Art. 24 
 
 
                    Direzione generale «Bilancio» 
 
  1.  La  Direzione  generale   Bilancio   cura   il   bilancio,   la
programmazione e il  controllo  di  gestione  del  Ministero  per  le
risorse finanziarie nazionali e  dell'Unione  europea.  La  Direzione
verifica il  rispetto  degli  obiettivi  individuati  dal  Segretario
generale e provvede  all'allocazione  delle  risorse  finanziarie  in
relazione all'esito di tale verifica. La Direzione  svolge  attivita'
di supporto e consulenza in materia di contratti pubblici. 
  2. Il Direttore generale, in particolare: 
    a)  cura,  su  proposta  dei  direttori  generali  centrali,  dei
titolari degli uffici dirigenziali di livello generale  periferici  e
dei segretari regionali, l'istruttoria  per  la  predisposizione  dei
programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e
straordinari di competenza del Ministero  e  dei  relativi  piani  di
spesa nonche' dei programmi annuali di contributi in conto  capitale,
da sottoporre  all'approvazione  del  Ministro,  tenuto  conto  della
necessita' di integrazione delle diverse fonti  di  finanziamento,  e
attribuisce, anche mediante ordini  di  accreditamento,  le  relative
risorse finanziarie agli organi competenti; 
    b)  cura  l'istruttoria  per  la  predisposizione  dei  programmi
annuali delle spese di funzionamento, secondo le indicazioni ricevute
dai competenti centri di responsabilita' amministrativa; 
    c) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in  attuazione
delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio;
su proposta dei direttori generali centrali, cura la  predisposizione
dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  in  sede  di
formazione e di assestamento  del  bilancio  e  delle  operazioni  di
variazione compensativa, la redazione delle proposte per  il  disegno
di legge di stabilita', l'attivita' di rendicontazione al  Parlamento
e agli organi di controllo; 
    d) cura  la  fase  istruttoria  relativa  all'assegnazione  delle
risorse finanziarie ai centri di responsabilita'  e  tutti  gli  atti
connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata  delle
spese strumentali individuate con decreto del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni; 
    e) cura, in modo unitario per il Ministero,  i  rapporti  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    f) cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al
CIPE, fornendo adeguato supporto  ai  competenti  Uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro; 
    g)  provvede  al  censimento  delle  attivita'  delle   strutture
centrali e periferiche del  Ministero,  con  riguardo  al  numero  di
procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e  alle  risorse,
nonche'   a   indicatori   di   impatto    relativi    all'efficacia,
all'efficienza e all'economicita'  delle  funzioni  di  tutela  e  di
valorizzazione del patrimonio culturale;  a  tal  fine  riceve  dalle
strutture centrali e periferiche, per via telematica e sulla base  di
appositi standard,  gli  atti  adottati  e  ogni  altra  informazione
richiesta; 
    h) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi  degli
interventi da finanziare in attuazione dei programmi di  ripartizione
di risorse  finanziarie  rivenienti  da  leggi  e  provvedimenti,  in
relazione alle destinazioni per esse previste; 
    i) dispone le rilevazioni ed  elaborazioni  statistiche  relative
all'attivita'  del  Ministero,  comprese  quelle  previste  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  e
successive   modificazioni;   tali   rilevazioni   ed    elaborazioni
statistiche sono costantemente  aggiornate  e  messe  a  disposizione
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  delle
altre  strutture  centrali  e  periferiche,  secondo  le   rispettive
competenze; 
    l) cura  e  promuove  l'acquisizione  delle  risorse  finanziarie
aggiuntive nazionali e dell'Unione europea, in relazione alle diverse
fonti di finanziamento;  cura  i  rapporti  con  il  Ministero  dello
sviluppo  economico  relativamente  alle  intese   istituzionali   di
programma e ai relativi accordi  attuativi  di  cui  all'articolo  2,
comma 203, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
modificazioni; 
    m) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286,  e  successive  modificazioni,  il  controllo  di  gestione,  in
raccordo  con  i  centri  di  costo  del  Ministero,  per  verificare
l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa
al fine di  ottimizzare,  anche  mediante  tempestivi  interventi  di
correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo
indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo
di gestione; 
    n) coordina i  centri  di  responsabilita'  del  Ministero  negli
adempimenti relativi alla contabilita' economica di cui  all'articolo
10 del decreto legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  e  successive
modificazioni; 
    o) coordina e svolge attivita' di supporto ai centri di costo del
Ministero  negli  adempimenti  relativi  alla  gestione  del  sistema
informativo SICOGE, anche ai fini  dell'adozione  di  un  sistema  di
scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica,
ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  6,   comma   6,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni; 
    p) monitora e analizza la situazione finanziaria  dei  centri  di
responsabilita' amministrativa del Ministero; 
    q) monitora e analizza le giacenze di  cassa  delle  contabilita'
speciali e dei conti di tesoreria unica dei funzionari  delegati  del
Ministero; 
    r)  analizza  ed  effettua  il  monitoraggio  degli  investimenti
pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di
valutazione e verifica  degli  investimenti  pubblici,  istituito  ai
sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni; 
    s) effettua  la  riprogrammazione  degli  interventi  relativi  a
programmi approvati per i quali non risultino avviate le procedure di
gara ai sensi dell'articolo 2, comma 386,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni; 
    t) cura gli  adempimenti  relativi  al  riequilibrio  finanziario
degli istituti di cui all'articolo  30,  commi  2  e  3,  nonche'  il
reintegro degli stanziamenti di bilancio dello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero,  di  cui  all'articolo  2,  comma  8,  del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni; 
    u)    assicura     l'assistenza     tecnica     sulle     materie
giuridico-contabili di  competenza  dei  diversi  uffici  centrali  e
periferici;   predispone   le   relazioni   tecnico-finanziarie   sui
provvedimenti normativi sulla base  dei  dati  forniti  dagli  uffici
competenti e dalla Direzione generale Organizzazione; 
    v) svolge  attivita'  di  indirizzo,  supporto  e  consulenza  in
materia di contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  agli
uffici  centrali  e  periferici,  anche  mediante  l'elaborazione  di
direttive  e  criteri  per  la  redazione  di  bandi,  capitolati   e
convenzioni-tipo; 
    z) svolge attivita' di studio finalizzata al recepimento  e  alla
predisposizione di atti normativi dell'Unione europea in  materia  di
contratti pubblici; cura i  rapporti  con  gli  organismi  nazionali,
dell'Unione  europea  e  internazionali  in  materia   di   contratti
pubblici; monitora l'efficacia della normativa nazionale, nei settori
di competenza del Ministero, in  materia  di  contratti  pubblici  di
lavori, servizi  e  forniture  anche  al  fine  della  promozione  di
modifiche legislative e regolamentari e di normazione  secondaria  di
attuazione; 
    aa) cura la gestione del trattamento economico del personale  del
Ministero; 
    bb) esercita i  diritti  dell'azionista,  secondo  gli  indirizzi
impartiti dal Ministro, sulle  societa'  partecipate  dal  Ministero,
sentite  le  Direzioni  generali  competenti  per  materia;  esercita
altresi' le funzioni di vigilanza sugli Istituti dotati di  autonomia
e sugli enti vigilati o controllati dal Ministero,  d'intesa  con  le
Direzioni generali competenti per materia; 
    cc) cura gli adempimenti connessi  al  riparto  della  quota  del
cinque per mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
destinata alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela,
promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; 
    dd) definisce le specifiche tecniche  e  le  modalita'  operative
attraverso le quali i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali,
ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di  beni  culturali
pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate  per
la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro
dei beni stessi,  comunicano  mensilmente  al  Ministero  l'ammontare
delle  erogazioni  liberali  ricevute  nel  mese  di  riferimento   e
provvedono a dare pubblica comunicazione di tale  ammontare,  nonche'
della destinazione e dell'utilizzo delle  erogazioni  stesse;  a  tal
fine, predispone e cura la creazione e  la  gestione  di  un'apposita
sezione sul sito istituzionale del Ministero per la trasparenza delle
donazioni  ammesse   a   fruire   dei   benefici   fiscali   previsti
dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  in  modo  che
siano associati ai soggetti  destinatari  delle  erogazioni  liberali
tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del  bene,
agli interventi di ristrutturazione o riqualificazione  eventualmente
in atto, ai fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, all'ente  o
all'ufficio responsabile del bene, nonche' alla fruizione; 
    ee) favorisce, coadiuvato dalla Direzione generale  Musei  e  dai
Poli museali regionali, l'erogazione di elargizioni liberali da parte
dei privati a  sostegno  della  cultura,  anche  attraverso  apposite
convenzioni con gli istituti e i luoghi  della  cultura  e  gli  enti
locali;  individua,  con  l'Agenzia  delle  Entrate  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, gli strumenti necessari ad  assicurare
il flusso delle risorse; promuove  progetti  di  sensibilizzazione  e
specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le  modalita'
di finanziamento collettivo. 
  3. Presso  la  Direzione  generale  Bilancio  opera  il  Nucleo  di
valutazione e verifica  degli  investimenti  pubblici,  istituito  ai
sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni,
con funzioni  di  supporto  tecnico  nelle  fasi  di  programmazione,
valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di
intervento promossi e realizzati dal Ministero. 
  4.  La  Direzione   generale   Bilancio   costituisce   centro   di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali  di  competenza
della stessa. Da  essa  dipendono  funzionalmente,  per  gli  aspetti
contabili, i Segretariati regionali di cui all'articolo 32. 
  5. La  Direzione  generale  Bilancio  si  articola  in  tre  uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.