Art. 27 Consulta per lo spettacolo 1. La Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito «Consulta», e' organo consultivo del Ministro e svolge i seguenti compiti: a) consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore; b) consulenza in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' dello spettacolo. 2. La Consulta svolge i propri compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle cinque sezioni in cui essa e' suddivisa. 3. Sono svolti in composizione plenaria i seguenti compiti: a) attivita' consultiva in ordine ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che, per la propria generalita' ed interdisciplinarieta', richiedano un esame collettivo dei rappresentanti dei diversi settori dello spettacolo; b) svolgimento di attivita' consultiva espressamente sollecitata dal Ministro.