Art. 17 
 
 
                   Direzione generale «Spettacolo» 
 
  1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni  e  compiti  in
materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con  riferimento
alla musica, alla  danza,  al  teatro,  ai  circhi,  allo  spettacolo
viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione  delle  diversita'
delle espressioni culturali. 
  2. In particolare, il Direttore generale: 
    a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello
spettacolo; 
    b) svolge  verifiche  amministrative  e  contabili,  ispezioni  e
controlli  sugli  enti  sottoposti  a  vigilanza   e   sui   soggetti
beneficiari di contributi da parte del Ministero; 
    c) svolge le attivita' amministrative connesse al  riconoscimento
delle agevolazioni fiscali nel settore della  produzione  musicale  e
svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con
l'Agenzia delle Entrate; 
    d) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale Bilancio, di vigilanza, sulle fondazioni  lirico-sinfoniche,
nonche' su ogni soggetto giuridico costituito con  la  partecipazione
del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della
Direzione generale; 
    e)  esprime  alla  Direzione  generale  Biblioteche  e   istituti
culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento  dei
compiti in materia di proprieta' intellettuale e diritto  d'autore  e
di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE). 
  3. Il Direttore generale partecipa alle commissioni in  materia  di
spettacolo dal  vivo  secondo  le  disposizioni  della  normativa  di
settore, nonche' alle riunioni della Consulta  per  lo  spettacolo  e
delle relative sezioni competenti. 
  4.  La  Direzione  generale  Spettacolo   costituisce   centro   di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali  di  competenza
della stessa. 
  5. La Direzione generale  Spettacolo  si  articola  in  due  uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.