Art. 30 Istituti centrali e dotati di autonomia speciale 1. Sono istituti centrali: a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; c) l'Opificio delle pietre dure; d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; f) l'Istituto centrale per gli archivi; g) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; h) l'Istituto centrale per la grafica, che subentra all'Istituto nazionale per la grafica. 2. Sono istituti dotati di autonomia speciale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma; 2) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, nei termini di cui all'articolo 41, comma 2; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 4) l'Archivio Centrale dello Stato; 5) il Centro per il libro e la lettura. 3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Galleria Borghese; 2) la Galleria degli Uffizi; 3) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma; 4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 5) il Museo di Capodimonte; 6) la Pinacoteca di Brera; 7) la Reggia di Caserta; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) la Galleria dell'Accademia di Firenze; 2) la Galleria Estense di Modena; 3) la Galleria Nazionale d'arte antica di Roma; 4) il Museo Nazionale del Bargello; 5) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; 6) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; 7) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto; 8) Paestum; 9) il Palazzo Ducale di Mantova; 10) il Palazzo Reale di Genova; 11) il Polo Reale di Torino. 4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o piu' musei di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli Istituti di cui al comma 2, lettera a), o al comma 3, lettera a), operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono altresi' ridenominare gli istituti da essi regolati. 5. L'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione organica, sono definiti con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con i medesimi decreti possono essere definiti, negli Istituti dotati di autonomia speciale, i compiti dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, in affiancamento al soprintendente o al direttore, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), del presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione delle Soprintendenze speciali di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3 possono essere conferiti, secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresi' conferite le funzioni di direttore del Polo museale regionale, senza ulteriori emolumenti accessori.