Art. 32 
 
 
Segretariati regionali del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
                       culturali e del turismo 
 
  1. I Segretariati regionali dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano,
nel rispetto della specificita' tecnica degli istituti e  nel  quadro
delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per  i  settori
di competenza dalle Direzioni  generali  centrali,  il  coordinamento
dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero presenti nel
territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti  del
Ministero e delle strutture periferiche  con  le  Regioni,  gli  enti
locali e le altre istituzioni presenti nella regione.  Essi  altresi'
stipulano accordi ai sensi dell'articolo  15  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  per  disciplinare  lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse  comune,  con
specifico riguardo alle materie che  coinvolgono  competenze  proprie
delle autonomie territoriali. 
  2. Il segretario regionale, in particolare: 
    a) convoca e presiede la Commissione regionale per il  patrimonio
culturale di cui all'articolo 39; ai sensi  dell'articolo  12,  comma
1-bis del decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa,
d'ufficio o su richiesta del  Segretario  Generale  o  del  Direttore
generale  centrale  competente  o   su   segnalazione   delle   altre
amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame
di pareri, nulla osta o altri atti  di  assenso  comunque  denominati
rilasciati dagli organi periferici del Ministero; 
    b)  riferisce  trimestralmente  al  segretario  generale   e   ai
direttori generali centrali di settore in merito all'andamento  delle
attivita'  degli  uffici  periferici  del  Ministero   operanti   nel
territorio della Regione, sulla base dei dati  forniti  dagli  uffici
medesimi; 
    c) dispone il concorso  del  Ministero,  sulla  base  di  criteri
definiti dalle direzioni generali centrali di  settore,  nelle  spese
effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni  culturali
per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e  35
del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37; 
    d) trasmette al competente direttore generale  centrale,  con  le
proprie valutazioni, le proposte di  prelazione  che  gli  pervengono
dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo  62,  comma
1, del Codice, della denuncia di cui  all'articolo  60  del  medesimo
Codice, ovvero le  proposte  di  rinuncia  ad  essa.  Con  le  stesse
modalita' trasmette al competente direttore generale  centrale  anche
le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri  enti
pubblici territoriali interessati e,  su  indicazione  del  direttore
medesimo,  comunica  alla  Regione  o  agli   altri   enti   pubblici
territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice; 
    e) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di
conferenza di servizi, per gli interventi in  ambito  regionale,  che
riguardano le competenze di piu' Soprintendenze di settore; 
    f) stipula l'intesa con la Regione per la redazione congiunta dei
piani paesaggistici,  limitatamente  ai  beni  paesaggistici  di  cui
all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; 
    g) propone al Ministro, per il  tramite  del  direttore  generale
competente ad esprimere il parere di merito,  la  stipulazione  delle
intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice; 
    h) sottopone al direttore  generale  competente  la  proposta  da
inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano
paesaggistico,   limitatamente   ai   beni   paesaggistici   di   cui
all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; 
    i) istruisce per  la  Commissione  regionale  per  il  patrimonio
culturale la documentazione relativa alle proposte di  interventi  da
inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani  di
spesa, individuando le priorita' sulla base delle  indicazioni  degli
uffici periferici del Ministero; 
    l) stipula, previa istruttoria della  Soprintendenza  competente,
accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di
interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il  Ministero,
al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni  medesimi  da
parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice; 
    m) adotta  i  provvedimenti  necessari  per  il  pagamento  o  il
recupero di somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a
riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni  e  dei  compiti
attribuiti; 
    n) predispone, d'intesa con le Regioni, i  programmi  e  i  piani
finalizzati  all'attuazione  degli  interventi  di  riqualificazione,
recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni  di
tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione  generale
Arte e architettura contemporanee e periferie urbane; 
    o) svolge le funzioni di stazione appaltante  in  relazione  agli
interventi da  effettuarsi  con  fondi  dello  Stato  o  affidati  in
gestione allo Stato sui beni culturali  presenti  nel  territorio  di
competenza, nonche' per l'acquisto di forniture,  servizi  e  lavori,
che non siano di competenza degli  altri  uffici  periferici  di  cui
all'articolo 31; assicura il  supporto  amministrativo  a  tutti  gli
uffici periferici per la  predisposizione  degli  atti  di  gara  per
l'acquisto di forniture, servizi e lavori,  favorendo  il  ricorso  a
centrali di committenza comuni e  l'integrazione  territoriale  delle
prestazioni e dei contratti; 
    p) coadiuva gli altri uffici  territoriali  nella  programmazione
degli   interventi    da    finanziare    mediante    ricorso    alla
sponsorizzazione,  assicurando   la   diramazione   e   la   corretta
attuazione, da parte degli uffici, delle linee guida applicative  del
Codice dei contratti pubblici; 
    q) cura la gestione delle risorse  umane  e  assicura  i  servizi
amministrativi  di  supporto  agli  uffici  periferici  operanti  sul
rispettivo territorio, anche agendo  come  tramite  del  Segretariato
generale e, per i profili di  competenza,  delle  Direzioni  generali
Organizzazione  e  Bilancio;  cura  le  relazioni  sindacali   e   la
contrattazione collettiva a livello regionale; 
    r)  cura,  in  raccordo  con  le  Regioni  e  gli   enti   locali
interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e  dei  progetti
elaborati a livello centrale  relativi  alla  valorizzazione  e  alla
promozione  turistica  degli  itinerari  culturali  e  di  eccellenza
paesaggistica  e  delle  iniziative  finalizzate  a   promuovere   la
conoscenza delle identita'  territoriali  e  delle  radici  culturali
delle comunita' locali; 
    s) favorisce la conoscenza, l'implementazione  e  l'attuazione  a
livello periferico delle  politiche  turistiche  definite  a  livello
centrale; svolge altresi' attivita' di auditing territoriale e locale
utile ad aggiornare le strategie nazionali e migliorare le politiche; 
    t) favorisce, in  stretto  raccordo  con  la  Direzione  generale
Turismo  e  con  il  polo  museale  regionale,  con  riferimento   al
territorio regionale di competenza, iniziative per il  sostegno  alla
realizzazione di  progetti  strategici  per  il  miglioramento  della
qualita' dei servizi turistici e per una migliore  offerta  turistica
nel territorio regionale;  coadiuva  la  Direzione  generale  Turismo
nell'elaborazione  di  iniziative  per  la  promozione  dei  circuiti
nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica; 
    u) fornisce al Segretario generale le valutazioni  di  competenza
ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 11, comma 2, lettera h); 
    v) puo'  proporre  l'avocazione  degli  atti  di  competenza  dei
soprintendenti ai competenti Direttori Generali centrali. 
  3. L'incarico di segretario regionale per i  beni  e  le  attivita'
culturali e il turismo e' conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma
5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  dal  Direttore
generale Bilancio, su proposta del Segretario generale. 
  4. I Segretariati regionali costituiscono  centri  di  costo  della
Direzione generale  Bilancio  da  cui  dipendono  contabilmente;  per
quanto riguarda gli aspetti relativi  alla  gestione  del  personale,
dipendono dalla Direzione generale Organizzazione. 
  5. I Segretariati regionali per i beni e le attivita'  culturali  e
il turismo,  individuati  con  decreto  ministeriale  di  natura  non
regolamentare  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono 17 e hanno sede nella citta'
capoluogo di regione, ad esclusione della Sicilia, del  Trentino-Alto
Adige e della Valle d'Aosta.