Art. 2 
 
 
         Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale 
 
  1. Il Ministero  si  articola  in  dodici  uffici  dirigenziali  di
livello generale centrali  e  nove  uffici  dirigenziali  di  livello
generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche' in
un ufficio dirigenziale di livello  generale  presso  gli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro e in un ufficio  dirigenziale  di
livello generale presso l'Organismo indipendente di valutazione della
performance. 
  2. Sono uffici dirigenziali  di  livello  generale  periferici  del
Ministero i nove istituti dotati di autonomia di cui all'articolo 30,
comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a).