Art. 2 Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale 1. Il Ministero si articola in dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali e nove uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche' in un ufficio dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e in un ufficio dirigenziale di livello generale presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero i nove istituti dotati di autonomia di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a).