Art. 34 
 
 
                       Poli museali regionali 
 
  1. I poli museali regionali, uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale, sono articolazioni  periferiche  della  Direzione  generale
Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico
di fruizione e di valorizzazione degli istituti e  dei  luoghi  della
cultura in consegna allo Stato o  allo  Stato  comunque  affidati  in
gestione,  ivi  inclusi  quelli  afferenti  agli  istituti   di   cui
all'articolo 30, comma 2,  lettera  a),  e  comma  3,  provvedendo  a
definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in  rapporto
all'ambito territoriale di competenza,  e  promuovono  l'integrazione
dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il  segretario
regionale, dei  conseguenti  itinerari  turistico-culturali.  A  tali
fini, il direttore del polo museale regionale riunisce periodicamente
in conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i
direttori dei Musei di cui all'articolo 35, insistenti nella regione,
ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di  cui  all'articolo  30,
comma 3. 
  2. Il direttore  del  polo  museale  regionale,  oltre  ai  compiti
individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge, in particolare,  le
seguente funzioni: 
    a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte  le  attivita'
di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione  del  sistema
museale nazionale nel territorio regionale; 
    b) promuove la  costituzione  di  un  sistema  museale  regionale
integrato, favorendo la creazione di poli  museali  comprendenti  gli
istituti  e   luoghi   della   cultura   statali   e   quelli   delle
amministrazioni pubbliche  presenti  nel  territorio  di  competenza,
nonche' di altri soggetti pubblici e privati; 
    c) garantisce omogeneita' di servizi e  di  standard  qualitativi
nell'intero sistema museale regionale; 
    d) cura  il  progetto  culturale  di  ciascun  museo  all'interno
dell'intero sistema regionale,  in  collaborazione  con  il  relativo
direttore, in modo da garantire omogeneita' e  specificita'  di  ogni
museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci
di promuovere lo sviluppo della cultura; 
    e) fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  4,
lettera c),  stabilisce,  nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui
all'articolo 20, comma 2, lettera  o),  l'importo  dei  biglietti  di
ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti  pubblici
e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura
di  propria  competenza,  ivi  inclusi  quelli  aperti  al   pubblico
afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera  a),
sentiti il Direttore generale Musei e i capi degli istituti,  nonche'
i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 30,  comma
2, lettera a), e 3, interessati; 
    f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi  della
cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al  pubblico
afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera  a),
in modo da assicurare la piu' ampia  fruizione,  nel  rispetto  delle
linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera  o),  sentiti  i
rispettivi capi di istituto; 
    g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione  e  nella
comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la
partecipazione  attiva  degli  utenti  e   assicurando   la   massima
accessibilita'; 
    h) assicura la piena collaborazione  con  la  Direzione  generale
Musei, il segretario regionale, i direttori dei musei  aventi  natura
di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze; 
    i) opera in stretta connessione con  gli  uffici  periferici  del
Ministero e  gli  enti  territoriali  e  locali,  anche  al  fine  di
incrementare  la  collezione  museale  con  nuove  acquisizioni,   di
organizzare  mostre  temporanee,  e  di   promuovere   attivita'   di
catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; 
    l) autorizza il prestito dei beni culturali delle  collezioni  di
propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale
o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  Codice,  anche
nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma  2,  lettera
b),  sentite  le  Soprintendenze  competenti  e,   per   i   prestiti
all'estero, anche la Direzione generale Musei; 
    m) autorizza, sentito il soprintendente di settore, le  attivita'
di studio e di pubblicazione dei  materiali  esposti  e/o  conservati
presso i musei del polo; 
    n) dispone, previa istruttoria delle Soprintendenze di settore  e
sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale  Musei,
l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei  servizi
pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi  dell'articolo
115 del Codice; 
    o) promuove la  definizione  e  la  stipula,  nel  territorio  di
competenza, degli accordi di valorizzazione di cui  all'articolo  112
del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto  ad  ambiti
territoriali definiti, al fine di individuare strategie ed  obiettivi
comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i  conseguenti  piani
strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni
culturali    di    pertinenza    pubblica,    promuovendo    altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle  infrastrutture
e dei settori produttivi collegati;  a  tali  fini  definisce  intese
anche con i responsabili degli archivi di Stato e  delle  biblioteche
statali aventi sede nel territorio regionale; 
    p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali
eventualmente  competenti,  le  Regioni,  gli  altri  enti   pubblici
territoriali  e  i  privati   interessati,   per   regolare   servizi
strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione  di
beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili  non
imprenditoriali  per  la  gestione  di  uffici   comuni   e   tramite
convenzioni con le associazioni culturali o di  volontariato,  dotate
di  adeguati  requisiti,  che  abbiano  per  statuto   finalita'   di
promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali; 
    q) approva, su proposta del  segretario  regionale,  e  trasmette
alla Direzione generale  Bilancio  gli  interventi  da  inserire  nei
programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa; 
    r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite  della
Direzione generale Musei, che acquisisce a tal fine il  parere  delle
competenti Direzioni generali Archeologia e Belle arti  e  paesaggio,
l'elenco degli istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  affidati  in
consegna alla  competenza  dei  Musei  di  cui  all'articolo  35  del
presente decreto; 
    s)  coadiuva  la  Direzione  generale  Bilancio  e  la  Direzione
generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni  liberali  da
parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite
convenzioni con gli istituti e i luoghi  della  cultura  e  gli  enti
locali;  a  tal  fine,  promuove  progetti  di  sensibilizzazione   e
specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le  modalita'
di finanziamento collettivo; 
    t) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati  rende  pubblici,
anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e
ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e  ricerca
legate  alle  collezioni  di  competenza;  collabora  altresi'   alle
attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale
Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio previste
da dette attivita' e programmi formative; 
    u) svolge le funzioni di stazione appaltante. 
  3. I poli museali regionali, individuati con  decreto  ministeriale
di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non piu' di 17 e operano  in
una  o  piu'  Regioni,   ad   esclusione   delle   Regioni   Sicilia,
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Le  funzioni  di  Direttore  del
Polo museale regionale possono essere attribuite anche  ai  Direttori
degli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, con l'atto di
conferimento  dei  relativi  incarichi  e   senza   alcun   ulteriore
emolumento accessorio.