Art. 21 
 
 
                    Direzione generale «Archivi» 
 
  1. La Direzione generale Archivi svolge le  funzioni  e  i  compiti
relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con
riferimento all'attivita' di tutela esercitata dagli Archivi di Stato
e dalle Soprintendenze archivistiche, la Direzione generale  esercita
i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in
caso di necessita' ed  urgenza,  informato  il  Segretario  generale,
avocazione  e  sostituzione,  anche  su   proposta   del   Segretario
regionale. 
  2. In particolare, la Direzione generale: 
    a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e  degli  spazi
destinati agli archivi, al fine del miglioramento  dell'efficienza  e
del contenimento della spesa, stipulando a tal fine  convenzioni  con
l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo  la
costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attivita'
degli istituti  che  svolgono  funzioni  analoghe  nell'ambito  dello
stesso territorio; 
    b) propone ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza,
gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e  nei
relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche  sulla  base
delle indicazioni degli archivi di Stato e tenendo conto altresi' dei
dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti  dalla  Direzione
generale Bilancio; 
    c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21,  comma  1,
del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela; 
    d) autorizza il  prestito  di  beni  archivistici  per  mostre  o
esposizioni  ai  sensi  dell'articolo  48  del   Codice;   autorizza,
altresi',  l'uscita   temporanea   per   manifestazioni,   mostre   o
esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo
66 del Codice, fatte salve, in ogni  caso,  le  prioritarie  esigenze
della tutela; 
    e) predispone linee guida e direttive  per  la  formazione  degli
archivi correnti e collabora, ai sensi  degli  articoli  23-ter,  40,
comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione  digitale  di
cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, con le  amministrazioni  competenti  alla  definizione
delle regole tecniche  e  dei  requisiti  funzionali  in  materia  di
formazione e  conservazione  di  documenti  digitali  della  pubblica
amministrazione; 
    f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione  e  ricerca,
programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche; 
    g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei
beni archivistici, elaborazione  scientifica  e  conservazione  della
memoria  digitale,  rapporti  con  gli  organismi  internazionali  di
settore e coordina  altresi'  le  relazioni  con  le  amministrazioni
archivistiche estere; 
    h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi  degli
uffici dell'amministrazione statale; 
    i) concede contributi per interventi su archivi vigilati; 
    l)  cura  le  intese  con  i  competenti  organi  del   Ministero
dell'interno  per  l'individuazione  dei   documenti   di   carattere
riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la  definizione
delle modalita' di consultazione dei medesimi; 
    m) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e  ai
fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali  ivi  previste,  il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od  esposizioni
di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale
che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in  ogni  caso,  le
prioritarie esigenze della tutela; 
    n) esprime la  volonta'  dell'Amministrazione  nell'ambito  delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di  imposte
mediante cessione di beni archivistici; 
    o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie  previste  dal
Codice per la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  beni
archivistici; 
    p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive  di
beni   archivistici   a   titolo   di   prelazione,    di    acquisto
all'esportazione e di espropriazione  rispettivamente  previste  agli
articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; 
    q) adotta i provvedimenti in materia  di  acquisti  a  trattativa
privata, secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo  21  del  regio
decreto 30 gennaio 1913, n. 363; 
    r) adotta  i  provvedimenti  di  competenza  dell'amministrazione
centrale in materia di circolazione di beni  archivistici  in  ambito
internazionale; 
    s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi  amministrativi
previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice; 
    t) svolge  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in  materia  di
valorizzazione dei  beni  archivistici,  individuando  gli  strumenti
giuridici adeguati ai  singoli  progetti  di  valorizzazione  e  alle
realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con  le
Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed  offre
il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione  dei
criteri  di   gestione,   anche   integrata,   delle   attivita'   di
valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; 
    u)  cura  la  promozione,  anche  su   richiesta   degli   uffici
interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi  culturali  con
istituzioni dotate  di  adeguato  prestigio,  italiane  e  straniere,
finalizzati alla organizzazione di mostre od  esposizioni,  ai  sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera d),  del  Codice,  e  ne  assicura
l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare
la circolazione  internazionale  dei  beni  archivistici  interessati
dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del  capo  V  del
titolo I della parte seconda del Codice; 
    v) cura la predisposizione, anche sulla  base  della  rilevazione
delle  migliori  pratiche,   di   modelli   generali   delle   intese
istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli
altri strumenti di programmazione negoziata di  cui  all'articolo  2,
comma 203, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
modificazioni,  nonche'  degli  accordi  di  valorizzazione  di   cui
all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice; 
    z) svolge le funzioni di coordinamento e  indirizzo  e,  d'intesa
con la  Direzione  generale  Bilancio,  di  vigilanza,  sull'Istituto
centrale per gli archivi. 
  3. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni di indirizzo e,
d'intesa  con  la  Direzione   generale   Bilancio,   di   vigilanza,
sull'Archivio centrale dello Stato, anche ai fini  dell'approvazione,
su  parere  conforme  della  Direzione  Bilancio,  del  bilancio   di
previsione,  delle  relative  proposte  di  variazione  e  del  conto
consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con  la
Direzione  generale  Organizzazione  e  con  la  Direzione   generale
Bilancio, le risorse umane e strumentali al suddetto Istituto  dotato
di autonomia speciale. 
  4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e
coordina  le  metodologie  archivistiche  relative  all'attivita'  di
ordinamento e  di  inventariazione,  esercita  il  coordinamento  dei
sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale,  studia  e
applica sistemi di conservazione permanente degli  archivi  digitali,
promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche  attraverso
iniziative di formazione e aggiornamento. A tal  fine,  la  Direzione
generale si raccorda con la Direzione  generale  Bilancio  e  con  la
Direzione generale Organizzazione. 
  5.  La   Direzione   generale   Archivi   costituisce   centro   di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali  di  competenza
della stessa. 
  6. La Direzione generale Archivi  si  articola  in  quattro  uffici
dirigenziali di livello non generale  centrali,  compresi  l'Archivio
centrale dello Stato e l'Istituto centrale per gli archivi,  e  nelle
Soprintendenze archivistiche e negli Archivi di  Stato  di  cui  agli
articoli 36 e 37, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.