Art. 24 Direzione generale «Bilancio» 1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali e dell'Unione europea. La Direzione verifica il rispetto degli obiettivi individuati dal Segretario generale e provvede all'allocazione delle risorse finanziarie in relazione all'esito di tale verifica. La Direzione svolge attivita' di supporto e consulenza in materia di contratti pubblici. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e dei segretari regionali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonche' dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessita' di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti; b) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali delle spese di funzionamento, secondo le indicazioni ricevute dai competenti centri di responsabilita' amministrativa; c) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di stabilita', l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; d) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilita' e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni; e) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze; f) cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE, fornendo adeguato supporto ai competenti Uffici di diretta collaborazione del Ministro; g) provvede al censimento delle attivita' delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e alle risorse, nonche' a indicatori di impatto relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicita' delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e periferiche, per via telematica e sulla base di appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta; h) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di ripartizione di risorse finanziarie rivenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; i) dispone le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative all'attivita' del Ministero, comprese quelle previste ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; tali rilevazioni ed elaborazioni statistiche sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e delle altre strutture centrali e periferiche, secondo le rispettive competenze; l) cura e promuove l'acquisizione delle risorse finanziarie aggiuntive nazionali e dell'Unione europea, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; m) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo del Ministero, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo di gestione; n) coordina i centri di responsabilita' del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilita' economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni; o) coordina e svolge attivita' di supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo SICOGE, anche ai fini dell'adozione di un sistema di scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni; p) monitora e analizza la situazione finanziaria dei centri di responsabilita' amministrativa del Ministero; q) monitora e analizza le giacenze di cassa delle contabilita' speciali e dei conti di tesoreria unica dei funzionari delegati del Ministero; r) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni; s) effettua la riprogrammazione degli interventi relativi a programmi approvati per i quali non risultino avviate le procedure di gara ai sensi dell'articolo 2, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; t) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario degli istituti di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni; u) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti e dalla Direzione generale Organizzazione; v) svolge attivita' di indirizzo, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture agli uffici centrali e periferici, anche mediante l'elaborazione di direttive e criteri per la redazione di bandi, capitolati e convenzioni-tipo; z) svolge attivita' di studio finalizzata al recepimento e alla predisposizione di atti normativi dell'Unione europea in materia di contratti pubblici; cura i rapporti con gli organismi nazionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di contratti pubblici; monitora l'efficacia della normativa nazionale, nei settori di competenza del Ministero, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche al fine della promozione di modifiche legislative e regolamentari e di normazione secondaria di attuazione; aa) cura la gestione del trattamento economico del personale del Ministero; bb) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle societa' partecipate dal Ministero, sentite le Direzioni generali competenti per materia; esercita altresi' le funzioni di vigilanza sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati o controllati dal Ministero, d'intesa con le Direzioni generali competenti per materia; cc) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; dd) definisce le specifiche tecniche e le modalita' operative attraverso le quali i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e provvedono a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse; a tal fine, predispone e cura la creazione e la gestione di un'apposita sezione sul sito istituzionale del Ministero per la trasparenza delle donazioni ammesse a fruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in modo che siano associati ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, agli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, ai fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, all'ente o all'ufficio responsabile del bene, nonche' alla fruizione; ee) favorisce, coadiuvato dalla Direzione generale Musei e dai Poli museali regionali, l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; individua, con l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, gli strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse; promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo. 3. Presso la Direzione generale Bilancio opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero. 4. La Direzione generale Bilancio costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, i Segretariati regionali di cui all'articolo 32. 5. La Direzione generale Bilancio si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.