Art. 30 
 
 
          Istituti centrali e dotati di autonomia speciale 
 
  1. Sono istituti centrali: 
    a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; 
    b) l'Istituto centrale per il catalogo  unico  delle  biblioteche
italiane; 
    c) l'Opificio delle pietre dure; 
    d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; 
    e) l'Istituto centrale per il restauro  e  la  conservazione  del
patrimonio archivistico e librario; 
    f) l'Istituto centrale per gli archivi; 
    g) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; 
    h) l'Istituto centrale per la grafica, che subentra  all'Istituto
nazionale per la grafica. 
  2. Sono istituti dotati di autonomia speciale: 
    a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
    1) la Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale
Romano e l'area archeologica di Roma; 
    2) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia,  nei
termini di cui all'articolo 41, comma 2; 
    b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
      1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 
      2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 
      3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 
      4) l'Archivio Centrale dello Stato; 
      5) il Centro per il libro e la lettura. 
  3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e
musei di rilevante interesse nazionale: 
    a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
      1) la Galleria Borghese; 
      2) la Galleria degli Uffizi; 
      3) la Galleria Nazionale  d'Arte  Moderna  e  Contemporanea  di
Roma; 
      4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 
      5) il Museo di Capodimonte; 
      6) la Pinacoteca di Brera; 
      7) la Reggia di Caserta; 
    b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
      1) la Galleria dell'Accademia di Firenze; 
      2) la Galleria Estense di Modena; 
      3) la Galleria Nazionale d'arte antica di Roma; 
      4) il Museo Nazionale del Bargello; 
      5) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; 
      6) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; 
      7) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto; 
      8) Paestum; 
      9) il Palazzo Ducale di Mantova; 
      10) il Palazzo Reale di Genova; 
      11) il Polo Reale di Torino. 
  4. Con decreti ministeriali di natura non  regolamentare,  adottati
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza  della  spesa,
possono essere individuati eventuali altri organismi  istituiti  come
autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma  2,  del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere assegnati ai musei di cui
al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i  medesimi
decreti di cui al precedente periodo uno o piu' musei di cui al comma
3, lettera b), possono essere assegnati agli Istituti di cui al comma
2, lettera a), o al comma 3,  lettera  a),  operanti  nel  territorio
della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi  possono
altresi' ridenominare gli istituti da essi regolati. 
  5. L'organizzazione e il funzionamento degli  Istituti  centrali  e
degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione
organica, sono definiti con uno o piu' decreti ministeriali di natura
non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con i
medesimi decreti possono essere definiti, negli  Istituti  dotati  di
autonomia  speciale,  i  compiti  dell'amministratore  unico  o   del
consiglio di amministrazione, in affiancamento al soprintendente o al
direttore, con specifiche competenze gestionali e  amministrative  in
materia  di  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
  6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 1 e al
comma 2,  lettera  b),  del  presente  articolo  sono  conferiti  dai
titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui  gli
stessi  istituti  dipendono.  Gli  incarichi   di   direzione   delle
Soprintendenze speciali di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31  marzo
2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti  e  musei  di
cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi
di direzione degli istituti e musei di cui al comma  3,  lettera  b),
sono conferiti dal Direttore generale Musei  ai  sensi  dell'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.  In  ogni
caso gli incarichi di direzione degli istituti  e  musei  di  cui  al
comma 3 possono  essere  conferiti,  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106. Ai Direttori degli istituti e musei  di  cui  al  comma  3,  con
l'atto  di  conferimento  dei  relativi  incarichi,  possono   essere
altresi'  conferite  le  funzioni  di  direttore  del  Polo   museale
regionale, senza ulteriori emolumenti accessori.