Art. 25 
 
 
        Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» 
 
  1. Il  Consiglio  superiore  Beni  culturali  e  paesaggistici,  di
seguito denominato «Consiglio superiore», e'  organo  consultivo  del
Ministero  a  carattere  tecnico-scientifico  in  materia   di   beni
culturali e paesaggistici. 
  2.  Il  Consiglio  superiore  esprime  pareri,  su  richiesta   del
direttore generale  centrale  competente  trasmessa  per  il  tramite
dell'Ufficio di gabinetto: 
    a)  obbligatoriamente,  sui  programmi  nazionali  per   i   beni
culturali e paesaggistici e sui relativi piani  di  spesa  annuali  e
pluriennali, predisposti dall'amministrazione; 
    b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi  internazionali  in
materia di beni culturali; 
    c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi  di
valorizzazione dei  beni  culturali,  nonche'  sul  Piano  strategico
«Grandi  Progetti  Beni  culturali»  e  sul   Piano   nazionale   per
l'Educazione al  patrimonio  culturale  predisposto  dalla  Direzione
generale Educazione e ricerca; 
    d)  sui  piani  paesaggistici  elaborati  congiuntamente  con  le
Regioni; 
    e) sugli schemi  di  atti  normativi  e  amministrativi  generali
afferenti  la  materia  dei  beni   culturali   e   paesaggistici   e
l'organizzazione del Ministero; 
    f) su questioni di  carattere  generale  di  particolare  rilievo
concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; 
    g) su questioni in materia  di  beni  culturali  e  paesaggistici
formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonche'
da Stati esteri. 
  3. Il Consiglio superiore puo' avanzare  proposte  al  Ministro  su
ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente
la materia dei beni culturali e paesaggistici. 
  4. Il Consiglio superiore e' composto da: 
    a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici; 
    b) otto eminenti personalita' del mondo della  cultura  nominate,
nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre
delle  quali  su  designazione  della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra  le
personalita' di cui al comma 4, lettera b).  Il  Consiglio  superiore
elegge a maggioranza tra i propri componenti  il  vice  presidente  e
adotta un regolamento interno. I  pareri  sono  espressi,  di  norma,
entro trenta giorni dal ricevimento  della  richiesta.  Nei  casi  di
urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita'  di
voti prevale quello del presidente. 
  6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre  rappresentanti  del
personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime
pareri sulle materie di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  ovvero  su
questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero.  Alle  sedute
del Consiglio sono ammessi altresi', senza diritto di  voto,  i  vice
presidenti dei Comitati  tecnico-scientifici  i  quali,  in  caso  di
assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni
di componenti del Consiglio medesimo. 
  7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre
anni. Successivamente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica  fino
alla scadenza del termine di  durata  dell'organo  e  possono  essere
confermati una sola volta. Essi non possono esercitare  le  attivita'
di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando  esse
attengono  a  materie  di  competenza  del  Ministero,   ne'   essere
amministratori  o  sindaci  di  societa'  che  svolgono  le  medesime
attivita'; non possono essere titolari di rapporti di  collaborazione
professionale con il  Ministero;  non  possono  essere  presidenti  o
membri  del  Consiglio  di  amministrazione  di  istituzioni  o  enti
destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del
Ministero,  ne'  assumere  incarichi  professionali  in  progetti   o
iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere
del Consiglio superiore. 
  8. Presso il Consiglio superiore opera un  ufficio  di  segreteria,
formato da personale in servizio presso  il  Ministero.  Le  relative
risorse umane e  strumentali  necessarie  per  il  funzionamento  del
Consiglio superiore sono assicurate dal Segretariato generale. 
  9. Il Consiglio superiore  e  la  Consulta  per  lo  spettacolo  si
riuniscono in seduta congiunta, su  convocazione  del  Ministro,  per
l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di
competenza di ambedue gli organi consultivi.