Art. 22 
 
 
        Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali» 
 
  1. La Direzione generale Biblioteche e  istituti  culturali  svolge
funzioni e compiti relativi alle biblioteche  pubbliche  statali,  ai
servizi  bibliografici  e  bibliotecari  nazionali,   agli   istituti
culturali,  alla  promozione  del  libro  e  della  lettura  e   alla
proprieta' intellettuale e al diritto d'autore. 
  2. In particolare, il Direttore generale: 
    a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base  dei  dati  del
monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla  Direzione  generale
Bilancio; 
    b) provvede alla razionalizzazione degli immobili e  degli  spazi
destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza
e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con
l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo  la
costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attivita'
degli istituti  che  svolgono  funzioni  analoghe  nell'ambito  dello
stesso territorio; 
    c)  autorizza,  ai  sensi  dell'articolo  21  del   Codice,   gli
interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; 
    d) autorizza il prestito di  beni  librari  sottoposti  a  tutela
statale  per  mostre  od  esposizioni  sul  territorio  nazionale   o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma  1,  del  Codice,  fatte
salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; 
    e) elabora, sentita la Direzione generale Educazione  e  ricerca,
programmi concernenti studi, ricerche e  iniziative  scientifiche  in
tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari; 
    f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e  ai
fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali  ivi  previste,  il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od  esposizioni
di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale  che
abbia a oggetto i beni  medesimi,  fatte  salve,  in  ogni  caso,  le
prioritarie esigenze della tutela; 
    g) esprime la  volonta'  dell'Amministrazione  nell'ambito  delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di  imposte
mediante cessione di beni librari; 
    h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie  previste  dal
Codice per la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  beni
librari; 
    i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione  di
programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare  le
opere  di  saggistica,  di  narrativa   e   di   poesia   di   autori
contemporanei, italiani e stranieri; 
    l) promuove,  presso  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  la
diffusione  della  letteratura  e  della  saggistica  attinenti  alle
materie insegnate, attraverso programmi concordati con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    m)  promuove  il  libro  e  la  lettura  e  la  conoscenza  delle
biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi  con  le
scuole di ogni ordine e grado e con organismi e  enti  specializzati,
avvalendosi della  collaborazione  del  Centro  per  il  libro  e  la
lettura; 
    n) provvede allo svolgimento dell'attivita'  istruttoria  per  la
concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative
e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai  sensi
della legge 17 ottobre 1996, n. 534; 
    o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive  di
beni librari a titolo di prelazione, di acquisto  all'esportazione  e
di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e
98 del Codice; 
    p) adotta i provvedimenti in materia  di  acquisti  a  trattativa
privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio  decreto
30 gennaio 1913, n. 363; 
    q) adotta  i  provvedimenti  di  competenza  dell'amministrazione
centrale in  materia  di  circolazione  di  beni  librari  in  ambito
internazionale; 
    r) decide, per i settori di competenza i  ricorsi  amministrativi
previsti agli articoli 16 e 128 del Codice; 
    s) svolge le funzioni di coordinamento e  indirizzo  e,  d'intesa
con la  Direzione  generale  Bilancio,  di  vigilanza,  sull'Istituto
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane  e  per  le
informazioni bibliografiche  e  sull'Istituto  centrale  per  i  beni
sonori e audiovisivi; 
    t) svolge  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in  materia  di
valorizzazione dei beni librari, individuando gli strumenti giuridici
adeguati  ai  singoli  progetti  di  valorizzazione  e  alle  realta'
territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le  Regioni
e con gli altri enti pubblici  e  privati  interessati  ed  offre  il
necessario sostegno  tecnico-amministrativo  per  l'elaborazione  dei
criteri  di   gestione,   anche   integrata,   delle   attivita'   di
valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; 
    u) cura la predisposizione, anche sulla  base  della  rilevazione
delle  migliori  pratiche,   di   modelli   generali   delle   intese
istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli
altri strumenti di programmazione negoziata di  cui  all'articolo  2,
comma 203, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
modificazioni,  nonche'  degli  accordi  di  valorizzazione  di   cui
all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice; 
    v)  cura  la  promozione,  anche  su   richiesta   degli   uffici
interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi  culturali  con
istituzioni dotate  di  adeguato  prestigio,  italiane  e  straniere,
finalizzati alla organizzazione di mostre od  esposizioni,  ai  sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera d),  del  Codice,  e  ne  assicura
l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare
la circolazione internazionale dei  beni  librari  interessati  dalle
manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I
della parte seconda del Codice; 
    z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale  Bilancio,  di  vigilanza,  su   ogni   soggetto   giuridico
costituito  con  la  partecipazione  del  Ministero   per   finalita'
attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 
  3. La Direzione generale Biblioteche e  istituti  culturali,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26  aprile
2005, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti,  svolge
i compiti  in  materia  di  proprieta'  intellettuale  e  di  diritto
d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303, e successive modificazioni,  nonche'  di  indirizzo  e,
d'intesa con la  Direzione  generale  Bilancio,  di  vigilanza  sulla
Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo  1,
comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. 
  4. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge le
funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio,
di vigilanza, sulla Biblioteca  Nazionale  Centrale  di  Roma,  sulla
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro  e
la lettura, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della
Direzione  Bilancio,  del  bilancio  di  previsione,  delle  relative
proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione  generale
assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale  Organizzazione
e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e  strumentali
ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale. 
  5.  La  Direzione  generale  Biblioteche   e   istituti   culturali
costituisce  centro  di  responsabilita'  amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, ed e'  responsabile  per  l'attuazione  dei
piani gestionali di competenza della stessa. 
  6. La  Direzione  generale  Biblioteche  e  istituti  culturali  si
articola  in  sette  uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale
centrali, compresi gli Istituti centrali e  gli  Istituti  dotati  di
autonomia speciale, e  nelle  biblioteche  di  cui  all'articolo  38,
individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni.