Art. 27 
 
 
                     Consulta per lo spettacolo 
 
  1. La Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del  decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  89,  di  seguito
«Consulta», e' organo consultivo del Ministro  e  svolge  i  seguenti
compiti: 
    a)  consulenza  e  verifica  in  ordine  alla   elaborazione   ed
attuazione delle politiche di settore; 
    b) consulenza in ordine alla predisposizione di  indirizzi  e  di
criteri generali relativi alla destinazione delle  risorse  pubbliche
per il sostegno alle attivita' dello spettacolo. 
  2. La Consulta svolge i propri  compiti  in  composizione  plenaria
ovvero  mediante  ciascuna  delle  cinque  sezioni  in  cui  essa  e'
suddivisa. 
  3. Sono svolti in composizione plenaria i seguenti compiti: 
    a) attivita' consultiva in ordine ai compiti di cui alle  lettere
a)  e  b)  del  comma  1,  che,  per  la   propria   generalita'   ed
interdisciplinarieta',   richiedano   un   esame    collettivo    dei
rappresentanti dei diversi settori dello spettacolo; 
    b) svolgimento di attivita' consultiva espressamente  sollecitata
dal Ministro.