni   di   interesse
archeologico, anche nel rispetto degli accordi  di  cui  all'articolo
20, comma 2, lettera b), e delle  linee  guida  di  cui  al  medesimo
articolo 20, comma 2, lettera u),  fatte  salve,  in  ogni  caso,  le
prioritarie esigenze della tutela; 
    e)  affida  in  concessione  a  soggetti   pubblici   o   privati
l'esecuzione  di  ricerche  archeologiche  o  di  opere  dirette   al
ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice; 
    f) elabora, anche  su  proposta  dei  soprintendenti  e  comunque
sentita la Direzione  generale  Educazione  e  ricerca,  i  programmi
concernenti studi, ricerche ed iniziative  scientifiche  in  tema  di
catalogazione e inventariazione dei beni di interesse archeologico; 
    g) esprime la  volonta'  dell'Amministrazione  nell'ambito  delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di  imposte
mediante cessione di beni di interesse archeologico; 
    h) provvede al pagamento del  premio  di  rinvenimento  nei  casi
previsti dall'articolo 92 del Codice; 
    i) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie  previste  dal
Codice, secondo le modalita' da  esso  definite,  per  la  violazione
delle disposizioni in materia di beni di interesse archeologico; 
    l) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive  di
beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione,  di  acquisto
all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70,
95, 96, 97 e 98 del Codice; 
    m) adotta  i  provvedimenti  di  competenza  dell'amministrazione
centrale in materia di circolazione  di  cose  e  beni  culturali  in
ambito internazionale, tra i quali quelli di cui  agli  articoli  65,
comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma  2,  lettera
e), e 82, del Codice; 
    n)  predispone  ed  aggiorna,   sentiti   i   competenti   organi
consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono  gli
uffici di esportazione nella  valutazione  circa  il  rilascio  o  il
rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo
68 del Codice; 
    o) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli  enti
territoriali e locali e cooperative di  giovani,  storici  dell'arte,
archeologi, archivisti e bibliotecari, per la  migliore  gestione  di
beni archeologici, per rendere piu' fruibili e  funzionali  i  luoghi
d'arte  e  di  studio  e  accrescere  la  sensibilita'  culturale   e
l'educazione al patrimonio storico e artistico; 
    p) fornisce per  le  materie  di  competenza  il  supporto  e  la
consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero; 
    q) decide, per i settori di competenza, i ricorsi  amministrativi
previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice. 
  3. La Direzione generale Archeologia esercita  il  coordinamento  e
l'indirizzo e,  d'intesa  con  la  Direzione  generale  Bilancio,  la
vigilanza, sulla  Soprintendenza  speciale  per  Pompei,  Ercolano  e
Stabia e sulla Soprintendenza speciale  per  il  Colosseo,  il  Museo
Nazionale Romano  e  l'area  archeologica  di  Roma,  anche  ai  fini
dell'approvazione,  su  parere  conforme  della  Direzione   generale
Bilancio, del bilancio di  previsione,  delle  relative  proposte  di
variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale  Archeologia
esercita altresi' le  funzioni  di  indirizzo,  e,  d'intesa  con  la
Direzione generale Bilancio, di vigilanza, unitamente alla  Direzione
generale  Educazione  e  ricerca  e  al  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla Scuola Archeologica  Italiana
in Atene. 
  4.  La  Direzione  generale  Archeologia  costituisce   centro   di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali  di  competenza
della stessa. 
  5. La Direzione generale Archeologia  si  articola  in  due  uffici
dirigenziali di livello non generale centrali e nelle  Soprintendenze
Archeologia, uffici dirigenziali non generali periferici, individuati
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive modificazioni.